Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8728 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. III, 13/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 13/04/2010), n.8728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12305/2006 proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, LUNGOTEVERE DANTE 314, presso lo studio dell’avvocato DE DONA

MICHELE, rappresentato e difeso dall’avvocato DE DONA LUIGI con

studio in 83012 CERVINARA (AV), VIA RETTOFILO 45 giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CERVINARA (OMISSIS) in persona del sindaco Avv. C.

F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORVIETO 24, presso lo

studio dell’avvocato CASALE Caterina, rappresentato e difeso

dall’avvocato CASALE Mauro giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3159/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, 4^

SEZIONE CIVILE, emessa il 14/10/2005, depositata il 15/11/2005,

R.G.N. 2137/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2010 dal Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Con sentenza in data 14-10/15-11-2005, la Corte di appello di Napoli accoglieva, parzialmente l’appello proposto dal COMUNE di CERVINARA (di seguito, brevemente, COMUNE) avverso la sentenza del Tribunale di Avellino in data 17-2-2003 e, confermata la responsabilità del COMUNE per i danni subiti da G.A. a seguito dell’allagamento del proprio esercizio commerciale, riduceva la determinazione quantitativa dei danni, condannando l’appellante al pagamento della minor somma di Euro 2.345,81, oltre interessi, nonchè al rimborso della metà delle spese del doppio grado, compensata l’altra metà.

1.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.A., svolgendo due motivi, illustrati anche da memoria.

Ha resistito il COMUNE, depositando controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

1.1. Il motivo riguarda il punto della decisione impugnata, con il quale è stato escluso, per difetto di prova, il risarcimento di una delle voci di danno, che si assumevano conseguenti allagamento dell’esercizio commerciale del G. e, cioè, quella relativa alle merci asseritamente deteriorate o distrutte a seguito dell’evento, riconosciuta in prime cure nella misura del 50% della somma richiesta dall’attore, secondo la quantificazione operata dal c.t.u..

In particolare la Corte territoriale ha evidenziato che l’unica documentazione messa a disposizione dal G. era rappresentata da un elenco della merce in questione, redatto dallo stesso attore e da alcune foto “sottoscritte non si sa da chi”, sicchè mancavano riscontri obiettivi della determinazione quantitativa suggerita dal c.t.u., risultando, nel contempo, impossibile il ricorso alla valutazione equitativa “in mancanza (…) di ogni prova circa l’esistenza e l’ammontare della merce distrutta”.

1.1.1. Orbene parte ricorrente si duole del fatto che i giudici di appello non abbiano fatto ricorso ad una valutazione equitativa e deduce che la ritenuta assenza di riscontro dei danni in parola è in contraddizione sia con le premesse assunte – e cioè con l’avvenuto accertamento dell’allagamento dell’esercizio commerciale e la sua riferibilità al difetto di manutenzione della fogna comunale – sia con il contemporaneo riconoscimento delle altre voci di danno (spesa di ripristino del locale e lucro cessante) come liquidate dal c.t.u.;

contesta, altresì, il rilevato difetto di certezza della documentazione fotografica e precisa di avere articolato istanza di prova per testi relativamente al danneggiamento della merce, già nel primo grado del giudizio, reiterandola in appello.

1.2. Il motivo è infondato.

In via di principio si rammenta – in conformità a principi acquisiti nella giurisprudenza di questa Corte – che il ricorso alla liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. (qui invocato in comb. disp. con l’art. 2056 c.c.) è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito, il quale riconosca che la determinazione del preciso ammontare del danno non sia possibile o sia sommamente difficile. L’accertamento di tali estremi, al pari dell’individuazione dei criteri di liquidazione, costituisce indagine di fatto, sottratta al sindacato di legittimità.

Invero l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., da luogo, non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto, caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato, è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall’altro non ricomprende anche l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno, nè esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinchè l’apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell’iter della determinazione dell’equivalente pecuniario del danno (Cass. civ., Sez. 2, 07/06/2007, n. 13288).

