Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 872 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. I, 17/01/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 17/01/2020), n.872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19937-2018 proposto da:

S.R., domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato

MARIO ANTONIO ANGELELLI, che lo rappresenta e difende procura

speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALEDI ANCONA n. 6926/2018, depositato il

29.5.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28.11.2019 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

S.R., cittadino del Bangladesh, propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione del provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso da lui presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale, di diniego della sua richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria;

il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con l’unico motivo il ricorrente – denunciando violazione del D.Lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, – lamenta che il tribunale abbia escluso la sussistenza di una situazione di sua vulnerabilità senza tener conto del suo inserimento lavorativo in Italia (documentato attraverso la produzione di un contratto di lavoro e delle buste paga), senza acquisire d’ufficio notizie sulla situazione socio-politica del Bangladesh e senza compiere il dovuto confronto fra la sua attuale condizione di vita e quella cui sarebbe sottoposto in caso di suo rientro nel Paese di origine;

1.2. il ricorso è inammissibile;

1.3. contrariamente a quanto dedotto da S., il tribunale, nel rigettare la domanda di protezione umanitaria, ha tenuto conto sia della situazione politica del Bangladesh (rilevando, sulla scorta delle notizie tratte da fonti di informazione internazionale, che l’unica vera emergenza dei Paese è la povertà) sia della documentazione prodotta dal ricorrente (evidenziando come un rapporto di lavoro con scadenza a fine 2018, e con promessa di rinnovo condizionata non solo alla condotta del dipendente ma anche a favorevoli condizioni di mercato, non consenta di ritenere che uno straniero si sia integrato nel tessuto sociale italiano e non appaia, in ogni caso, di per se stesso sufficiente al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie); ha, infine, operato una valutazione comparativa della condizione soggettiva ed oggettiva del richiedente anche con riferimento al suo Paese d’origine, concludendo per l’insussistenza di rischi di sua elevata vulnerabilità in caso di rimpatrio;

1.5. la censura, che non contesta sotto alcun profilo detta motivazione, nè specifica, secondo quanto richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, il fatto decisivo omesso oggetto di contraddittorio che, ove considerato, avrebbe condotto all’accoglimento della domanda, si risolve, pertanto, nella richiesta di una valutazione delle circostanze dedotte in giudizio difforme da quella operata dal giudice del merito, che, ove non affetta da vizi logici o giuridici, non è sindacabile nella presente sede di legittimità;

2. le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;

3. deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente,ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. S.U. n. 23535/2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA