Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8719 del 15/04/2011
Cassazione civile sez. II, 15/04/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 15/04/2011), n.8719
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI RIACE (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA DIVISIONE TORINO 31,
presso lo studio dell’avvocato ERMOCIDA TERESA, rappresentato e
difeso dall’avvocato ROTUNDO FRANCESCO, giusta deliberazione della
Giunta Comunale e giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.M., titolare della Bressi Carni Srl;
– intimato –
avverso la sentenza n. 393/2008 del TRIBUNALE di LOCRI -Sezione
Distaccata di SIDERNO, depositata il 17/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOUSTO PARZIALE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO, che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis
c.p.c..
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – Il Comune di RIACE impugna la sentenza suindicata con la quale il giudice unico del Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, rigettava l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del Giudice di Pace di Stilo che, a sua volta, aveva accolto l’opposizione proposta dall’odierna parte intimata avverso la sanzione amministrativa conseguente a violazione al Codice della Strada, accertata a suo carico dalla Polizia Municipale, per la violazione dell’art. 142 C.d.S., rilevata a mezzo apparecchiatura elettronica (autovelox), gestita direttamente dagli agenti operanti su strada statale 106 non ricompresa nel decreto prefettizio di cui al D.L. n. 12 del 2002, art. 4.
2. – Dalla sentenza impugnata risulta che l’opponente avanti al Giudice di Pace aveva, tra l’altro, dedotto la violazione dell’obbligo di immediata contestazione. In appello il Comune deduceva tra l’altro (1) la falsa e erronea applicazione degli artt. 200 e 201 C.d.S., non risultando necessaria la contestazione immediata, essendo stato l’accertamento effettuato con dispositivi di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 4; (2) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, in relazione agli artt. 200 e 201 C.d.S..
3. – IL Tribunale rigettava l’appello del Comune, ritenendo che (d’installazione dell’autovelox sulla via (OMISSIS) … risulta in contrasto con il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1 e 2, per come sopra interpretato”, richiamandosi all’orientamento interpretativo espresso al riguardo da Cass. 2008 n. 376, non condivisa.
4. – L’Amministrazione ricorrente con un unico motivo di ricorso impugna tale decisione, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, in relazione agli artt. 200 e 201 C.d.S., nonchè violazione dell’artt. 200 e 201 C.d.S..
Deduce, in particolare, l’Amministrazione che l’uso dell’apparecchiatura in questione, utilizzata dagli agenti operanti, può avvenire anche al di fuori delle strade di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4 e che l’omessa immediata contestazione deve risultare, in tali casi, giustificata secondo le ordinarie disposizioni codicistiche in materia (art. 201 C.d.S., e art. 384 del relativo regolamento), al contrario dei casi di utilizzo nell’ambito del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, nei quali la contestazione immediata non è necessaria senza bisogno di alcuna ulteriore motivazione al riguardo.
5. – Nessuna attività in questa sede svolge parte intimata.
6.- Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
7. – Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Infatti, pur essendo del tutto fondate le argomentazioni poste alla base della impugnazione quanto alla ratio deridenti relativa alla utilizzazione degli strumenti di rilevazione in questione nelle circostanze di fatto indicate, parte ricorrente non ha impugnato l’ulteriore ratio decidendi, di cui in motivazione a pag. 9 della sentenza, secondo la quale l’accertamento doveva ritenersi nullo per mancata preventiva informativa agli automobilisti mediante idonea cartellonistica.
L’accoglimento del motivo di impugnazione proposto non è sufficiente a determinare la cassazione della sentenza impugnata, che trova il suo fondamento nella autonoma ratio decidendi indicata e non impugnata.
P.T.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011