Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8723 del 04/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2017, (ud. 18/01/2017, dep.04/04/2017),  n. 8723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3931/2016 R.G. proposto da:

MEDIOCREDITO ITALIANO s.p.a. – c.f. (OMISSIS) – in persona del Dottor

S.N. (giusta procura per notar L. C. in data

27.4.2015), elettivamente domiciliato in Lecce, alla via Balsamo, n.

4, presso lo studio dell’avvocato Silvio Valente che lo rappresenta

e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ZINCOLOR s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

e

P.A.C., P.A., P.M.;

– intimati –

avverso l’ordinanza dell’11.1.2016 del tribunale di Lecce assunta

nell’ambito del procedimento iscritto al n. 6646/2015 R.G.;

Udita la relazione all’udienza in Camera di consiglio del 18 gennaio

2017 del Consigliere Dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha chiesto

rigettarsi il ricorso con ogni conseguente provvedimento.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al tribunale di Lecce il “Mediocredito Italiano” s.p.a. chiedeva ed otteneva ingiunzione di pagamento nei confronti della “Zincolor” s.r.l., di P.A.C., di P.A. e di P.M..

Gli ingiunti proponevano opposizione.

Eccepivano preliminarmente l’incompetenza per territorio del Tribunale di Lecce, giacchè competente ratione loci in via esclusiva il tribunale di Milano alla stregua della pattuizione di cui al contratto di finanziamento.

Si costituiva il “Mediocredito Italiano” s.p.a..

Con ordinanza dell’ 11.1.2016 il tribunale di Lecce, “stante l’adesione della banca opposta (…) all’eccezione di incompetenza per territorio (…) sollevata dagli opponenti” (così ordinanza dell’11.1.2016 del Tribunale di Lecce), dichiarava, tra l’altro, la propria incompetenza e la competenza per territorio del tribunale di Milano.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza il “Mediocredito Italiano” s.p.a.; ha chiesto cassarsi l’ordinanza impugnata e dichiararsi la competenza del tribunale di Lecce con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

“Zincolor” s.r.l., P.A.C., A. e M. non hanno svolto difese.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Il ricorrente deduce che, siccome ha prospettato con la comparsa di costituzione, “l’art. 9 del contratto di finanziamento limita l’operatività della deroga alla competenza per territorio alle azioni proposte dall’Impresa e dai Garanti, mentre, nel caso di specie, l’iniziativa giudiziaria è stata assunta dalla Banca, che ha proposto il ricorso per ingiunzione” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 6).

Deduce altresì che ha espressamente chiesto che l’eccezione di incompetenza per territorio fosse disattesa; che “in subordine, ha condiviso l’eccezione di nullità della clausola di deroga della competenza” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 6).

Deduce che “il Tribunale di Lecce, quindi, non avrebbe potuto declinare la propria competenza in base ad una inesistente adesione del creditore opposto alla eccezione di incompetenza proposta dagli opponenti” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 6).

Il regolamento di competenza va respinto.

Si evidenzia che a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, applicabile a tutte le impugnazioni innanzi alla Corte di cassazione, è inammissibile l’istanza di regolamento di competenza, qualora il ricorso con cui è proposta, non offra i minimi elementi indispensabili per la comprensione dei fatti di causa, lasciando assolutamente ignoti gli estremi qualificanti per la decisione della Corte e l’esatto tenore della decisione impugnata (cfr. Cass. (ord.) 6.3.2007, n. 5092).

Su tale scorta, e pur a prescindere dalla mancata compiuta ottemperanza all’onere di cosiddetta “autosufficienza” (circa l’applicabilità al regolamento di competenza della regola dell'”autosufficienza” cfr. Cass. (ord.) 21.7.2006, n. 16752; Cass. 13.11.2000, n. 14699), non può non rimarcarsi, in ogni caso, che il tenore della clausola di cui all’art. 9 del contratto di finanziamento, nei termini testualmente riprodotti alle pagine 4 e 5 del ricorso ed ai quali il ricorrente ha ancorato le sue prospettazioni, sembra circoscrivere all'”Impresa” ed ai “Garanti” unicamente l’onere del previo esperimento del procedimento di mediazione e non sembra dunque sottrarre l’istituto di credito ricorrente all’operatività della convenzionale prefigurazione del foro di Milano quale autorità giudiziaria in via esclusiva competente ratione loci.

Del resto il pubblico ministero ha specificato che “al successivo autonomo capoverso, senza distinzione di sorta fra la banca finanziatrice, l’impresa e i garanti, viene espressamente indicato che comunque, laddove una parte decidesse di ricorrere all’autorità giudiziaria, per ogni controversia dipendente dal presente contratto, o comunque connessa o dipendente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano” (così conclusioni del P.M., pag. 2).

In questi termini, ossia in considerazione della operatività nei confronti dei contraenti tutti della clausola contrattuale prefigurante il foro convenzionale esclusivo, non solo si ha riscontro dell’inettitudine del ricorso ad offrir i minimi elementi indispensabili per la comprensione dei fatti di causa, ma perde pur qualsivoglia valenza il profilo concernente la dedotta “inesistente adesione del creditore opposto alla eccezione di incompetenza proposta dagli opponenti” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 6).

Da ultimo, si rappresenta che permane allo stadio di mera prospettazione l’assunto (per nulla avvalorato in forma “autosufficiente”) del ricorrente secondo cui gli opponenti – che ben vero alla stregua dell’art. 9 del contratto di finanziamento hanno eccepito l’incompetenza per territorio del tribunale di Lecce – avrebbero per altro verso – ed in guisa in verità patentemente contraddittoria – dedotto la nullità della medesima previsione pattizia.

In dipendenza del rigetto del ricorso va quindi ribadita la declaratoria di competenza del tribunale di Milano, dinanzi al quale le parti vanno rimesse.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Nessuna statuizione pertanto va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 4.2.2016.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della s.p.a. ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza; dichiara la competenza del tribunale di Milano dinanzi al quale rimette le parti; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della s.p.a. ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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