Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8723 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. III, 13/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 13/04/2010), n.8723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14834/2006 proposto da:

S.D.E.E. (OMISSIS), S.D.E.

C. (OMISSIS) quali eredi di G.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio

dell’avvocato SORRENTINO Domenico, che li rappresenta e difende

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.A.S.P.I.E. – CASSA AUTONOMA DI ASSISTENZA SANITARIA TRA IL

PERSONALE DELL’ISTITUTO DI EMISSIONE (OMISSIS) in persona del

Presidente Dott. R.G., considerata domiciliata “ex

lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato DE BELVIS Alessandro, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1357/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 25/11/2004, depositata il 24/03/2005,

R.G.N. 3132/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. FILADORO Camillo;

udito l’Avvocato SORRENTINO Domenico;

udito l’Avvocato DE BELVIS Alessandro;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24 marzo 205 la Corte di appello di Roma accoglieva l’appello proposto dalla CASPIE, Cassa Autonoma di assistenza sanitaria tra il Personale dell’Istituto di emissione, condannando gli eredi dell’assistito, G.O., alla restituzione della somma di Euro 26.608,28, oltre interessi legali dalla domanda, corrispondente alle spese sostenute per il ricovero dello stesso in casa di cura.

La CASPIE, nell’atto di citazione, aveva dedotto che al momento del ricovero l’assistito era affetto da diabete comportante una inefficienza psico-fisica superiore al 40% e che, pertanto, ai sensi dell’art. 8 del disciplinare della Cassa, considerato anche l’elevato tasso glicemico (superiore a 200 mg.), doveva essere escluso il diritto alla assistenza sanitaria. Per questa ragione la Cassa aveva richiesto agli eredi dell’assistito la ripetizione della somma pagata a seguito del ricovero presso la casa di cura.

Rilevava la Corte territoriale che, pur essendo risultato, dalla consulenza tecnica di ufficio, che il G. non era affetto da diabete, lo stesso – comunque – al momento del ricovero doveva comunque considera affetto da un complesso di infermità che comportavano una inabilità psicofisica superiore al limite del 40% del totale.

Tale grado di inabilità, ai sensi del richiamato art. 8 del disciplinare, escludeva il diritto all’indennizzo.

Avverso tale decisione, gli eredi di G. hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da sei motivi, illustrati da memoria.

Resiste la CASPIE con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano omessa motivazione su un punto decisivo riguardante la prova del pagamento della prestazione da parte della CASPIE. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la Corte di appello ricavato la prova dell’avvenuto pagamento dalla documentazione irritualmente prodotta solo in grado di appello (così deve leggersi, evidentemente, la censura formulata con il secondo mezzo di impugnazione).

I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.

I giudici di appello hanno – sia pure implicitamente riconosciuto l’indispensabilità della nuova documentazione, che tra l’altro completava quella già tempestivamente prodotta nel giudizio di primo grado.

Il terzo motivo riguarda l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla dedotta inefficacia o invalidità dell’art. 8 del disciplinare per il trattamento del personale in quiescenza della BNL. Gli eredi di G. avevano immediatamente contestato e la invalidità di tale clausola. La questione non era stata esaminata in primo grado poichè il Tribunale l’aveva ritenuta assorbita dalla mancanza di prove in ordine all’effettivo pagamento delle cure prestate dalla casa di cura.

I giudici di appello, avendo ritenuto raggiunta tale prova, avrebbero dovuto esaminare le censure proposte, che riguardavano la mancata approvazione specifica della clausola e la sua vigenza al momento della sua applicazione.

I giudici di appello hanno omesso ogni esame sul punto.

Il quarto motivo attiene alla violazione degli artt. 2797 e 1888 c.c. e art. 1341 c.c., comma 2.

La parte ricorrente, sia in primo che in secondo grado, aveva rilevato che la Cassa Mutua non aveva fornito alcuna dimostrazione del fatto che il disciplinare richiamato avesse valore contrattuale confronti degli associati.

In ogni caso la Corte avrebbe dovuto affrontare il tema della necessità di una approvazione specifica da parte degli associati, indispensabile in ragione del fatto che la clausola in contestazione prevedeva una limitazione delle obbligazioni dell’ente assicuratore (o comunque, un suo diritto di negare o sospendere la prestazione concordata).

Non vi era prova, infine, che la clausola in questione, la cui validità veniva a cessare con la fine di giugno 1995, fosse stata rinnovata fino al momento del decesso dello G., avvenuta nell’agosto 1995.

Anche su questo punto, pure ribadito dagli appellati nel giudizio di appello, non vi era stata alcuna pronuncia da parte della Corte territoriale.

Il terzo ed il quarto motivo devono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi tra di loro.

