Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8726 del 04/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.04/04/2017),  n. 8726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4804/2016 proposto da:

A.A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANNA PAN;

– ricorrente –

contro

OFFICINE (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso il decreto n. Cron. 655/2015 del TRIBUNALE di VICENZA,

depositato il 17/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Vicenza, con il Decreto n. 654 del 2015 (pubblicato il 17 dicembre 2015, ma comunicato il 18 successivo), ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) Srl in liquidazione (dichiarato il 17 gennaio 2012) proposta, in relazione alla domanda di ammissione del proprio credito per indennità sostitutiva di preavviso richiesta dalla signora A.A.L., dipendente della società fallita, in quanto l’indennità non sarebbe spettata al dipendente licenziato dal curatore (in data 15 febbraio 2013), dopo che egli aveva prestato la sua opera in regime di affitto di azienda (in essere, prima ancora del fallimento, con Teco Keeps srl) cessata per volere della curatela (con effetto dal 15 febbraio 2013, senza retrocessione dell’azienda) non configurandosi il recesso “come quel fulmine a ciel sereno che giustific(herebbe) l’indennità di preavviso”, in assenza di legittime aspettative e in ossequio al principio di buona fede. Infatti “il fallimento si po(rrebbe) sempre come un evento oggettivo (factum principis) di improseguibilità del rapporto di lavoro, essendo irrilevante che l’oggettiva impossibilità si sia verificata a seguito della dichiarazione di fallimento”.

Contro tale decreto ha proposto ricorso per cassazione, per la sua parziale esclusione, il menzionato dipendente.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

Il ricorso per cassazione, articolato in tre mezzi, risulta manifestamente fondato in relazione al primo (con assorbimento dei restanti), atteso che, alla luce del principio enunciato da questa Corte ((Cass. Sez. U, Sentenza n. 7914 del 1994, Sez. L, Sentenza n. 1070 del 1995 e numerosissime altre conformi), secondo cui “in tema di trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria e di condizioni poste per la sua erogazione nel periodo di vigenza della L. 27 luglio 1979, n. 301, art. 2, ove l’ammissione al trattamento stesso sia avvenuta su richiesta del curatore fallimentare che abbia provveduto al licenziamento senza preavviso dei lavoratori al momento della dichiarazione di fallimento dell’azienda datrice di lavoro, deve escludersi che i lavoratori licenziati, i quali abbiano percepito l’indennità sostitutiva del preavviso ovvero ottenuto l’iscrizione del relativo credito nella massa fallimentare, possono altresì, in relazione al corrispondente periodo temporale, percepire il trattamento della Cassa integrazione guadagni straordinaria”), il trattamento indennitario del preavviso, che si pone in alternativa a quello di Cassa integrazione guadagni straordinaria, è giustificato sulla base del semplice licenziamento (dato senza l’obbligatorio preavviso) del dipendente.

Infatti, come risulta dal richiamato principio, il rapporto di lavoro subordinato non si scioglie automaticamente, anche se sia cessata l’attività d’impresa (che non è una conseguenza automatica del fallimento), entrando il rapporto in una fase interlocutoria la cui decisione di scioglimento (recesso) è a carico di ciascuna delle due parti sicchè, se il curatore dia ingresso ad essa senza la concessione del periodo di preavviso, la procedura deve corrispondere la relativa indennità sostitutiva.

Di conseguenza il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, cassata la sentenza impugnata, con rinvio della causa al Tribunale di Vicenza, perchè, in diversa composizione, riesamini la controversia alla luce dell’enunciato principio di diritto, in uno con le spese di questa fase del giudizio.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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