Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8725 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. III, 13/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 13/04/2010), n.8725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 704/2006 proposto da:

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA CEREALICOLTURA (OMISSIS) in persona

del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA MONTEZEBIO 28 SC. A INT. 6, presso lo studio

dell’avvocato BERNARDI Giuseppe, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L., MA.BE., M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 35/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA, emessa il 20/1/05, depositata il

22/06/2005, R.G. N. 337/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2010 dal Consigliere Dott. FINOCCHIARO Mario;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per la inammissibilità o il rigetto

del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 14 ottobre 1998 l’Istituto sperimentale per la cerealicoltura ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Novara, sezione specializzata agraria, M.L., M. R. e MA.Be. chiedendo fosse accertato che il contratto di affitto agrario, in essere con i convenuti, avente a oggetto un fondo di proprietà di esso Istituto in comune di (OMISSIS) era cessato al termine dell’annata agraria 1995-96, con condanna dei conduttori al rilascio.

Costituitosi in giudizio M.L. ha esposto di essere l’esclusivo affittuario del fondo in quanto unico erede di M. P. e ha chiesto, da una parte, il rigetto della domanda attrice, atteso che il rapporto inter partes si era rinnovato a norma del combinato disposto di cui alla L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 1 e 4, dall’altra, in via riconvenzionale, l’accoglimento della propria domanda, diretta alla condanna dell’Istituto attore sia alla restituzione di quanto pagato, a titolo di canone di affitto, in misura superiore all’equo canone, sia al pagamento delle indennità di legge per i miglioramenti apportati al fondo.

Svoltasi la istruttoria del caso l’adita sezione con sentenza non definitiva 9 novembre 2000 ha dichiarato cessato il contratto al termine della annata agraria 1995-96 con condanna dei convenuti al rilascio del fondo e, successivamente, con sentenza definitiva 11 ottobre 2001 ha condanna l’istituto al pagamento di una indennità, per miglioramenti, pari a L. 870 milioni.

Gravata tale pronunzia dal soccombente Istituto sperimentale per la cerealicoltura, nel contraddittorio di M.L. che, costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto della impugnazione, nonchè di MA.Be. e di M.R., che sono rimaste contumaci, la Corte di appello di Torino, sezione specializzata agraria, con sentenza 20 gennaio – 22 giugno 2005 ha rigettato l’appello con condanna di parte appellante al pagamento delle spese del grado.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a 4 motivi l’Istituto sperimentale per la cerealicoltura con atto 22 dicembre 2005 e date successive.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel corso del giudizio di primo grado le parti hanno concluso – in data 26 settembre 2001 – un accordo transattivo, sia quanto alla pretesa della parte conduttrice quanto alla ripetizione dei canoni pagati in misura eccedente quella legale, sia in ordine alla richiesta, formulata dall’ente concedente, di danni per il ritardato rilascio del terreno.

A seguito di tale accordo transattivo è stato verbalizzato, nel corso dell’udienza dell’11 ottobre 2001 che “la causa prosegue solamente per la determinazione dell’indennizzo dei miglioramenti, in quanto è stato raggiunto un accordo relativamente alla determinazione dei canoni di affitto”.

Il primo giudice ha tratto, da tale verbalizzazione, la convinzione che la controversia “proseguisse” esclusivamente per la quantificazione dell’indennizzo dovuto alla parte conduttrice, non essendo – in ordine a tale pretesa – più in contestazione l’an debeatur.

2. Con l’atto di appello l’Istituto soccombente ha censurato nella parte de qua la sentenza del primo giudice, evidenziando (tra l’altro) che:

– il primo giudice aveva erroneamente interpretato l’accordo transattivo 26 settembre 2001 (avendo reso la sua pronuncia totalmente prescindendo dal tenore testuale della clausola riportata a p. 4 di detto accordo, primo capoverso, secondo cui “stipulato il presente accordo il sig. M.L. si riserva di proseguire nel presente giudizio tuttora pendente inter partes limitatamente alla domanda riconvenzionale formulata in via subordinata, relativamente alle indennità previste dalla L. n. 203 del 1982, art. 17″);

– al fine di accertare l’effettivo contenuto del verbale di udienza 11 ottobre 2001 il giudicante non poteva prescindere non solo dal contenuto delle memorie autorizzate già presentate ma dalle stesse precisazioni contenute in detto verbale e, in particolare, dalla circostanza che il difensore della parte conduttrice aveva eccepito la nullità di eventuali sue rinunce all’indennizzo di cui alla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 17, chiedendo in subordine di essere comunque rimborsato dell’arricchimento senza causa conseguito a sue spese (conclusioni palesemente incompatibili con una definizione bonaria della controversia – tra le parti – in merito all’an debeatur quanto alla domanda di indennizzo).

