Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8726 del 11/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 11/05/2020), n.8726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2181/2017 proposto da:

L.F., nato a (OMISSIS) e residente in (OMISSIS) (C.F.:

(OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv. Scaranna Marco (C.F.:

(OMISSIS)), come da procura speciale posta in calce al ricorso,

presso il cui studio in Olginate (Le), alla Via Prof. Mario Redaelli

n. 50 elegge domicilio; domiciliato in Roma, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

(C.F.: (OMISSIS)), presso cui è domiciliata in Roma, alla Via dei

Portoghesi n. 12;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3365/2016 emessa dalla CTR Lombardia in data

08/06/2016, non notificata;

udita la relazione della causa svolta all’adunanza camerale del

23/1/2020 dal Consigliere Dott. Penta Andrea.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L.F. proponeva appello avverso la sentenza n. 59/01/15 della CTP di Lecco con la quale era stato respinto il suo ricorso, con conseguente condanna alle spese, contro l’avviso di accertamento col quale era stata attribuita la categoria A8 classe 1, con la relativa rendita, a fronte della categoria A7 classe 3, proposta dal contribuente all’esito della procedura DOCFA in relazione ad un suo immobile sito nel Comune di Malgrate. L’appellante eccepiva la nullità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione, deducendo che l’avviso di accertamento non era motivatola e lamentando che alcune circostanze erano state dedotte ex novo dall’Agenzia solo nel giudizio di primo grado e, quindi, in modo illegittimo, senza, di contro, che fossero state prese in considerazione le argomentazioni da lui offerte. Controdeduceva l’Agenzia delle Entrate, sostenendo che i primi giudici avrebbero motivato correttamente il loro convincimento sia sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione DOCFA dell’appellante sia sui rilievi contenuti nell’avviso di accertamento completati dalla produzione documentale offerta ai primi giudici, tra la quale alcune foto del complesso immobiliare nel quale si inseriva la villa del L. e una descrizione dei luoghi del Comune di Malgrate, oltre ai certificati catastali con riferimento alla dimensione, ai vani e alle pertinenze (tra cui un giardino e una piscina). Gli elementi nuovi dedotti dalla appellata in primo grado sarebbero stati, secondo l’Ufficio, meramente rafforzativi di quanto emergente dalla dichiarazione DOCFA dell’appellante, sulla quale era fondato unicamente l’avviso di accertamento che, pertanto non necessitava di ulteriore motivazione, tenendo altresì conto della realtà dei fatti (immobile composto di 13 vani, tra cui 6 bagni, dotato anche di ascensore in uso esclusivo, oltre che di rifiniture di pregio (quali legno e pietra). Deduceva, infine, che altre precedenti decisioni, sia di commissioni provinciali che regionali, avevano confermato la classificazione in A8 di altri immobili facenti parte dello stesso complesso immobiliare, in quanto particolarmente esclusivo per il contesto ambientale e panoramico.

Con sentenza dell’8.6.2016 la CTR Lombardia rigettava l’appello sulla base delle seguenti considerazioni:

1) la decisione della sentenza di primo grado risultava ampiamente motivata, avendo i primi giudici in primo luogo rigettato le eccezioni del ricorrente per quanto concerneva la pretesa genericità dell’avviso di accertamento, essendo i dati caratterizzanti la ripresa in ordine al classamento dell’immobile gli stessi contenuti nella denuncia DOCFA in ordine alle dimensioni dello stesso, dotato di ascensore proprio e di giardino ed inserito nel comune di Malgrate, località quest’ultima di prestigiosa collocazione;

2) non risultava inibito, dal punto di vista processuale, che l’Agenzia potesse produrre ulteriori elementi aggiuntivi, oltre quelli più sopra indicati, a conforto di quanto esposto nell’avviso di accertamento;

3) i primi giudici avevano valorizzato tali elementi, ivi compresa la descrizione dei luoghi desunta dalla segnalazione del Comune di Malgrate, che evidenziava la particolarità anche paesaggistica del sito su cui insisteva l’immobile, confortata dalle foto prodotte dall’Agenzia in prime cure;

