Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8725 del 11/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 11/05/2020), n.8725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Agenzia delle Entrate (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

(C.F.: (OMISSIS)), presso cui è domiciliata in Roma, alla Via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

G.S., nata a Roma il 5 luglio 1968 e residente a

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in Roma, al

Viale Giulio Cesare n. 223, presso lo studio dell’Avv. Di Maggio

Andrea (C.F.: (OMISSIS)), dal quale è rappresentata e difesa in

virtù di mandato su foglio separato al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 944/36/2016 emessa dalla CTR Piemonte in data

15/07/2016 e notificata il 02/09/2016;

udita la relazione della causa svolta all’adunanza camerale del

23/1/2020 dal Consigliere Dott. Penta Andrea.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con atto notificato in data 6.11.2014 G.S. proponeva appello avverso la sentenza 700/09/2014 con la quale la CTP di Torino aveva rigettato il ricorso da lei proposto avverso un avviso di rilassamento (nella originaria classe di appartenenza, ovvero cat. A/1 c1.2), con attribuzione di una maggiore rendita catastale, di un immobile sito in (OMISSIS), a seguito di opere di ristrutturazione interne del fabbricato sito in zona collinare costruito negli anni ‘60.

L’appellante, nel ribadire che l’appartamento in discussione non possedeva le caratteristiche degli immobili signorili, espone anche con perizia tecnica le motivazioni che avrebbero, a suo dire, giustificato la classificazione in cat. A/2, insistendo nel chiedere l’annullamento dell’atto e la conferma dell’accatastamento in cat. A/2 cl. 3.

Con sentenza del 15.7.2016 la CTR Piemonte accoglieva parzialmente l’appello, rideterminando il classa mento dell’immobile in A2 cl. 1, sulla base delle seguenti considerazioni:

1) la motivazione, seppure sommaria, aveva permesso al contribuente di difendersi contestando nel merito l’avviso di rilassamento;

2) dalla documentazione in atti si rilevava che le opere effettuate erano interne all’alloggio per ragioni funzionali all’utilizzo familiare, senza trasformazione strutturale;

3) premesso che per riconoscere la natura signorile al bene era necessaria la compresenza di almeno quattro delle caratteristiche previste dal D.M. 2 agosto 1969, solamente tre elementi erano previsti dalla norma (superficie catastale alloggio mq 250 libera da tre lati, 2 balconi mq 68 e doppio ascensore);

4) non risultavano ulteriori caratteristiche esposte dall’Ufficio a supporto della ritenuta considerazione di immobile di lusso;

5) era, pertanto, corretto rideterminare il classamento in abitazione tipo civile A2 classe 1, dissentendo da quanto richiesto dal contribuente A2 cl. 3 e dall’ufficio e confermato dai primi giudici Al cl. 1.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi. G.S. ha resistito con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la falsa ed erronea applicazione del Regolamento approvato con D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 6, della L. 2 luglio 1949, n. 408 e del D.M. 2 agosto 1969, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR attribuito all’immobile la categoria A/2 sulla base dell’asserito mancato possesso delle caratteristiche di lusso, richiamando una normativa del tutto estranea al contesto.

1.1. Il motivo è fondato.

In tema di estimo catastale, in assenza di una specifica definizione legislativa delle categorie e classi, la qualificazione di un’abitazione come “signorile”, “civile” o “popolare” corrisponde alle nozioni presenti nell’opinione generale in un determinato contesto spazio-temporale e non va mutuata dal D.M. 2 agosto 1969, atteso che il procedimento di classamento è volto all’attribuzione di una categoria e di una classe e della relativa rendita alle unità immobiliari, mentre la qualificazione in termini “di lusso”, ai sensi del citato D.M., risponde alla finalità di precludere l’accesso a talune agevolazioni fiscali (Sez. 5, Sentenza n. 23235 del 31/10/2014).

In particolare, il D.M. 2 agosto 1969 definisce le caratteristiche delle abitazioni di lusso solo ai sensi e per gli effetti della L. 2 luglio 1949 n. 408 (contenente disposizioni per l’incremento delle costruzioni edilizie), L. 2 febbraio 1960 n. 35 (contenente agevolazioni tributarie in materia edilizia) e L. 7 febbraio 1968 n. 26 (legge di conversione del D.L. 11 dicembre 1967 n. 1150 concernente la proroga dei termini per l’applicazione delle agevolazioni tributarie in materia edilizia) e solo al fine, quindi, di escludere queste abitazioni dalle particolari agevolazioni fiscali e tributarie previste dalle predette norme.

A tal punto che Sez. 5, Sentenza n. 8600 del 23/06/2000 (conf. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22310 del 21/10/2014) ha affermato che il carattere non di lusso del fabbricato, per l’applicazione dell’aliquota agevolata di registro sulla “prima casa”, deve essere riscontrato sulla sola base dei criteri indicati dal citato decreto ministeriale, mentre resta priva di autonoma e decisiva rilevanza la classificazione catastale.

Pertanto, la qualificazione in termini di “signorile”, “civile”, “popolare” di cui alla nota C-1/1022 del 4.5.1994 del Ministero delle Finanze esplicativa delle varie categorie catastali – di un’abitazione costituisce il portato di un apprezzamento di fatto da riferire a nozioni presenti nell’opinione generale alle quali corrispondono specifiche caratteristiche, che sono, pure, mutevoli nel tempo, sia sul piano della percezione dei consociati sia sul piano oggettivo, per il deperimento dell’immobile, o per il degrado dell’area ove lo stesso si trovi (così Cass. n. 22557 del 2008, in motivazione). Le anzidette caratteristiche non vanno, tuttavia, mutuate dal D.M. 2 agosto 1969 che indica, invece, i diversi parametri in base ai quali stabilire la caratteristica “di lusso” delle abitazioni, e ciò in quanto l’attribuzione della categoria catastale A/1 (Abitazioni di tipo signorile: Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale) non implica, necessariamente, che l’immobile costituisca un’abitazione di lusso (cfr. Cass. n. 7329 del 2014; ed anche, in riferimento al beneficio cd. prima casa, Cass. n. 8502 del 26.9.1996; n. 8600 del 2000; n. 17604 del 2004, che, nell’ipotesi speculare in cui viene in rilievo la qualificazione “di lusso” di un immobile, affermano, appunto, l’irrilevanza della classificazione catastale).

L’impugnata sentenza è incorsa, dunque, nel denunciato errore, per aver escluso la congruità del riclassamento in relazione ai requisiti indicati al punto 8 del D.M. 2 agosto 1969 (presenza di oltre 4 caratteristiche indicate nell’allegata tabella), invece che alle caratteristiche (sopra indicate al punto 4) della categoria catastale A/1.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non aver la CTR tenuto conto che le caratteristiche dell’unità immobiliare oggetto della vertenza caratterizzavano nella zona interessata le abitazioni di tipo signorile “A/1” e facevano si che la stessa dovesse essere collocata a pieno titolo in quella categoria catastale.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza con riferimento all’art. 112 c.p.c. e la motivazione illogica e contraddittoria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver la CTR rideterminato il classamento dell’immobile in A/2, classe 1, pur in assenza di una specifica richiesta in tal senso della contribuente (che aveva chiesto la rideterminazione dell’accatastamento in cat. A/2, classe 3), e per non aver, comunque, considerato che aveva attribuito al bene una classe addirittura più bassa rispetto a quella che era stata prospettata dalla stessa contribuente.

3.1. Il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti nell’accoglimento del primo.

4. In definitiva, il ricorso merita accoglimento con riferimento al primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per il governo sulle spese del presente giudizio, alla CTR Piemonte in differente composizione soggettiva.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per il governo sulle spese del presente giudizio, alla CTR Piemonte in differente composizione soggettiva.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2020

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