Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8722 del 11/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 11/05/2020), n.8722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5197/2016 proposto da:

Agenzia delle Entrate (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

(C.F.: 80224030587), presso cui è domiciliata in Roma, alla Via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

A.E., nata a Cava dei Tirreni (SA) il (OMISSIS) ed ivi

residente in (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e S.M., nata a Cava

dei Tirreni (SA) il (OMISSIS) ed ivi residente in (OMISSIS) (C.F.:

(OMISSIS)), entrambe rappresentate e difese, giusta mandato a

margine del controricorso, dall’Avv. Francesco Accarino (C.F.:

CCRFNC48P29C361W), con il quale elettivamente domiciliano in Roma,

al Largo Messico n. 7, presso lo studio del Prof. Avv. Federico

Tedeschini (C.F.: TDSFRC48A24H501P);

– controricorrente –

– avverso la sentenza n. 7254/09/2015 emessa dalla CTR Campania in

data 17/07/2015 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta all’adunanza camerale del

23/1/2020 dal Consigliere Dott. Andrea Penta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 553/4/13 la C.T.P. di Salerno rigettava il ricorso proposto da A.E. e S.M. avverso l’avviso di accertamento col quale era stata rideterminata la rendita catastale relativa ad un immobile di loro proprietà in Cava dè Tirreni.

Le ricorrenti avevano dedotto la nullità degli atti impugnati per asserita incomprensibilità dei criteri adottati, nonchè comunque l’illegittimità degli avvisi, in quanto, a loro dire, l’ufficio tributario non aveva tenuto conto delle caratteristiche di quel bene, eccessivamente valutato.

L’Agenzia del Territorio di Salerno resistente, instauratosi il contraddittorio, si era costituita contestando in fatto ed in diritto ogni avversa deduzione e ribadendo la piena legittimità formale e sostanziale del suo operato.

La C.T.P. di Salerno si pronunciava nei sensi detti, dando atto che un precedente ricorso delle stesse contribuenti era stato deciso con sentenza dichiarata nulla per mancata sottoscrizione da parte del giudice relatore. Avverso la detta sentenza proponevano appello A.E. e S.M., denunciando la mancanza di motivazione e la erroneità della pronuncia.

Radicatasi la lite, l’ufficio appellato si costituiva, resistendo al gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Con sentenza del 17.7.20.15 la CTR Campania accoglieva l’appello sulla base delle seguenti considerazioni:

1) anche se la perizia giurata di parte prodotta dal contribuente, non contestata specificamente dall’Agenzia del Territorio di Salerno non deve giammai ritenersi, proprio perchè tale, elemento di prova, erroneamente la C.T.P. aveva espunto dalle proprie determinazioni gli elementi valutativi estraibili dall’elaborato tecnico, che invece andavano considerati quantomeno nella loro sintomaticità;

2) in ogni caso, andava condiviso il rilievo delle appellanti concernente il difetto di adeguata motivazione dell’atto impositivo, dovendosi considerare illegittimo il riclassamento catastale che non indica gli elementi necessari per giustificare le ragioni della variazione;

3) nel caso di specie non si individuavano i debiti riferimenti giustificativi delle divisate variazioni di valore rispetto a quanto dichiarato dalle appellanti, ma piuttosto si era al cospetto di una motivazione del tutto apodittica e generica, in quanto la rettifica era stata operata testualmente in una “più appropriata categoria D/8” e ciò a cagione delle “caratteristiche intrinseche dichiarate”, senza alcun’altra, pur doverosa, precisazione al riguardo.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi. A.E. e S.M. hanno resistito con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per aver la CTR affermato che la relazione tecnica prodotta dai contribuenti non sarebbe stata vagliata dall’Ufficio e per non aver esaminato gli argomenti posti dall’amministrazione a sostegno del classamento dell’immobile nella categoria D/1.

1.1. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, la censura si fonda su una erronea lettura della sentenza impugnata, atteso che la CTR non ha affermato che la perizia giurata prodotta dai contribuenti non sarebbe stata vagliata dall’amministrazione finanziaria, bensì che la stessa non era stata presa in considerazione dalla CTP.

In secondo luogo, in palese violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6), la ricorrente ha omesso di trascrivere, almeno nei loro passaggi maggiormente significativi, le repliche alle deduzioni avversarie e gli argomenti a sostegno del riclassamento che la CTR non avrebbe esaminato.

Invero, il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte.

Senza tralasciare che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la erronea e falsa applicazione del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR considerato che l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento deve intendersi assolto tutte le volte che risultino indicati nell’atto i criteri e le fonti della determinazione operata.

2.1. Il motivo è fondato.

Anche di recente questa Sezione ha ribadito che, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa

valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 12777 del 23/05/2018; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12389 del 21/05/2018).

In particolare, l’attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd. DOCFA si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell’ufficio ai sensi della L. n. 211 del 2004, art. 1, comma 335: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione (Sez. 5, Ordinanza n. 30166 del 20/11/2019).

In quest’ottica, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, conv. in L. n. 75 del 1993, e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall’Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell’attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all’avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17971 del 09/07/2018).

Orbene, sulla base di tali premesse, la CTR non ha neppure verificato se l’amministrazione abbia recepito i dati e le valutazioni catastali forniti dai contribuenti, limitandosi a fornire solo un differente valore economico ai beni, o abbia diversamente valutato gli elementi di fatto dagli stessi indicati.

3. In definitiva, il ricorso merita accoglimento limitatamente al secondo motivo.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con conseguente rinvio della causa, anche ai fini delle spese del presente giudizio, alla CTR Campania in diversa composizione soggettiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche ai fini delle spese del presente giudizio, alla CTR Campania in diversa composizione soggettiva.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2020

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