Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8725 del 04/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2017, (ud. 18/01/2017, dep.04/04/2017),  n. 8725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6951/2016 R.G. proposto da:

S.M.A. – c.f. (OMISSIS) – rappresentata e difesa

giusta procura speciale in calce al ricorso per regolamento di

competenza dall’avvocato Francesco Patti ed elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Carlo Poma, n. 4, presso lo studio

dell’avvocato Chiara Correnti.

– ricorrente –

contro

S.P.R. – c.f. (OMISSIS) – rappresentata e difesa

giusta procura speciale in calce alla memoria difensiva

dall’avvocato Angelo Contarino ed elettivamente domiciliata in Roma,

alla via della Croce, n. 44, presso lo studio dell’avvocato Ernesto

Grandinetti.

– resistente –

avverso la sentenza n. 785 dei 30.1/5.2.2016 del tribunale di

Catania;

Udita la relazione all’udienza in Camera di consiglio del 18 gennaio

2017 del Consigliere Dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha chiesto

rigettarsi il ricorso.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto notificato in data 5.7.2013 S.M.A. citava a comparire innanzi al Tribunale di Catania la sorella Patrizia S.R..

Chiedeva, tra l’altro, dichiararsi il diritto di proprietà di ella attrice in ordine al vano garage e a tre camerini, siccome pertinenze della sua abitazione sita al primo piano di una villetta in (OMISSIS); dichiararsi la convenuta indebita occupante del vano garage; condannarsi la controparte alla immediata restituzione del garage ed, all’occorrenza, dei tre camerini.

Costituitasi, S.P.R. deduceva, tra l’altro, che pendeva innanzi alla corte di appello di Catania tra ella convenuta e l’attrice controversia avente lo stesso oggetto e lo stesso titolo.

Eccepiva quindi, in via preliminare, la litispendenza e la continenza.

Con sentenza n. 785 dei 30.1/5.2.2016 il tribunale di Catania dichiarava la litispendenza, disponeva cancellarsi la causa dal ruolo e condannava S.M.A. alle spese di lite.

Premetteva il tribunale che, siccome emergeva dall’atto di appello allegato in copia al fascicolo della convenuta, S.M.A. aveva citato a comparire innanzi al tribunale di Catania la sorella P.R. perchè in danno di costei fosse dichiarata “proprietaria a titolo originario per usucapione dell’intero immobile sito al piano terra con i relativi accessori e le relative pertinenze” (così sentenza del tribunale di Catania, pag. 5); che siffatta domanda era stata respinta e avverso la decisione di rigetto pendeva appello dinanzi alla corte di Catania.

Indi evidenziava che l’oggetto della domanda dapprima proposta, in dipendenza della genericità delle espressioni utilizzate, era così ampio da ricomprendere anche i beni oggetto della domanda di rivendica di seguito esperita, “ossia il vano garage ed i tre camerini siti al piano terra della villetta” (così sentenza del tribunale di Catania, pag. 6), “perchè o parti integranti i vani del piano terra della villetta, o suoi accessori o sue pertinenze” (così sentenza del tribunale di Catania, pag. 6).

Evidenziava altresì che al cospetto del medesimo diritto “autodeterminato” azionato e con la prima e con la seconda domanda del tutto irrilevante era la circostanza che l’attrice avesse agito “in rivendica per il riconoscimento del suo diritto di proprietà a titolo originario per usucapione oppure a titolo derivativo, o per ragioni di natura contrattuale o per qualsiasi altro titolo” (così sentenza del tribunale di Catania, pag. 10).

Evidenziava dunque che le domande erano identiche sia sul piano soggettivo, essendo identiche le parti, sia sul piano oggettivo, essendo identici il petitum e la causa petendi.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza S.M.A.; ha chiesto dichiararsi l’insussistenza della litispendenza con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

S.P.R. ha depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c.; l’erronea valutazione degli elementi di fatto costituenti la domanda e la diversità dell’oggetto e del titolo.

Deduce che il giudizio n. 9240/2013 R.G. introdotto dinanzi al tribunale di Catania e definito con la sentenza in questa sede impugnata ed il giudizio n. 560/2012 R.G. pendente dinanzi alla corte d’appello di Catania differiscono tanto nell’oggetto quanto nel titolo.

Deduce più esattamente che con la domanda che ha introdotto il giudizio n. 9240/2013 R.G., ella ricorrente ha inteso rivendicare la proprietà del vano garage posto al piano terra della villetta su due livelli acquistata con atto per notar R. del 19.9.1973 e dei tre camerini da ella costruiti sul terreno circostante e mai trasferiti in proprietà alla sorella con l’atto per notar G. del 4.5.1976; con la domanda che ha introdotto il giudizio allo stato pendente innanzi alla corte d’appello di Catania ha invocato l’accertamento dell’intervenuta usucapione dei soli beni trasferiti in proprietà alla sorella con l’anzidetto atto di compravendita per notar G..

