Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8723 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 30/03/2021, (ud. 02/10/2020, dep. 30/03/2021), n.8723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. est. Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

G.A., rappresentato e difeso dall’Avv.to Carlo Totino, in

virtù di procura stesa in calce al ricorso, ed elettivamente

domiciliato presso lo studio del difensore, alla via Cassiodoro n.

19, in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12, in Roma;

e contro

Riscossione Sicilia Spa, già SERIT Sicilia Spa, Agente per la

riscossione per la Provincia di (OMISSIS), in persona del Direttore

generale, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,

giusta procura stesa in calce al controricorso, dagli Avv.ti Santo

Finocchiaro, del Foro di Catania, e Gerardo Russillo, ed

elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, alla via

Cipro n. 77, in Roma;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 409, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale, sezione staccata di Siracusa, il 7.10.2013 e pubblicata

il 4.11.2013;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

l’Incaricato per la riscossione notificava l’8.11.2006 (cfr., controric. p. 9) a G.A., per conto dell’Agenzia delle Entrate, la cartella di pagamento n. (OMISSIS), attinente ad IVA, IRPEF ed ILOR, in relazione agli anni dal 1990 al 1992.

Il contribuente impugnava la cartella esattoriale innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, che accoglieva il ricorso ed annullava la cartella esattoriale, ritenendo che il G. avesse dimostrato di avere perfezionato il condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in relazione all’intero debito. Avverso la decisione adottata dalla CTP, l’Agenzia delle Entrate interponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione staccata di Siracusa, evidenziando che il G., pur effettuando alcuni pagamenti, non aveva estinto il suo debito tributario, neppure nella ridotta entità prevista dalla normativa condonistica. Procedeva, peraltro, al ricalcolo della somma dovuta dal contribuente, riducendo gli importi pretesi dal fisco a complessivi Euro 29.145,40. Replicava, quindi, anche in ordine ai motivi di contestazione proposti dal contribuente e ritenuti assorbiti dal giudice che aveva pronunciato la decisione di primo grado. Si costituivano e proponevano le proprie difese anche l’Incaricato per la riscossione, Serit Sicilia Spa (poi Riscossione Sicilia Spa), e G.A.. La CTR, ritenute fondate le impugnative proposte dall’Ente impositore e dall’Incaricato per la riscossione, riformava la decisione dei primi giudici, e riaffermava la validità ed efficacia della cartella di pagamento nei limiti di cui al ridotto importo indicato dall’Ente impositore.

Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione G.A., affidandosi ad otto strumenti di gravame. Resiste mediante controricorso Riscossione Sicilia Spa (successore di SERIT Sicilia Spa). Non si è costituita tempestivamente l’Agenzia delle Entrate, che ha solo depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza pubblica di discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il suo primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il contribuente lamenta l'”omesso esame della prova documentale di avvenuto pagamento fornita dal contribuente”, e costituita dai modelli di pagamento F24 “attestanti il regolare e tempestivo adempimento di parte dei debiti tributari”.

1.2. – Mediante il secondo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente contesta l'”omesso esame della mancata riemissione dei ruoli e della cartella a seguito di autotutela parziale”, avendo l’Amministrazione finanziaria ridotto la pretesa impositiva.

1.3. – Con il suo terzo strumento di gravame, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente critica la falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 138, per avere la CTR erroneamente negato che l’Amministrazione finanziaria sia incorsa nella decadenza dal potere impositivo.

1.4. – Mediante il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’impugnante censura la falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 8, per avere la CTR ritenuto che fosse obbligo del contribuente conservare la documentazione finanziaria per un periodo eccedente i dieci anni, perchè l’art. 8, prevede il termine decennale, che era già decorso alla data di notifica della cartella di pagamento controversa.

1.5. – Con il suo quinto motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente critica la violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto che fosse obbligo del contribuente conservare la documentazione finanziaria per un periodo eccedente i dieci anni e dimostrare l’intervenuto pagamento mentre, in realtà, essendo risultata tardiva la notificazione della cartella esattoriale, l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria competeva all’Ente impositore.

