Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8724 del 04/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2017, (ud. 18/01/2017, dep.04/04/2017),  n. 8724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5162/2016 R.G. proposto da:

G.R. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in

Bernalda, al corso, Umberto I, n. 300/A, presso lo studio

dell’avvocato Silvia W. Iannucci che congiuntamente e disgiuntamente

all’avvocato Fabio Salomone lo rappresenta e difende giusta procura

speciale a margine del ricorso per decreto ingiuntivo e della

comparsa di costituzione e risposta nel giudizio iscritto al n.

866/2013 R.G. innanzi al Tribunale di Matera;

– ricorrente –

contro

P.A. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso giusta

procura speciale in calce all’atto di citazione in opposizione a

decreto ingiuntivo nel giudizio iscritto al n. 866/2013 R.G. innanzi

al Tribunale di Matera dall’avvocato Roberto Leccese ed

elettivamente domiciliato in Roma, alla via XX Settembre, n. 1,

presso lo studio legale “Ughi e Nunziante”.

– resistente –

e

PI.AR. – c.f. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 143 del 26.1.2016 del tribunale di Matera;

Udita la relazione all’udienza in Camera di consiglio del 18 gennaio

2017 del Consigliere Dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha chiesto

dichiararsi la competenza per territorio del tribunale di Lucca.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 6.2.2013 al tribunale di Matera l’ingegner G.R. esponeva che su incarico e per conto di P.A. aveva svolto attività professionale ai fini della ristrutturazione di un immobile in (OMISSIS) di proprietà del committente; che le sue spettanze erano rimaste insolute.

Chiedeva ingiungersi ad Pi.Ar. il pagamento della somma di Euro 35.919,42, oltre interessi e spese.

Con decreto n. 83/2013 il tribunale adito pronunciava l’ingiunzione.

Con atto di citazione notificato il 3.4.2013 P.A. proponeva opposizione e formulava contestuale chiamata in causa di P.A..

Eccepiva preliminarmente l’incompetenza per territorio del tribunale di Matera e la competenza ratione loci del tribunale di Lucca, nel cui circondario era residente.

Costituitosi, il ricorrente invocava il rigetto dell’opposizione.

Si costituiva P.A..

Con sentenza n. 143 del 26.1.2016 il tribunale di Matera dichiarava la propria incompetenza e la competenza per territorio del tribunale di Lucca.

Premetteva il tribunale che si versava in tema di causa relativa a diritti di obbligazione.

Indi evidenziava che “l’opponente (…), all’epoca della notifica del decreto ingiuntivo, e cioè il 22.2.2013, aveva la sua residenza a Lucca” (così sentenza del tribunale di Matera, pag. 3).

Evidenziava altresì che in assenza di elementi di valutazione ulteriori doveva ritenersi che l’obbligazione fosse sorta in (OMISSIS), luogo ove era sito l’immobile ristrutturato.

Evidenziava infine, quanto al luogo ove l’obbligazione doveva eseguirsi ovvero al domicilio dell’opposto al momento della scadenza dell’obbligazione, che l’ingegner G. aveva riferito di aver studio in (OMISSIS), ricompresa nel circondario del tribunale di Matera; che nondimeno per sua stessa dichiarazione il ricorrente era iscritto all’albo degli ingegneri della provincia di Bari e tale circostanza non consentiva di ritenere con assoluta certezza che il suo domicilio fosse identificabile con (OMISSIS).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza l’ingegner G.R.; ha chiesto dichiararsi la competenza del tribunale di Matera con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

P.A. ha depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso per regolamento di competenza.

P.A. non ha svolto difese.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 20 c.p.c..

Deduce che risulta per tabulas che all’epoca della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo il proprio studio professionale era ubicato in (OMISSIS).

Deduce altresì che risulta parimenti per tabulas, segnatamente dalla copia del documento di identità rilasciato dal Comune di (OMISSIS), che all’epoca della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo fosse residente in (OMISSIS).

Deduce quindi che nel Comune di Bernalda “ha stabilito la sede principale dei suoi affari, dei suoi interessi morali, sociali ed anche familiari” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 6).

Il ricorso per regolamento di competenza va respinto.

