Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8719 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. III, 13/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 13/04/2010), n.8719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., da:

COMUNE DI FERMO, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in

Roma, Piazza Adriana n. 15, presso lo studio dell’avv. Cerquetti

Romano, rappresentato e difeso dall’avv. Cantarini Alfio giusta

delibera della giunta comunale e delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.D., domiciliato in Fermo, Via Toscanini n. 6;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 501/05 in data

19 maggio 2005, pubblicata in data 10 settembre 2005;

Udita la relazione del Consigliere Dott. URBAN Giancarlo;

udito l’avv. Cerquetti Romano per delega avv. A. Cantarini;

udito il P.M. in persona del Cons. Dott. GOLIA Aurelio che si è

riportato alle conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17 marzo 2003 il Tribunale di Fermo condannava il Comune di Fermo al pagamento in favore di G.D., dipendente comunale, della somma di Euro 6.000 oltre interessi e spese a titolo di risarcimento del danno conseguente alle malattie contratte nell’espletamento della attività lavorativa.

Con sentenza del 10 settembre 2005 la Corte d’Appello di Ancona rigettava sia l’appello principale proposto dal Comune di Fermo, sia l’appello incidentale proposto dal G..

Ricorre per cassazione il Comune di Fermo con tre motivi.

Il G. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia quanto alla sussistenza del nesso di causalità tra attività lavorativa svolta e patologie lamentate; con il secondo motivo di denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. in relazione alla liquidazione del danno morale.

Tali motivi attengono la valutazione degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio di merito, senza che siano poste in luce carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi. Si deve rilevare che il ricorso per cassazione non può essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento. Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e quindi di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

In concreto, la parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura, delle risultanze di causa, preclusa in questa sede di legittimità.

Con il terzo motivo si denuncia infine la violazione e la falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c. in quanto il G. sarebbe stato sprovvisto di valida procura nel giudizio di appello.

Il ricorso, nel sostenere che la procura conferita in primo grado sarebbe inefficace per il grado di appello, non riproduce il testo della stessa procura, venendo meno, in tal modo, all’onere di autosufficienza al quale la parte ricorrente è tenuta. In base a tale principio, il ricorso deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a individuare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 13 luglio 2004 n. 12912, Cass. 11 giugno 2004 n. 11133, Cass. 15 aprile 2004 n. 7178, tra le altre; da ultimo, vedi Cass. 24 maggio 2006 n. 12362, Cass. 4 aprile 2006 n. 7825; Cass. 17 luglio 2007 n. 15952).

Il ricorso merita quindi il rigetto; nulla per le spese poichè l’intimato G. non ha svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

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