Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8729 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. III, 13/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 13/04/2010), n.8729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c.,

comma 2, rappresentato e difeso dall’avv. Santagati Antonio giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante,

domiciliato in Gela, Via Marconi n. 23, presso lo studio dell’avv.

Cammalleri Giuseppe;

– intimata –

e contro

S.G. e F.D., domiciliati in Gela, Via

Lituania n. 2;

– intimati –

avverso la sentenza del Tribunale di Gela n. 17/06 decisa in data 17

gennaio 2006 e depositata in pari data;

Udita la relazione del Consigliere Dott. URBAN Giancarlo;

udito il P.M. in persona del Cons. Dott. ABBRITTI Pietro che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 116/02 il Giudice di Pace di Gela condannava la Milano Ass.ni nonchè S.G. e F.D. al risarcimento dei danni subiti da C.A. a seguito di incidente stradale, riconosciuto il concorso di colpa di quest’ultimo nella misura del 40%.

Con sentenza del 17 gennaio 2006 il Tribunale di Gela accoglieva l’appello proposto dal C. e, riconosciuta la colpa esclusiva della F. nella produzione dell’evento dannoso, condannava in solido la Milano Ass.ni nonchè S.G. e F. D. al pagamento della maggior somma di Euro 7.500 oltre interessi, rivalutazione e spese.

Ricorre per cassazione C.A. con due motivi.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso riguarda esclusivamente la liquidazione delle spese sia in primo che in secondo grado: la sentenza impugnata ha liquidato per il primo grado l’importo di Euro 2.350 e per l’intero giudizio l’importo di Euro 3.500 (comprese le spese generali, pari al 12,5%) e quindi per il secondo grado Euro 1.150 (pari alla differenza tra Euro 3.500 e Euro 2.350). Nessuna precisazione è stata indicata per gli importi dovuti a titolo di spese, diritti di avvocato e onorari.

Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. e della tariffa professionale applicabile nella specie per il giudizio di secondo grado, in quanto sarebbero stati liquidati importi in misura inferiore ai minimi di legge.

In particolare, il ricorrente ha riprodotto l’intera nota spese relativa sia alle spese vive, sia ai diritti che agli onorari di avvocato, dai quali si rileva che le spese vive e i diritti (in relazione allo scaglione previsto per le cause da Euro 2.600,01 sino ad Euro 5.200,00) sono stati correttamente indicati in Euro 90,36 per le spese e in Euro 846,36 per i diritti; quanto agli onorari, essi possono essere liquidati nel minimo previsto poichè, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 non sono necessari ulteriori accertamenti e tenuto conto della natura della vertenza che non presenta alcuna complessità, come è stato rilevato dalla sentenza impugnata.

Per le cinque voci richieste (studio controversia, consultazioni con il cliente, preparazione e redazione atto di citazione, assistenza a quattro udienze, comparsa conclusionale) la parcella prodotta dal ricorrente prevede un importo complessivo minimo di Euro 495,00.

Attesa la inderogabilità dei minimi tariffari stabiliti dal citato Decreto Ministeriale (si veda: Cass. 9 settembre 2009 n. 19419), la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto; la domanda del ricorrente deve essere quindi accolta nei limiti indicati e cioè per l’importo di Euro 1.431,72 (di cui Euro 90,36 per spese, Euro 846,36 per diritti ed Euro 495,00 per onorari). A detto importo dovranno essere aggiunti gli importi previsti per spese generali, IVA e Cassa previdenza avvocati, come per legge.

Con il secondo motivo si denunciano gli stessi vizi in relazione alla sentenza di primo grado, che è stata riformata in appello.

In particolare, il ricorrente ha riprodotto l’intera nota spese relativa sia alle spese vive, sia ai diritti che agli onorari di avvocato, dai quali si rileva (in relazione allo scaglione previsto per le cause da L. 10.000.000 sino a L. 50.000.000) che sono stati indicati gli importi di L. 434.680 per le spese e di L. 2.135.000 peri diritti.

Nessuna osservazione meritano gli importi indicati per le spese; per i diritti si osserva che per lo scaglione considerato, sono applicabili i seguenti importi per ogni singola voce e precisamente:

– Posizione ed archivio L. 80.000;

– Diffida L. n. 990 del 1969, ex art. 22 L. 20.000;

– Esame notifica L. 20.000;

– Citazione L. 80.000;

– Autentica procura L. 20.000;

– Notifica L. 44.000;

– Esame notifica L. 60.000;

– Corrispondenza L. 80.000;

– Consultazioni L. 80.000;

– Iscrizione a ruolo L. 20.000;

– Costituzione in giudizio L. 20.000;

– Esame comparsa avversaria L. 40.000;

– Esame documentazione avversaria L. 40.000;

– Copie interrogatorio formale L. 20.000;

– Ritiro copie L. 12.000;

– Richiesta notifica L. 20.000;

– Ritiro atto notificato ed esame L. 20.000;

– Citazione testi L. 20.000;

– Richiesta notifica L. 32.000;

– Esame notifica L. 40.000;

– Esame C.T.U. L. 20.000;

– Partecipazione a 6 udienze L. 240.000;

– Esame 6 ordinanze L. 120.000;

– Assistenza prova L. 40.000;

– Esame prova L. 20.000;

– Richiesta copia verbali L. 12.000;

– Ritiro copie L. 12.000;

– Precisazione conclusioni L. 80.000;

– Esame conclusioni avversarie L. 40.000;

– Ritiro fascicolo L. 20.000;

– Assegnazione causa a sentenza L. 20.000;

– Redazione comparsa conclusionale L. 80.000;

– Redazione nota spese L. 40.000;

– Collazione 6 fogli L. 72.000;

In totale, quindi, i diritti ammontano a L. 1.584.000 (invece di L. 2.135.000), pari ad Euro 818,07.

Quanto agli onorari, la parcella riguarda lo studio della controversia, le consultazioni con il cliente, l’ispezione del luogo del sinistro, la preparazione e la redazione dell’atto di citazione, l’assistenza a sei udienze, l’assistenza alla prova, la comparsa conclusionale e la discussione: in totale la richiesta del ricorrente prevede un importo complessivo minimo di L. 1.250.00, pari a Euro 645,57, conforme alle tariffe vigenti all’epoca.

Si rileva quindi che l’importo complessivo minimo dovuto in applicazione delle tariffe obbligatorie, pari ad Euro 1.688,13 (Euro 224,49 per spese, Euro 818,07 per diritti ed Euro 645,57 per onorari) risulta inferiore a quanto liquidato dalla sentenza impugnata per il giudizio di primo grado, pari all’importo di Euro 2.350,00, comprensivo di quanto spettante per spese generali.

Il motivo appare quindi infondato.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata in relazione alla liquidazione delle spese relative al giudizio avanti al Tribunale di Gela, nei limiti sopra precisati.

Le spese del presente giudizio di cassazione sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, accoglie il primo motivo e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione e decidendo nel merito, liquida le spese relative al giudizio di secondo grado in complessivi Euro 1688,13, di cui Euro 645,57 per onorari, Euro 818,07 per diritti ed Euro 224,49 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge. Condanna gli intimati Milano Assicurazioni s.p.a., S.G. e F. D., in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 350,00, di cui Euro 250,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

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