1.2.1. Orbene la decisione impugnata – lungi dall’incorrere nella violazione di legge, solo assertivamente affermata da parte ricorrente – ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, posto che, da un lato, ha evidenziato come la prova dell’esistenza e dell’ammontare dei danni sarebbe stata altrimenti possibile (segnatamente attraverso la documentazione fiscale di acquisto della merce, ma anche attraverso la prova testimoniale e finanche con una perizia giurata) e, dall’altra, ha rilevato l’inconsistenza dei dati documentali offerti dalla parte istante per il risarcimento al fine di apprezzare l’entità ontologica del danno in questione, non potendo il ricorso all’equità supplire il relativo difetto di onere probatorio.

1.2.2. I Giudici di appello hanno compiutamente motivato sul punto e questo Collegio deve limitarsi ad osservare che la valutazione delle risultanze probatorie al riguardo non appare palesemente incongrua e si basa su un percorso argomentativo coerente e privo di vizi logici.

D’altra parte le deduzioni di parte ricorrente non disvelano alcuna aporia o incongruenza del ragionamento, posto che: a) l’accertamento dell’avvenuto allagamento del locale commerciale e il riconoscimento della responsabilità del COMUNE per il malfunzionamento dell’impianto fognario non contraddicono il rilevato difetto di prova della perdita e/o danneggiamento della merce presente nel magazzino;

ciò in quanto, a tal fine, occorreva dimostrare sia che la merce riportata nell'”elenco” redatto dall’attore era effettivamente presente in magazzino (e la relativa prova poteva essere fornita, come rilevato dalla Corte territoriale, con la produzione della documentazione fiscale), sia che detta merce era stata distrutta o danneggiata per allagamento (e la relativa prova sarebbe stata possibile anche attraverso una prova testimoniale, eventualmente di conferma della documentazione fotografica); b) non vi è alcun contrasto tra il rifiuto dell’approssimativa determinazione del danno in questione, come effettuata dal c.t.u., e la contemporanea adesione alle conclusioni del medesimo consulente, relativamente alle spese di ripristino del locale e al lucro cessante, dal momento che in relazione a queste ultime voci di danno sono stati rinvenuti riscontri obiettivi in ordine alla loro esistenza ed entità, a differenza di quanto avvenuto per i danni alla merce, determinati dal c.t.u. con un generico defalco del 50% dell’importo indicato dall’attore; c) le deduzioni del ricorrente, secondo cui vi era certezza della riferibilità della documentazione fotografica alla merce distrutta, perchè le foto erano “datate e sottoscritte dall’operatore”, devono confrontarsi con la valutazione di segno contrario operata dalla Corte territoriale e costituiscono censura in punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, e cioè ad attività riservate ai giudici del merito; d) infine, la circostanza che fosse stata articolata prova per testi, intesa a dimostrare che i danni consistevano “nella perdita di notevoli quantitativi di prodotti (dal G.) commercializzati e nel deterioramento dei residui prodotti” non smentisce il rilievo contenuto nella sentenza impugnata in ordine al mancato assolvimento dell’onere probatorio, avuto riguardo all’assoluta genericità della, riferita circostanza di prova. A tacer del fatto che la censura difetta in parte qua di autosufficienza, occorrendo riportare gli esatti termini in cui l’istanza formulata in primo grado, venne reiterata in appello.

In conclusione il motivo va rigettato.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia illogica e contraddittoria e immotivata motivazione relativamente alla statuizione sulle spese. Al riguardo parte ricorrente lamenta che la Corte di appello dopo avere sostanzialmente respinto tutti i motivi di appello, abbia compensato per la metà le spese del doppio grado.

2.1. Il motivo è infondato e va rigettato.

Invero la valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della sussistenza di giusti motivi. Inoltre, in caso di riforma in tutto o in parte in sede di appello della sentenza impugnata, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti; in tal caso, l’unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all’esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all’esito della disposta compensazione parziale (Cass. civ., Sez. 3, 11/06/2008, n. 15483).

Ed è ciò che è avvenuto nel caso in esame, posto che la Corte territoriale – “atteso il solo parziale accoglimento sia della domanda attrice che dell’appello proposto dal Comune” (id est, considerata la reciproca soccombenza) – ha compensato per la metà, in termini qui non sindacabili, le spese di ambo i gradi, condannando il Comune al pagamento del residuo.

In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.100,00 (di cui Euro 200,00 per spese) oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA