Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 873 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 17/01/2011), n.873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI PALERMO (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SANSONE MARIA PIA,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE DELLA REGIONE SICILIA – UFFICIO

TECNICO SPECIALE PER LE TRAZZERE DI SICILIA, in persona del suo

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

e contro

M.F.P.;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 1758/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

7/10/09, depositata l’11/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Consigliere delegato per l’esame preliminare depositava la relazione, in data 14.6.2010,che di seguito si trascrive.

“Il relatore, letti gli atti relativi al ricorso di cui sopra.

PREMESSO:

che l’impugnazione ha per oggetto una sentenza che ha rigettato il reclamo del Comune di Palermo avverso quella del Commissario Aggiunto per la liquidazione degli Usi Civici per la Sicilia, che pronunziando sull’opposizione avverso una verifica storico- giuridica compiuta da un istruttore demaniale, aveva escluso il carattere demaniale di uso civico dei terreni in questione, da ritenersi invece di natura privata, ancorchè gravati da uso civico;

che i giudici di appello hanno posto a fondamento della reiezione del gravame il pregiudizi” le rilievo, documentalmente acclarato, secondo cui un accertamento definitivo, nel senso sopra indicato,era già stato compiuto fin dal 1941, con una relazione tecnica ed allegato progetto di liquidazione depositati il 27.2 di quell’anno, affissi nell’albo pretorio e pubblicati con ordinanza commissariale L. 22 maggio 1941, n. 14239, avverso i quali non era stata proposta alcuna opposizione nel termine di cui alla L. n. 1766 del 1927, art. 30;

sicchè l’accertata qualitas soli era ormai divenuta incontestabile e non poteva più essere rimessa in discussione, tenuto conto delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici perseguite dalle norme, prevedenti siffatte verifiche ed accertamenti e le eventuali facoltà di opposizione, da esercitarsi nei perditori termini previsti:

OSSERVA:

il ricorso, affidato ad unico motivo (deducente malgoverno dei principi regolanti il procedimento amministrativo, dell’art. 2909 c.c. e art. 24 Cost…nonchè difetto di motivazione) appare manifestamente infondato, per l’inconferenza dei titolati richiami normativi, la mancata specificazione dei punti decisivi della controversia in ordine ai quali la motivazione sarebbe stata carente e l’incongruenza, nel caso di spese, del richiamo ai principi regolanti il procedimento amministrativo, con particolare riferimento al potere di autotutela, che in essere sarebbe stato esercitato nella vicenda in esame, con conseguente ritenuta impugnabilità degli atti conseguenti ad una revisione di quelli precedentemente adottati.

Risulta, invece, dalla narrativa della sentenza impugnata, integrante un accertamento di fatto non censurabile nella presente sede e non smentito dall’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso, che tale potere di autotutela, cui era evidentemente finalizzata l’iniziativa commissariale di rinnovare, per ragioni di opportunità, gli accertamenti circa la natura dei suoli, non è stato in concreto esercitato dal Commissario, poichè la nuova indagine era approdata ad esiti del tutto conformi a quelli di cui alla verifica compiuta nel 1941.

Conseguentemente non essendo emersi elementi tali da consentire l’annullamento, per illegittimità, di quest’ultima, deve concludersi che correttamente la corte territoriale abbia escluso la possibilità di impugnazione dell’ultima verifica, disposta in virtù di un mero ed insindacabile povere discrezionale e che, seppure propedeutica ad un eventuale esercizio del potere di autotutela da parte del Commissario, non ha sortito tale esito, lasciando così valido l’accertamento a suo tempo compiuto e non impugnato dai soggetti interessi che non può pertanto essere rimesso in discussione, per le ragioni di certezza e stabilità dei rapporti giuridici correttamente indicate dalla corte palermitana.

Si propone, pertanto, la reiezione del ricorso, la cui manifesta infondatezza comporti l’inutilità di gravare la parte ricorrente del preliminare incombente, la cui autorizzazione e la richiesta nell’impugnazione, di procedere alla notifica della stessa agli altri numerosi controinteressati per “pubblici proclami”, ai sensi dell’art. 150 c.p.c.”.

Tanto premesso, non essendo state depositate memorie dalle parti, ne formulale (Ndr: testo originale non comprensibile) in camera di consiglio, condividendo integralmente il collegio le ragioni del relatore, provvede in conformità.

Non vi è luogo a regolamento delle spese, non essendosi l’intimato M. costituito e non avendo l’avvocatura erariale compiuto alcun atto difensivo per conto dell’amministrazione in epigrafe.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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