1.6. – Mediante il sesto mezzo d’impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente contesta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, a causa della mancanza di una motivazione congrua, sufficiente ed intellegibile, della cartella esattoriale contestata, che non era stata preceduta da alcun avviso preliminare.

1.7. – Con il suo settimo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’impugnante lamenta la violazione, da parte dell’impugnata CTR, del “combinato disposto della L. n. 212 del 2000, art. 6, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36/bis, … a causa del mancato invio dell'”avviso bonario” antecedentemente alla notifica della cartella di pagamento” (ric., p. 21).

1.8. – Mediante l’ottavo strumento di gravame, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente censura la violazione del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, per avere il giudice dell’appello ritenuto legittima la notificazione della cartella di pagamento in assenza della previa notifica dell’avviso bonario, essendo stato in tal modo precluso al ricorrente di fornire i necessari chiarimenti.

2.3. – Tenuto conto della natura del vizio di decadenza dall’esercizio del potere impositivo contestato, suscettibile di comportare da solo l’annullamento della cartella esattoriale in contestazione, conseguendone la superfluità dell’analisi delle ulteriori censure, appare opportuno esaminare in primo luogo il terzo motivo di impugnazione.

Il giudice dell’appello ha osservato, in proposito: “Non è vero che per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992 il potere impositivo doveva essere esercitato entro il 31.12.2000, in quanto, per le zone interessate dal sisma del 1990, il termine ultimo di decadenza per la notifica della cartella di pagamento, a seguito delle proroghe dei termini di sospensione di volta in volta intervenute, risulta essere il 31 dicembre 2009, cioè il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata (15 giugno 2008) di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 138”.

Questa Corte di legittimità ha, invero, già ripetutamente esaminato la problematica, esprimendo un condivisibile ed ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale si intende pertanto assicurare continuità, secondo cui “in tema di accertamento e riscossione dei tributi, la L. n. 388 del 2000, art. 138, comma 3, nel consentire ai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 un’ampia rateazione per il versamento dei tributi dovuti, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui deve essere emesso dall’ufficio l’atto impositivo, e pertanto non può valere a far rivivere obbligazioni tributarie per le quali l’amministrazione fosse decaduta dall’azione di riscossione”, Cass. sez. VI-V, 18.2.2020, n. 4150. A tanto può aggiungersi che “in tema di riscossione delle imposte sui redditi, il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156 – emanato a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 280 del 2005, di declaratoria d’incostituzionalità del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 -, che ha fissato, al comma 5 bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni ed ha stabilito all’art. 5 ter, sostituendo il D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, art. 6, comma 2, che per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ha un inequivoco valore transitorio e trova applicazione non solo alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, ma anche a quelle non ancora definite con sentenza passata in giudicato”, Cass. sez. V, 5.10.2012, n. 16990.

Quando l’Amministrazione finanziaria ha notificato la cartella di pagamento al contribuente, il 31.10.2006, ed in relazione ai tributi dovuti per gli anni dal 1990 al 1992, essendo pacifico che la notificazione della cartella esattoriale non è stata preceduta dalla notifica di atti prodromici, pertanto, l’Amministrazione finanziaria era ormai decaduta dal potere impositivo, ed il motivo di ricorso deve essere accolto, conseguendone l’annullamento dell’atto impositivo. I rimanenti motivi di ricorso rimangono assorbiti.

L’impugnata sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria della Sicilia, deve essere quindi cassata. Le spese di lite, stante la natura della pronuncia e lo sviluppo del giudizio, nonchè il consolidarsi dell’esposto orientamento della giurisprudenza di legittimità in epoca successiva alla proposizione del ricorso, appare equo che siano dichiarate compensate tra le parti in relazione all’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso proposto da G.A., assorbiti gli ulteriori, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente ed annulla la cartella impugnata. Compensa tra le parti le spese di lite in relazione all’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

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