Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8721 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. III, 15/04/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 15/04/2011), n.8721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

U.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIZZOCARO CLAUDIO con studio in MILANO, VIALE

BIANCA MARIA 21 giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.A.R.L. (OMISSIS) in persona dei suoi

legali rappresentanti pro tempore Dott. S.S. Direttore

Legale e Dott. D.L.G. Capo Area Contenzioso,

elettivamente domiciliata in ROMA, L.GO DELLA GANCIA, 5, presso lo

studio dell’avvocato USAI SERGIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SAVI PAOLO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1132/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 1/3/2006, depositata 11/5/2006, R.G.N.

3545/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

U.D. e P.M. costituivano in pegno a favore della Spei Leasing s.p.a., a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Officine Creative Dama s.r.l. verso la stessa Spei Leasing, titoli depositati presso la Banca Popolare di Milano per un ammontare di L. 40.000.000.

In seguito, U. e P. disponevano il trasferimento dei medesimi titoli presso l’Istituto Bancario San Paolo di Torino.

Il 18.12.1996 la Spei Leasing, essendosi resa morosa la Officine Creative Dama s.r.l., chiedeva alla Banca Popolare di Milano la vendita dei titoli.

La Banca popolare di Milano chiedeva a sua volta l’emissione di un decreto ingiuntivo contro U. e P..

Proponeva opposizione il solo U..

La B.P.M. si costituiva in giudizio per la conferma dell’opposto decreto ingiuntivo e, in ogni caso, per la condanna dell’opponente al pagamento della somma portata dal medesimo decreto.

Il Tribunale di Milano revocava il decreto ingiuntivo opposto, ma al contempo condannava U.D. al pagamento in favore della B.P.M. della somma di Euro 20.658,28, oltre accessori e spese di lite.

Avverso tale sentenza proponeva appello U.D. chiedendo che, in sua riforma, venisse dichiarato che egli nulla doveva alla B.P.M..

Quest’ultima chiedeva respingersi l’appello in quanto infondato.

La Corte d’Appello respingeva il gravame proposto da U.D. che propone ricorso per cassazione con tre motivi.

Resiste con controricorso la Banca Popolare di Milano.

U.D. presentava memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso U.D. denuncia “art. 360 c.p.c., n. 5). Omessa e/o carenza di motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia”.

Sottolinea parte ricorrente che la Corte d’Appello di Milano si è limitata a riportare la motivazione integrale della sentenza di primo grado e che, pur non condividendo la tesi sostenuta dal Tribunale, ha comunque ritenuto incontestabile la sussistenza del diritto della B.P.M.. Nè la Corte d’Appello, nè il Tribunale, si aggiunge, hanno poi specificato quali sono i fatti posti a fondamento della condanna, considerato che la Banca Popolare di Milano ha pagato la Spei Leasing per mero errore, non imputabile a U.D..

Il motivo è infondato.

Ha precisato l’impugnata sentenza che dovendo U. e B.P.M. rispondere, in via solidale, dei danni cagionati alla Spei Leasing dall’arbitraria sottrazione alla sua disponibilità dei titoli costituiti in pegno ed avendo la seconda di essi risarcito per equivalente il relativo danno, lo stesso istituto bancario aveva certamente diritto ad agire in regresso nei confronti dell’ U. e del P., per l’intero, essendo l’obbligazione sorta nell’esclusivo interesse dei medesimi. In effetti il ricorrente non chiarisce quali fossero le contestazioni che avrebbe mosso alla società di leasing e che, a suo dire, gli erano state precluse (è dunque configurabile un difetto di autosufficienza del ricorso in punto di ricorrenza dell’interesse alla prospettazione). Nè il ricorrente considera che proprio i datori di pegno avevano chiesto che i titoli fossero trasferiti presso altra banca.

Non sono state indicate le circostanze di fatto che potevano condurre ad una diversa decisione dell’impugnata sentenza, nè son state individuate e documentate le eccezioni con le quali la stessa parte ricorrente avrebbe potuto contrastare le richieste di pagamento della Spei Leasing. La motivazione dell’impugnata sentenza è comunque congrua e nessun vizio si riscontra nel suo iter logico-giuridico.