Le censure in essi formulate sono meritevoli di accoglimento, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per la quale non occorre che la parte vittoriosa nel giudizio di primo grado proponga appello incidentale, per ottenere dal giudice di secondo grado l’esame di questioni che quello di primo grado non ha esaminato perchè le ha ritenute assorbite, essendo a questo fine sufficiente che la parte riproponga le questioni in qualsiasi modo nel corso del giudizio di secondo grado per evitare che si presumano le stesse abbandonate.

Su tutte le questioni sollevate già in primo grado e riproposte in appello, la Corte territoriale non ha adottato alcuna pronuncia.

Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 2697 e 2518 c.c. (nel testo vigente prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003) in relazione all’art. 2547 c.c., comma 2.

Non vi era stata la richiesta qualificazione del rapporto intercorrente tra la CASPIE ed i propri iscritti.

La disposizione dell’art. 2547 c.c., comma 2, nel richiamare la disciplina delle società cooperative a responsabilità limitata “in quanto compatibile” non esclude affatto la applicazione, seppure in via analogica, delle norme in materia di assicurazione.

In ogni caso, anche a voler far riferimento solo alle norme relative alle cooperative, era da dire che la validità ed efficacia del richiamato “Disciplinare” invocato non erano state in alcun modo provate.

Nel caso di specie non vi era traccia di uno Statuto validamente approvato, nè assieme ad esso risultava depositato il Disciplinare, che si presentava come un documento separato.

L’ultimo motivo riguarda la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente o illogica motivazione su un punto decisivo della controversia (irrilevanza ed inammissibilità dell’accertamento relativo a patologie differenti da quelle allegate con l’atto di citazione).

Il quesito rivolto al consulente di ufficio riguardava solo l’accertamento della patologia diabetica che l’ausiliare del giudice aveva motivatamente escluso.

Estendendo il suo accertamento oltre il compito assegnato, il consulente di ufficio aveva travalicato i limiti dell’incarico conferitogli, inducendo poi la Corte territoriale a fondare la propria decisione su fatti diversi da quelli prospettati dalle parti.

I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei limiti di seguito indicati.

La censura della nullità degli accertamenti effettuati dal consulente tecnico di ufficio, al di fuori dei quesiti proposti, deve essere rigettata alla luce della osservazione, formulata dalla Corte territoriale, secondo la quale la deduzione contenuta nell’atto di citazione, riguardava il fatto che al momento del ricovero l’assistito fosse affetto da diabete, ma contemplava anche la menomazione della capacità del soggetto oltre il 40% anche per effetto di tale malattia.

La sentenza impugnata deve essere cassata, per difetto di interpretazione della clausola richiamata (a parte ogni considerazione in ordine alla sua validità e vigenza: questioni non esaminate dai giudici di appello).

In particolare, i giudici di appello non si sono posti il problema se la clausola – il cui testo, peraltro, non è riportata integralmente da alcuna delle parti – debba essere interpretato nel senso che la invalidità superiore al 40% sia da riferire ad una funzionalità propria di un soggetto in età giovane, ovvero se tale percentuale vada considerata in relazione alle medie condizioni parafisiologiche dell’età del soggetto esaminato.

Secondo la tesi formulata dai ricorrenti, che non è stata esaminata dalla Corte territoriale, la valutazione funzionale del soggetto dovrebbe in ogni caso essere legata anche alla età dello stesso (nel caso di specie: 89 anni).

In altre parole, poichè nel caso di specie la polizza assicurativa sottoscritta dallo G., come aveva accertato il consulente nominato dall’ufficio, non poneva limiti di indennizzabilità legati all’età del soggetto, sempre ad avviso dei ricorrenti, dovrebbe tenersi conto delle condizioni medie di un soggetto della età di 89 anni (quale era appunto lo G. al momento del ricovero).

Sotto altro profilo, va osservato che se effettivamente un soggetto della età di 89 anni dovesse, mediamente, essere considerato come invalido al 40%, la copertura assicurativa non sarebbe mai assicurata, pur in presenza di versamenti dei contributi regolarmente effettuati da parte dell’assistito (e salvo casi del tutto eccezionali).

In questo senso si è espresso il consulente nominato dall’ufficio, il quale ha rilevato, “(infatti) un uomo di 89 anni, a meno di situazioni eccezionali, per effetto dello stesso decadimento psico- fisico dovuto all’età, se sottoposto al giudizio della commissione per il riconoscimento dio invalidità, verrebbe riconosciuto invalido almeno al 40%”.

La sentenza impugnata che non tenuto in alcuna considerazione tale aspetto (come risulta dalla precisazione “a parte il fatto dell’età dell’assistito al momento del ricovero per la frattura del femore (89 anni) e il fatto che non era affetto da diabete”) deve pertanto essere cassata con rinvio ad altro giudice per nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione.

Cassa in relazione alle censure accolte e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

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