E’ evidente che, alla stregua delle ragioni addotte con l’esperito regolamento, la materia del contendere si appunta essenzialmente sul criterio alternativo – facoltativo, ex art. 20 c.p.c., di individuazione del giudice competente ratione loci (per le cause relative a diritti di obbligazione) correlato al luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio ovvero, ex art. 1182 c.c., comma 3, in ipotesi di obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro – è indiscutibilmente il caso di specie – sul criterio correlato al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza del debito.

In questi termini si puntualizza quanto segue.

Per un verso, che, nelle cause relative a diritti di obbligazione, qualora la domanda venga proposta – siccome nel caso de quo – davanti a giudice diverso da quello del foro generale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., ed il convenuto ugualmente contesti la competenza di tale giudice anche secondo gli alternativi criteri di collegamento contemplati dall’art. 20 c.p.c. (“forum contractus” e “forum destinatae solutionis”), la competenza stessa può essere affermata solo quando, alla stregua delle prove fornite dall’attore o, in difetto, alla stregua degli atti, risultino le circostanze che consentono, in applicazione del citato art. 20, di radicare la causa presso il giudice prescelto dall’attore (cfr. Cass. 17.12.1999, n. 14236).

Per altro verso, che il domicilio, pur presupponendo una situazione di fatto costituita dall’aver un soggetto fissato in un luogo determinato la sede principale dei propri affari ed interessi, consiste principalmente in una situazione giuridica, caratterizzata dalla volontà della persona di stabilire in quel luogo la sede generale delle sue relazioni morali e sociali nonchè dei suoi interessi giuridici, cosicchè, a differenza della residenza, che è una res factí, il domicilio è caratterizzato principalmente dall’elemento soggettivo e cioè dall’intenzione di costituire e mantenere in un determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari, morali e giuridiche; che, ulteriormente, nell’ipotesi di molteplicità di collegamenti di un soggetto con luoghi diversi, perchè sorga in un determinato luogo il domicilio generale, non basta la mera intenzione di fissare in esso la sede principale dei propri affari, ma occorre che vi si aggiunga l’elemento materiale costituito dallo svolgimento dell’effettiva e prevalente attività (cfr. Cass. 21.2.1970, n. 408; Cass. (ord.) 8.3.2005, n. 5006, ove si precisa che il domicilio è caratterizzato dall’intenzione di costituire in un determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche).

In questo quadro non può che essere recepito il rilievo del pubblico ministero a tenor del quale “le deduzioni relative alla sede dello studio professionale in (OMISSIS), come anche l’indicazione contenuta nel documento d’identità, non sono idonee a supportare con certezza l’identificazione (…) del domicilio” (così conclusioni del P.M., pag. 1).

Ovvero non può che esser condivisa la valutazione “in fatto” del giudice a quo, alla cui stregua l’ingegner G.R. risultava iscritto all’albo degli ingegneri della provincia di Bari, “elemento questo che non permette di ritenere con assoluta certezza che il suo domicilio all’epoca della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo fosse in (OMISSIS)” (così sentenza del Tribunale di Matera, pag. 4).

Più esattamente la protratta iscrizione all’albo degli ingegneri di Bari è di ostacolo al riscontro dell’elemento materiale costituito dallo svolgimento dell’effettiva e prevalente attività nella città di (OMISSIS).

Ovviamente ai fini della individuazione del domicilio a nulla rileva la circostanza che G.R., “all’epoca della proposizione del procedimento monitorio, (…) avesse la propria residenza nel Comune di Bernalda” (così ricorso, per regolamento di competenza, pag. 5).

In dipendenza del rigetto del ricorso va dunque ribadita la declaratoria di competenza del tribunale di Lucca, dinanzi al quale le parti vanno rimesse.

In dipendenza del rigetto del ricorso si giustifica inoltre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

L’intimato P.A. non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso perciò nessuna statuizione va nei suoi confronti assunta in ordine alle spese del presente giudizio.

Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 19.2.2016.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza; dichiara la competenza del tribunale di Lucca dinanzi al quale rimette le parti; condanna il ricorrente, G.R., a rimborsare al resistente, P.A., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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