Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 873 del 16/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 16/01/2017, (ud. 26/09/2016, dep.16/01/2017),  n. 873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25033-2015 proposto da:

R.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 25,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CREACO, che lo rappresenta

e difende, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore –

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA, in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza relativa al procedimento R.G. 2062/2015 del

GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIA, emessa l’8/07/2016 e depositata

il 13/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA CARLO;

Fatto

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – Il Giudice di pace di Reggio Calabria ha respinto il ricorso proposto dal sig. Y.R., cittadino marocchino, avverso decreto prefettizio di espulsione, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, in data 24 aprile 2015. Ha osservato che la mancata concessione all’espulso di un termine per la partenza volontaria era supportata da idonei riscontri del pericolo di fuga, e che ciò precludeva l’esame di ogni ulteriore questione sollevata con il ricorso.

2. – Il sig. R. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L’autorità intimata ha resistito con controricorso.

3. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione della direttiva 2008/115/CE sui rimpatri, si censura quanto statuito dal Giudice di pace con riferimento al pericolo di fuga del ricorrente.

3.1. – Il motivo è inammissibile, non essendo possibile apprezzarne la rilevanza nel caso di specie. Il pericolo di fuga rileva, infatti, ai fini dell’eventuale abbreviazione o esclusione del termine di almeno sette giorni che, ai sensi dell’art. 7 della direttiva invocata, deve ordinariamente essere concesso all’espulso ai fini della sua partenza volontaria. Sennonchè, mentre l’autorità controricorrente afferma che detto termine era stato regolarmente concesso al ricorrente, quest’ultimo non deduce il contrario.

In ogni caso, la questione del termine per la partenza volontaria, attenendo alle modalità di esecuzione dell’espulsione piuttosto che alla legittimità dell’espulsione stessa, non può essere dedotta con il ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, (Cass. 10243/2012, 15185/2012).

4. – Con secondo motivo si lamenta l’omessa pronuncia sui restanti motivi del ricorso presentati al giudice di pace, riguardanti l’omessa traduzione del decreto espulsivo in lingua conosciuta dall’espulso; l’omessa indicazione, nel medesimo decreto, del termine per impugnarlo; l’illegittimità del divieto triennale di rientro in Italia, con esso stabilito; l’omessa consegna di copia autentica del decreto di espulsione in sede di notifica del medesimo.

4.1 – Il motivo è fondato, non avendo il Giudice di pace esaminato tali censure ed essendo obbiettivamente incomprensibili le ragioni di tale omissione in base a quanto si legge nel provvedimento impugnato”;

che tale relazione è stata è stata comunicata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione che precede;

che pertanto l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale esaminerà i motivi di ricorso avverso il decreto di espulsione non esaminati dal giudice a quo e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Reggio Calabria in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, Il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2017

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