Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8729 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 30/03/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 30/03/2021), n.8729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15858-2016 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 131, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FRANCESCHI,

rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANO DE ANGELIS, DIEGO

LACCHI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FABRIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA

2, presso lo studio dell’avvocato RANIERO VALLE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO SPECIALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 419/2015 della COMM.TRIB.REG. di ANCONA,

depositata il 18/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. P.E. propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale delle Marche in data 18 dicembre 2015, n. 419, con la quale la commissione, in riforma della sentenza di primo grado, ha giudicato legittimo l’avviso di accertamento Ici dell’anno 2005, notificato dal Comune di Fabriano ad esso ricorrente riguardo a terreni agricoli e fabbricati, in disconoscimento delle agevolazioni di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9. La commissione ha ritenuto che il contribuente non avesse dimostrato la sussistenza del presupposto applicativo dell’agevolazione: l’iscrizione nella gestione INPS come coltivatore diretto, per la quale il contribuente aveva presentato domanda, in modo “fortemente sospetto solo in data 28.9.2009, addirittura successivamente alla notifica del verbale di accertamento con decorrenza retroattiva addirittura dall’1.1.2003”, ottenuta con decorrenza dall’1.1.2005, non potendo essere stata fondata su una verifica della realtà effettiva dell’anno di rifermento (2005), non era idonea a provare che i terreni fossero stati coltivati direttamente da parte del ricorrente; nè la circostanza poteva essere desunta “dall’acquisto di apparecchiature e sementi a nome del contribuente giacchè tali acquisti non escludono che qualche bracciante agricolo provvedesse materialmente alla coltivazione mediante impiego dei macchinari e delle sementi stesse”; appariva “altamente improbabile che (il ricorrente,) un uomo anziano, della veneranda età di 76 anni, dopo una vita di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico, possa avere intrapreso l’attività di coltivatore diretto”;

2. il Comune di Fabriano, con controricorso, chiede la conferma della sentenza impugnata;

3. le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il quarto motivo di ricorso, il contribuente censura la sentenza impugnata per falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, e per falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. La prima censura – pregiudiziale rispetto non solo alla seconda ma anche a quelle sollevate con i primi tre motivi di ricorso – si riferisce al fatto che, secondo il ricorrente, la commissione tributaria regionale avrebbe preso in esame circostanze introdotte in giudizio dal Comune di Fabriano, per la prima volta, in appello. La censura è inammissibile per difetto di specificità (art. 366 c.p.c.). Si legge nel corpo del motivo: “La Corte Regionale ha errato nell’interpretazione normativa allorchè ha preso in considerazione argomenti difensivi della Amministrazione comunale che sono stati proposti per la prima volta in appello, quali la ricorrenza della fattispecie dell’abuso del diritto applicato alla condotta del Sig. P.E. della iscrizione alla gestione INPS come coltivatore diretto alla percezione di un trattamento pensionistico (ex dipendente pubblico) e sui quali dunque era ormai calato il regime preclusivo di cui al motivo indicato”. Aggiungasi che ove ciò a cui il contribuente ha riguardo fossero “argomenti difensivi”, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, sarebbe esclusa posto che la disposizione sancisce il divieto di introduzione in appello di nuove “eccezioni” e non il divieto di introduzione in appello di nuovi argomenti difensivi (che, a differenza delle eccezioni, non ampliano il tema di indagine definito in primo grado);

2. con i primi tre motivi di ricorso, pur sotto varie rubriche (“violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e artt. 115 e 116 c.p.c.”; “nullità della sentenza (omessa valutazione di atti e documenti acquisiti al giudizio di prime cure)”; “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”), il contribuente intende ottenere da questa Corte, giudice di legittimità, un nuovo giudizio sul merito dei fatti di causa. Il chè non è ammissibile. Il contribuente oppone a quanto ritenuto dal giudice di appello sulla scorta di una valutazione di risultanze istruttorie (v. punto 1 della superiore premessa) logicamente motivata e coerente con gli insegnamenti di questa Corte (v. da ultimo ordinanza n. 10284 del 12/04/2019, secondo cui “In tema di ICI, l’agevolazione fiscale prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9 per i terreni agricoli posseduti dai soggetti di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58 è subordinata alla ricorrenza dei requisiti della qualifica, da parte del possessore, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, desumibile dall’iscrizione negli appositi elenchi di cui alla L. n. 9 del 1963, art. 11 e della conduzione effettiva dei terreni, che, invece, deve essere provata in via autonoma dal contribuente, atteso che la “ratio” della disposizione è quella di incentivare la coltivazione della terra alleggerendo il carico tributario dei soggetti che ritraggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito”) una propria prospettazione dei fatti, secondo la quale egli avrebbe titolo per fruire dell’agevolazione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9 per i terreni agricoli posseduti dai soggetti di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58. Con il terzo motivo, il contribuente si riferisce anche a documenti, a suo dire decisivi, in quanto attestanti la sua iscrizione “alla CCIAA, all’UMA nonchè in appositi elenchi INPS, ex Scau, per l’anno 2005”, che non sarebbero stati esaminati dalla commissione regionale. Egli, tuttavia, ha mancato di indicare con precisione quando detti documenti sono stati prodotti in causa ed ha inoltre omesso di trascriverne il contenuto o di allegarne in copia al ricorso, con ciò mancando di ottemperare al requisito di autosufficienza, imposto dall’art. 366 c.p.c. a pena di inammissibilità del motivo di ricorso;

3. quanto infine alla seconda censura sollevata con il quarto motivo di ricorso (falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.) per non avere la commissione compensato le spese, la stessa è infondata avendo la commissione accolto in toto l’appello del Comune e quindi posto le spese a carico del contribuente in piana applicazione del principio di soccombenza;

4. il ricorso deve essere rigettato;

5. le spese seguono la soccombenza;

6.ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna P.E. a rifondere al Comune di Fabriano le spese del giudizio, liquidate in Euro 3000,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

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