Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8723 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. III, 15/04/2011, (ud. 14/03/2011, dep. 15/04/2011), n.8723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.P.F., (OMISSIS), considerato domiciliato “ex

lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato VECOLI RENZO SERAFINO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.T. (OMISSIS), C.E.

(OMISSIS), C.G. (OMISSIS), A.

G.M. O G. (OMISSIS), O ( D.P.

(OMISSIS), C.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, P.ZZA ALESSANDRIA 17, presso lo studio

dell’avvocato DIMARTINO GAETANO, rappresentati e difesi dall’avvocato

MASSA GIUNIO, giuste procure speciali in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.G., Z.P., A.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1320/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

Sezione Prima Civile, emessa il 21/04/2006, depositata il 24/06/2006;

R.G.N. 1824/A/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’estinzione per ricorso.

La. Corte:

Fatto

OSSERVA

letti il ricorso proposto da D.P.F. contro A. G., C.A., C.G., C.E., C.T., D.P., per la cassazione della sentenza resa dalla Corte d’appello di Firenze il 26 aprile 2006, nonchè il controricorso degli intimati;

rilevato che è stato depositato atto di rinunzia del ricorrente, notificato ai resistenti e che questi vi hanno prestato assenso;

che quindi il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per rinuncia;

ritenuto che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c., non deve essere pronunciata condanna alle spese, in quanto alla rinuncia hanno ritualmente aderito le controparti.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA