Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8727 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 30/03/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 30/03/2021), n.8727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4843-2015 proposto da:

COMUNE DI TREVISO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIEGI, 1,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PIROCCHI, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIAMPAOLO DE PIAZZI, ANTONELLO CONIGLIONE;

– ricorrente –

contro

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE ATER DI TREVISO,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARLO AMATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2009/2014 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1.Il comune di Treviso ricorre per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale del Veneto, n. 2009, in data 3 dicembre 2014, con cui la commissione ha ritenuto spettare agli immobili posseduti negli anni 2003 e 2004 dall’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) della Provincia di Treviso e locati a terzi, l’aliquota agevolata Ici prevista dai suddetti articoli “per l’abitazione principale” ed ha pertanto annullato gli avvisi di maggior imposta notificati dal Comune all’ATER disconoscendo l’agevolazione;

2. con l’unico motivo di doglianza, il comune di Treviso censura la decisione sostenendo che la commissione abbia violato il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 6, comma 4, e D.L. 8 agosto 1996, n. 437, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556. Lamenta altresì che la sentenza impugnata sia affetta da “insufficiente e comunque omessa motivazione” in diritto; L’ATER di Treviso si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è fondato. Merita precisare che il vizio di motivazione in diritto si risolve nella violazione di legge. Quest’ultimo è il profilo per cui il motivo deve essere preso in esame. Ciò precisato, si osserva: il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 6 (“determinazione delle aliquote e dell’imposta”) attribuisce al consiglio comunale la facoltà di stabilire per ogni anno d’imposta l’aliquota da applicare per l’anno successivo in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 7 per mille. Detto articolo, al comma 4 (applicabile ratione temporis; abrogato dal D.L. n. 93 del 2008), lasciava ferma la facoltà del comune di deliberare, in base alle disposizioni del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, art. 4, comma 1 una aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille, “in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonchè per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato”. La lettera della disposizione agevolativa individua i possibili destinatari della riduzione d’aliquota “nelle persone fisiche soggetti passivi” dell’imposta e nei “soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune”. La lettera deve essere rigorosamente osservata non potendosi la norma agevolativa, in quanto norma facente eccezione rispetto all’ordinario regime dell’imposta, applicare analogicamente (art. 14 preleggi). L’agevolazione non è stabilita e non può essere analogicamente applicata in favore dell’ATER. Sotto altro profilo, ad escludere il presupposto dell’analogia, vale il passaggio della motivazione della ordinanza della Corte Costituzionale n. 214 del 2011, (con cui è stata dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 6, comma 4, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. ed ai principi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione), nel quale si legge: “…ove le censure del rimettente si fossero indirizzate in modo univoco alla disciplina dell’ICI concernente gli IACP (o ATER), la questione sarebbe stata manifestamente infondata, perchè la posizione di tali enti (in quanto persone giuridiche soggetti passivi dell’ICI) è del tutto eterogenea rispetto a quella non solo degli assegnatari degli alloggi (i quali, come visto, sono persone fisiche non soggetti passivi dell’imposta), ma anche delle persone fisiche soggetti passivi dell’ICI, titolari di diritti reali su unità immobiliari da loro direttamente adibite al soddisfacimento del bisogno primario abitativo proprio e della propria famiglia; con la conseguenza che una disciplina differenziata di tali ipotesi non è irragionevole e che l’equiparazione del trattamento fiscale tra IACP e persone fisiche soggetti passivi d’imposta auspicata dal rimettente potrebbe derivare esclusivamente da una scelta discrezionale del legislatore…”) Per effetto della disposizione di cui al D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 3, convertito con modificazioni nella L. n. 126 del 2008, gli immobili degli IACP e poi delle ATER, sono venuti a poter godere della totale esenzione dall’imposta comunale in esame. Ma ciò, dato il carattere innovativo e non retroattivo della disposizione, solo “per i tributi maturati a partire dal 1 gennaio 2008” (Corte Cost., ordinanza 214/2011, cit.; Cass. SU, sentenza n. 28160 del 26/11/2008);

2. il ricorso merita di essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendovi necessità di alcun accertamento in fatto, è possibile decidere la causa nel merito con rigetto del ricorso originario dell’ATER;

3.1e spese del merito sono compensate in ragione dell’evolversi della vicenda processuale. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con rigetto del ricorso originario della Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della Provincia di Treviso;

compensa le spese del merito;

condanna la Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della Provincia di Treviso a rifondere al Comune di Treviso le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.000,00 oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

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