Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8721 del 10/04/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 8721 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.
SENTENZA
sul ricorso 2775-2008 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
2013
legis;
– ricorrenti –
697
contro
FERRANDINO GIOACCHINO, elettivamente domiciliato in
ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la canCelleria della CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
Data pubblicazione: 10/04/2013
ZABATTA GIOVANNI giusta delega a margine;
–
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 194/2006 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 01/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato DE BONIS che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine accoglimento del
ricorso.
udienza del 27/02/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 194/41/06, depositata il 1 0 .12.2006, la
CTR della Campania, confermando la sentenza della CTP di
avverso l’avviso d’accertamento emesso nei confronti della
Società “Il Gambero Rosso di Ferrandino Giovan Giuseppe & c
Sas”, relativo ad IVA per l’anno 1996. I giudici d’appello hanno
affermato che la notifica dell’atto impositivo non poteva ritenersi
valida, in quanto la consegna era avvenuta a mani del ricorrente,
socio accomandante, privo del potere di rappresentanza e
detentore di appena il 5% del capitale.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della
sentenza, con due motivi. Gioacchino Ferrandino resiste con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360, 10
co, n. 3, cpc, la violazione dell’art. 145 cpc, per avere la CTR
ritenuto nulla la notifica dell’avviso d’accertamento, omettendo
di considerare che l’atto impositivo è stato notificato alla Società
presso la sede sociale mediante consegna dell’atto a Ferrandino
Gioacchino, in qualità di addetto, ed, inoltre, sia a Ferrandino
Giovan Giuseppe, socio accomandatario, che al predetto
Ferrandino Gioacchino, quale socio accomandante.
2. Il motivo è fondato. La notifica è stata, infatti,
correttamente eseguita presso la sede della Società, a norma
i
Napoli, ha accolto il ricorso proposto da Gioacchino Ferrandino
dell’art. 56 del dPR n. 633 del 1972, che, attraverso il rinvio alle
norme sulle notifiche in materia di imposte sui redditi, richiama
l’art. 145 cpc. 3. Al riguardo, va riaffermato il principio secondo
risulti la presenza di una persona nei locali della sede, è da
presumere che tale persona sia addetta alla ricezione degli atti
diretti alla persona giuridica, non avendo il notificatore il dovere
di accertarsi della sua effettiva condizione (cfr. Cass. n. 3516 del
2012), salvo che non si provi la mancanza dei presupposti per la
valida effettuazione del procedimento notificatorio; prova che
deve essere offerta dalla società (e non dal socio accomandante,
privo del potere di rappresentarla).
4. Né può valere l’argomento, dedotto in sede di
controricorso, secondo cui l’atto andava notificato al socio
accomandatario e non poteva esser notificato alla Società, sciolta
dal 14.5.1998 -senza esser posta in liquidazione- e non più
esistente.
5. Ed, infatti, nel regime introdotto dal d.lgs. n. 6 del
2003, l’estinzione della società, pur in presenza di debiti
insoddisfatti o di rapporti non definiti, si verifica, solo, a seguito
della cancellazione dal registro delle imprese (cfr. Cass. SU n.
4060 del 2010, che specifica che l’estinzione opera anche per le
società di persone e si verifica contestualmente alla pubblicità,
nell’ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente al 1°
gennaio 2004, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, e,
2
cui, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario o postale
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– N. 5
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con decorrenza dal 1° gennaio 2004, nel caso in cui la
cancellazione abbia avuto luogo in epoca anteriore).
6. Poiché la notifica dell’atto è avvenuta nella vigenza del
estinta, non constando neppure, non avendolo il controricorrente
riferito, se e quando la stessa sia stata cancellata dal registro
delle imprese, per gli effetti del sopravvenuto d.lgs. n. 6 del
2003.
7. La sentenza che non si è attenuta al suddetto principio
va, in conseguenza, cassata, restando assorbito il secondo
motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 100 cpc, e la
causa va rinviata per l’esame dell’appello alla CTR della
Campania, che provvederà, anche, a liquidare le spese del
presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il
secondo, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della
CTR della Campania.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2013.
pregresso regime (in data 16.5.2002), la Società non era affatto