Con il secondo motivo U.D. denuncia “art. 360 c.p.c., n. 3) Violazione o falsa applicazione dell’art. 2797 cod. civ.”. Lamenta in particolare il ricorrente che la Corte d’Appello ha ritenuto l’art. 2797 c.c. inapplicabile al caso concreto, stante l’espressa deroga prevista nell’atto da lui stesso sottoscritto: la mancata applicazione di tale disposizione non gli ha infatti consentito di far valere le sue ragioni di fatto e di diritto nei confronti della Spei Leasing. A suo avviso deve pertanto ritenersi nulla la clausola inserita nell’atto di costituzione di pegno che prevede la deroga all’art. 2797 c.c. risultando altrimenti violato il diritto di difesa del contraente.

Il motivo è infondato.

Le formalità di cui all’art. 2797 c.c., comma 1 e 2, non sono infatti prescritte a pena di nullità per cui la deroga è senz’ altro ammissibile: in tema di pegno, la disciplina dettata da tale disposizione è derogabile consensualmente, non solo mediante la previsione di forme di vendita diverse da quelle prescritte dal secondo comma, ma anche mediante la dispensa dall’intimazione al debitore ed al terzo garante e dal rispetto del termine per l’opposizione, il cui unico scopo consiste nel consentire al debitore ed al terzo datore del pegno di adempiere spontaneamente o di opporsi alla vendita, senza che l’omissione di tali forme faccia venir meno la riferibilità della vendita alla realizzazione della garanzia pignoratizia, purchè essa sia il risultato dell’accordo intervenuto in proposito tra le parti per il soddisfacimento del creditore (Cass., 10.11.2008, n. 26898; Cass., 28.5.2008, n. 13998).

Non pertinente è poi, nel motivo in esame, il richiamo al diritto alla difesa: la mancata opposizione alla speciale procedura ex art. 2797 c.c. non comporta preclusione all’accertamento del titolo del venditore a mezzo di giudizio ordinario di cognizione. (Cass., 1.9.1987, n. 7179).

Con il terzo ed ultimo motivo parte ricorrente denuncia “art. 360 c.p.c., n. 3) Violazione o falsa applicazione dell’art. 28782787 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 1768 cod. civ.”.

Sostiene parte ricorrente che la B.P.M. avendo trasferito presso altro istituto i titoli ricevuti in garanzia, non avrebbe dovuto dare seguito alla richiesta della Spei Leasing. Ad avviso di U.D., ai sensi dell’art. 2787 c.c. il creditore ha il diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno, ma la prelazione stessa non può farsi valere se la cosa stessa non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti.

La B.P.M., prosegue il ricorrente, ha quindi pagato per coprire un suo comportamento negligente e non per assolvere un obbligo assunto nei confronti di U. e P., i quali ultimi non possono essere chiamati a pagare il danno all’Istituto di credito che ha operato senza la ordinaria diligenza.

Il motivo è infondato.

Secondo l’impugnata sentenza, a seguito dell’intervenuto trasferimento dei titoli illegittimamente disposto da U. unitamente al P. senza il consenso del creditore pignoratizio ed erroneamente attuato dalla banca, quest’ultima si era esposta con il proprio negligente operato alle pretese della creditrice garantita, vedendosi costretta a soddisfare per equivalente il valore dei titoli costituiti in pegno.

La circostanza che la Banca Popolare di Milano, senza il preventivo assenso del creditore, abbia reso al ricorrente i suddetti titoli, non la ha certo liberata nei confronti di quest’ultimo.

Il diritto di prelazione si riduce infatti alla possibilità di soddisfarsi sul bene con preferenza rispetto agli altri, ma il venir meno dello stesso non fa venir meno il diritto di credito. Da ciò sorge comunque il diritto della B.P.M. di ripetere dal debitore, che ha ottenuto la disponibilità dei titoli (senza che ne ricorressero gli estremi) quanto ha dovuto corrispondere al creditore in luogo degli stessi.

In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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