3. Il giudice di secondo grado ha disatteso un tale motivo di appello con tale motivazione: ignora questa Corte il tenore della discussione orale svolta in quella circostanza (id est nel corso dell’udienza dell’11 ottobre 2001) ma non può non rilevare che, se in sede di discussione fosse stata in qualche maniera sollevata una questione in ordine alla debenza o meno delle indennità piuttosto che ricondotta la discussione alla determinazione del loro valore il tribunale non avrebbe mancato di svolgere, in sentenza, sul punto, le sue valutazioni”.

4. Parte ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte de qua con tre motivi, con i quali denunzia, nell’ordine:

– da un lato, “omesso esame di un punto decisivo della controversia:

insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, atteso, che i giudici del merito hanno reso la loro pronunzia totalmente prescindendo dal contratto transazione inter partes 26 settembre 2001, ove, a p. 4 si prevede: stipulando il presente accorto il signor M.L. si riserva di proseguire nel presente giudizio tuttora pendente inter partes limitatamente alla domanda riconvenzionale formulata in via subordinata relativa alle indennità previste dalla L. n. 203 del 1982, art. 11, e nel quale in alcun modo è possibile desumere che fosse intenzione dell’istituto riconoscere che l’indennizzo preteso da controparte fosse dovuto (primo motivo);

dall’altro, “violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3); insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, atteso che il giudice di secondo grado non poteva omettere l’esame di ti tutti gli atti di causa puntualmente indicati (secondo motivo);

– da ultimo, “violazione o falsa applicazione degli artt. 1387 e 1388 c.c. 83, art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)” tenuto presente che l’art. 83 c.p.c. attribuisce al difensore il potere di compiere atti processuali in nome e per conto della parte, ma non anche quello di disporre di suo diritti, essendo allo scopo indispensabile il rilascio di una apposita procura, assente nella specie, sì che il difensore dell’Istituto non poteva disporre della lite (in ordine all’an debeatur in punto diritto all’indennizzo per miglioramenti L. 3 maggio 1982, n. 203, ex art. 17) (terzo motivo).

5. Nei limiti di cui appresso il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Ritiene, infatti, questa Corte che i giudici di secondo grado siano incorsi nei vizi denunziati dall’Istituto ricorrente, specie con il primo motivo di ricorso.

Infatti:

– giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice – da cui totalmente e senza alcuna motivazione totalmente prescinde la sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione – affinchè una domanda proposta con l’atto introduttivo del giudizio o una eccezione proposta per difendersi da essa possa ritenersi abbandonata non è sufficiente che tale domanda (o eccezione) non risulti riproposta al momento della precisazione delle conclusioni, ma è necessario che dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte possa desumersi l’inequivoca volontà di rinunciarvi (cfr., in termini, Cass. 28 maggio 2008, n. 14104; Cass. 28 giugno 2006, n. 14964; Cass. 6 marzo 2006, n. 4794);

– dovendo il giudice di appello – a fronte della formulazione del verbale di udienza 11 ottobre 2001 e delle puntuali argomentazioni svolte dalla parte appellante – valutare quale era stata la reale intenzione delle parti in detta occasione, è di palmare evidenza che del tutto erroneamente lo stesso ha, da un lato, privilegiato la formulazione letterale del verbale di udienza, dall’altro, fatto riferimento esclusivamente alla circostanza che qualora fosse mancato un accordo delle parti sull’an debeatur dell’indennizzo per miglioramenti lo stesso tribunale avrebbe esposto in sentenza le sue valutazioni su tale aspetto della discussione;

– a prescindere da ogni altra considerazione in ordine alla idoneità di una siffatta motivazione a sorreggere il rigetto del primo motivo di appello (il giudice di appello – infatti – deve procedere a una nuova valutazione delle risultanze di causa sulla base delle censure mosse dalla parte e non presumere iuris et de iure la correttezza della sentenza del primo giudice), si osserva nella specie l’appellante aveva rappresentato una molteplicità di elementi (tenore testuale dell’accordo transattivo inter partes, difese del M. espressamente formulate nella stessa udienza 11 ottobre 2001) che ove tenuti presenti avrebbero – con certezza – potuto escludere che le parti si fossero accordate nel senso “supposto” dal primo giudice.

Avendo, per contro, il giudice di appello totalmente omesso qualsiasi motivazione in ordine a tali argomentazioni è palese che la sentenza impugnata deve essere cassata per omessa motivazione e la causa va rimessa per nuovo esame, alla stessa Corte di appello di Torino, sezione specializzata agraria, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, alla stessa Corte di appello di Torino, sezione specializzata agraria, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 3^ Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

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