4) quanto alla indicazione in via automatica dal sistema nel contesto della procedura DOCFA, tale indicazione non poteva assurgere a prova della correttezza della proposta della parte, essendo dipendente da variabili, quale anche l’introduzione di parametri errati da parte del contribuente;

5) tutti gli elementi dimensionali della villa, le sue pertinenze e dotazioni, unitamente alla prestigiosa localizzazione, consentivano di ritenere congrua la classificazione di cui all’avviso di accertamento.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso L.F., sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

In prossimità dell’udienza camerale, il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e L. n. 241 del 1990, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), per non aver la CTR rilevato che l’avviso di accertamento impugnato era privo dell’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo avevano determinato.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della gli L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e L. n. 241 del 1990, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), per non aver la CTR considerato che l’avviso di accertamento impugnato non aveva neppure implicitamente spiegato la metodologia comparativa asseritamente utilizzata (avendo l’Agenzia delle Entrate argomentato il proprio assunto difensivo solo nel corso del primo e del secondo grado di giudizio).

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la omessa o insufficiente motivazione su un punto controverso del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR omesso di pronunciarsi sull’eccezione di mancata o insufficiente motivazione dell’avviso di accertamento, consentendo all’Agenzia delle Entrate l’ampliamento del thema decidendum attraverso l’utilizzo di nuove ed ulteriori allegazioni e deduzioni non riconducibili alla metodologia comparativa posta alla base dell’avviso.

3.1. I tre motivi, siccome strettamente connessi, possono essere analizzati congiuntamente e si rivelano in parte inammissibili e in parte infondati.

In via preliminare, va evidenziato che, in violazione del principio di specificità del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6), il ricorrente ha omesso di trascrivere l’avviso di accertamento oggetto di impugnazione, se si fa eccezione per lo stralcio, riprodotto nella parte narrativa, a pagina 2, limitato peraltro, per stessa ammissione del contribuente, ad un passaggio contenuto nella prima pagina dell’avviso, composto complessivamente da tre pagine.

L’omissione preclude a questa Corte di valutare la fondatezza degli assunti difensivi del ricorrente, avuto particolare riguardo all’asserito mancato recepimento delle indicazioni offerte dal medesimo nella dichiarazione Docfa ed all’aver l’Ufficio in realtà operato l’accertamento ed il conseguente nuovo classamento sulla base di una metodologia analitica dell’immobile, anzichè del metodo comparativo indicato nell’avviso.

3.2. Anche di recente questa Sezione ha ribadito che, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 12777 del 23/05/2018; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12389 del 21/05/2018).

Nella fattispecie in esame, la CTR ha affermato che i dati caratterizzanti la ripresa in ordine al classamento dell’immobile erano gli stessi di quelli contenuti nella denuncia Docfa in ordine alle dimensioni del cespite (13 vani, di cui 6 adibiti a bagni), alla dotazione di un ascensore proprio e di un giardino ed all’inserimento in una prestigiosa localizzazione nel Comune di Malgrade. Anche a voler ritenere che quest’ultimo aspetto non fosse desumibile dalla detta denuncia, ugualmente l’avviso resterebbe fondato sugli altri due elementi, non contestati dal contribuente.

In quest’ottica, si giustificherebbe l’affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado e ripresa in quella di appello, secondo cui gli elementi ulteriori ricavabili da alcune foto del complesso immobiliare e da una descrizione dei luoghi del Comune di Malgrate prodotti dall’Ufficio nel corso del giudizio di primo grado sarebbero meramente “rafforzativi” di quanto emergente dalla dichiarazione Docfa.

In siffatta evenienza non si realizza la violazione del principio a tenore del quale la motivazione dell’atto di “riclassamento” non può essere integrata dall’Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso (di recente, Sez. 5, Sentenza n. 25450 del 12/10/2018 e Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12400 del 21/05/2018).

4. In definitiva, il ricorso non merita accoglimento.

Nessuna pronuncia va adottata sulle spese del presente giudizio, atteso che l’Agenzia delle Entrate non ha inteso costituirsi.

Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2020

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