Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8726 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. III, 15/04/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 15/04/2011), n.8726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.E., (OMISSIS), in qualità di amm.re e legale

rapp.te p.t. della Edil Arca srl, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA VIRGILIO AGNELLI 42, presso lo studio dell’avvocato BRIZI

ANTONIO, rappresentato e difeso dagli avvocati PELUSO VINCENZO,

MENNELLA LUIGI giusta procura in calce al ricorso;

– ricoprente –

e contro

S.N., B.F., M.A.;

– intimati –

sul ricorso 27506-2005 proposto da:

M.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato CIABATTINI LIDIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato SCOTTO FELICE giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

e contro

B.F., S.N., EDIL ARCA SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 414/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, 4

Sezione Civile, emessa il 04/02/2005, depositata il 15/02/2005;

R.G.N. 4270/2001.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A. citava in giudizio davanti al Tribunale di Nola i coniugi S.N. e B.F. per ottenere il risarcimento dei danni relativi ad infiltrazioni d’acqua che avevano interessato un appartamento di sua proprietà, ubicato al piano terra di una villetta a schiera, con riguardo ad una parete adiacente alla confinante proprietà dei Sigg.ri S.- B.. Si costituivano in giudizio i convenuti S. e B. e chiamavano in causa la società costruttrice Edil Arca srl, in quanto le cause delle infiltrazioni erano da ricercarsi nei difetti di costruzione degli immobili.

La Edil Arca s.r.l rimaneva contumace.

Il Tribunale di Nola rigettava la domanda.

A seguito di impugnazione della M., la Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata il 15-2-2005, a modifica della sentenza di primo grado, condannava la società Edil Arca ad eseguire lavori di impermeabilizzazione in favore della proprietà di M. A., oltre che a risarcirle i danni nella misura di Euro 1.188,00, rigettando la domanda nei confronti dei coniugi S. e B..

La Edil Arca s.r.l proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli fondato su due motivi.

Resisteva con controricorso M.A., proponendo ricorso incidentale, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi a norma dell’art. 335 c.p.c in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale veniva dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3 e 5 in quanto la pronuncia del giudice di appello era gravata da illogicità e contraddittorietà nella interpretazione dell’elaborato peritale.

Infatti il c.t.u. aveva accertato che la causa delle infiltrazioni dipendeva dal fatto che M.A. aveva pavimentato il giardino di sua proprietà senza porre in essere le dovute opere di drenaggio.

La società ricorrente chiedeva che comunque fosse dichiarata la corresponsabilità della M. nella produzione del danno.

Il motivo è infondato.

La Corte di Appello ha rilevato, sulla scorta della c.t.u., che il giardino antistante la casa della M. era sottoposto di circa 70 cm al giardino dei coniugi S.- B. e che nessuna opera di drenaggio o impermeabilizzazione era stata posta in corrispondenza del contenimento del dislivello fra i due giardini.

La Corte di Appello ha affermato che, pur avendo la M. provveduto ad apporre dei quadroni in cemento nel giardino antistante la sua proprietà, il c.t.u. aveva esplicitamente escluso che questa fosse la causa delle infiltrazioni rinvenute nella parete posta a divisione con l’appartamento dei coniugi S.- B..

Questo sia perchè le infiltrazioni si sarebbero dovute manifestare anche in occasione di pioggia non copiosa e soprattutto perchè le infiltrazioni avrebbero dovuto interessare anche la parete dell’immobile M. parallela al lato lungo del giardino e non la sola parete divisoria.

Il consulente ha individuato “la causa delle infiltrazioni nel fatto che in fase di realizzazione dei manufatti architettonici non era stata prevista alcuna opera di drenaggio dell’acqua piovana e che lo smaltimento della stessa era stata affidata alla sola capacità di assorbimento del terreno non pavimentato dei giardinetti “.

Con la conseguenza che, a seguito di abbondanti piogge, il terreno dei coniugi B.- S., soprastante la proprietà M., si impregnava di acqua la quale, trovando una via sotto il giunto strutturale che separa le due proprietà, con cui il terreno del giardino soprastante era a contatto, penetrava nella proprietà M..

Si osserva che con l’impugnazione oggi proposta viene denunziata solo apparentemente la carenza motivazionale, mentre in realtà si propone una rilettura diversa dei risultati della c.t.u., con valutazioni attinenti al merito e non consentite in sede di ricorso per cassazione. Infatti al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito,quando questi risultano logici e congruamente motivati.

La Corte di Appello ha fondato la sua decisione sulla base delle risultanze della c.t.u., giustificate da accertamenti tecnici e da considerazioni logiche. In particolare, contrariamente a quanto deduce il ricorrente, è stata espressamente esclusa la incidenza della pavimentazione del giardino della M. nella causazione del danno, sulla base di considerazioni tecniche che non sono state neanche contestate con il ricorso, con motivazione logica e non contraddittoria.

Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla dichiarazione di illegittimità della eccezione di decadenza dichiarata dal giudice di primo grado.

Si osserva che il giudice di appello ha rigettato l’eccezione di prescrizione, qualificata decadenza, proposta dalla Edil Arca in appello , a seguito di accertamento della tempestività della denunzia dei vizi effettuata dalla M. al costruttore.

In tale pronunzia la Corte non è incorsa nel dedotto vizio di ultrapetizione in quanto l’eccezione era stata formulata dalla ricorrente nel giudizio di appello.

Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato.

Infondato risulta anche il ricorso incidentale della M., la quale con un unico motivo chiede la estensione della condanna in via solidale anche nei confronti dei coniugi S.- B..

Si osserva che, come affermato dalla Corte di Appello sulla scorta della c.t.u., le cause delle infiltrazioni non possono essere attribuite, neanche dal punto di vista del concorso ai proprietari dell’abitazione da cui provengono le infiltrazioni stesse, essendo stato accertato che queste dipendono esclusivamente da vizi di costruzione addebitabili alla società Edil Arca.

Il rigetto di entrambi i ricorsi impone la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese del grado.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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