Deduce quindi che il tribunale ha erroneamente interpretato gli scritti difensivi e che la distinzione tra diritti autodeterminati ed eterodeterminati non può applicarsi al caso di specie.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost..

Deduce che l’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza “comporta di per sè anche l’annullamento della condanna alle spese, venendo meno il presupposto della soccombenza” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 20); che in ogni caso controparte ha rinunciato all’eccezione di litispendenza, il che ha comportato il venir meno della soccombenza che è atta a giustificare la condanna alle spese.

Destituito di fondamento è il primo motivo.

Con il primo mezzo la ricorrente sostanzialmente censura la portata, la proiezione che il tribunale di Catania ha inteso attribuire all’oggetto della domanda esperita da S.M.A. con l’atto di citazione del 18.3.2009, introduttivo del giudizio ora pendente dinanzi alla corte d’appello di Catania (giudizio iscritto al n. 560/2012 R.G.).

In questi termini (in linea, d’altronde, con le prefigurazioni della ricorrente: “il Tribunale erra nella interpretazione degli scritti difensivi delle parti”: così ricorso per regolamento di competenza, pag. 16) non può che esplicar valenza l’insegnamento di questo Giudice del diritto alla cui stregua nell’interpretazione degli atti processuali delle parti occorre far riferimento ai criteri di ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c., che valorizzano l’intenzione delle parti e che, pur essendo dettati in materia di contratti, hanno portata generale (cfr. Cass. 21.2.2014, n. 4205).

Su tale scorta si rappresenta che l’opzione esegetica che sorregge il dictum del tribunale di Catania risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congrua ed esaustiva sul piano logico-formale.

Segnatamente si evidenzia che, siccome ha posto in risalto il pubblico ministero, nell’atto di appello avverso la sentenza n. 49/2012 del tribunale di Catania “non si fa alcuna distinzione in ordine ai beni ubicati al piano terra e assertivamente usucapiti dall’attrice” (così conclusioni del P.M., pag. 1), sicchè “nel giudizio definito in primo grado con la prefata sentenza, devono (…) ritenersi inclusi il vano garage e i camerini realizzati a pian terreno dall’odierna ricorrente” (così conclusioni del P.M., pag. 2).

Del resto è la stessa S.M.A. a riferire che “concedeva in uso gratuito sic et simpliciter il proprio garage concessorio (…), con l’effetto, quindi, di dotare l’appartamento del piano terra di un’ulteriore stanza o vano utilizzabile” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 5) e che, “ancora, per una migliore fruizione dell’immobile, anche a beneficio del piano superiore dotato di un solo servizio, commissionava la costruzione di tre vani camerini di cui l’uno ripostiglio, l’altro wc ed il terzo lavanderia” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 5).

In questo quadro è più che plausibile l’assunto del giudice a quo secondo cui “l’oggetto della prima domanda di rivendica proposta dall’attrice, in quanto identificabile nell’intero piano terra della villetta in questione con accessori e pertinenze, (è) così ampio da ricomprendere anche i beni della seconda domanda di rivendica oggetto del presente giudizio” (così sentenza del tribunale di Catania, pagg. 5 – 6).

Si tenga conto, per altro verso, che sussiste litispendenza e non continenza anche nel caso in cui uno dei due giudizi abbia ad oggetto più domande, una sola delle quali identica a quella avanzata nell’altro procedimento, giacchè in tal caso litispendenza può essere dichiarata con riferimento ad una soltanto delle domande proposte (cfr. Cass. (ord.) 16.12.2005, n. 27783).

Si tenga conto, per altro verso ancora, che la litispendenza può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. 26.1.2006, n. 1626). Il che rende irrilevante la circostanza che S.P.R. abbia nella propria memoria conclusionale di replica disconosciuto la sussistenza della litispendenza ovvero della continenza.

Destituito di fondamento è pur il secondo motivo.

Evidentemente la conferma dell’impugnato dictum non fa venir meno il presupposto della soccombenza.

La soccombenza, d’altro canto, costituisce un’applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo, sicchè prescinde dalle ragioni – di merito o processuali – che l’abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall’avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi (cfr. Cass. 15.7.2008, n. 19456).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 4.3.2016.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013) si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza; condanna la ricorrente, S.M.A., a rimborsare alla resistente, S.P.R., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA