Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8718 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. II, 15/04/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 15/04/2011), n.8718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI RIACE (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA DIVISIONE TORINO 31,

presso lo studio dell’avvocato ERMOCIDA TERESA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROTUNDO FRANCESCO, giusta deliberazione della

Giunta Comunale e giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 452/2008 del TRIBUNALE di LOCRI – Sezione

Distaccata di SIDERNO del 24.9.08, depositata il 30/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO, che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis

c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Il Comune di RIACE impugna la sentenza suindicata con la quale il giudice unico del Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, rigettava l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del Giudice di Pace di Stilo che, a sua volta, aveva accolto l’opposizione proposta dall’odierna parte intimata avverso la sanzione amministrativa conseguente a violazione al Codice della Strada, accertata a suo carico dalla Polizia Municipale, per la violazione dell’art. 142 C.d.S., rilevata a mezzo apparecchiatura elettronica (autovelox), gestita direttamente dagli agenti operanti su strada statale 106,, non ricompresa nel decreto prefettizio di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4.

2. – Dalla sentenza impugnata risulta che l’opponente avanti al Giudice di Pace aveva, tra l’altro, dedotto la violazione dell’obbligo di immediata contestazione. In appello il Comune deduceva tra l’altro (1) la falsa e erronea applicazione dell’art. 200 e 201 C.d.S., non risultando necessaria la contestazione immediata, essendo stato l’accertamento effettuato con dispositivi di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 4; (2) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, in relazione agli artt. 200 e 201 C.d.S..

3. – Il Tribunale rigettava l’appello del Comune, ritenendo che “l’installazione dell’autovelox sulla via (OMISSIS) del Comune di (OMISSIS) … risulta in contrasto con il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1 e 2, per come sopra interpretato”, richiamandosi all’orientamento interpretativo espresso al riguardo da Cass. 2008 n. 376, non condivisa.

4. L’Amministrazione ricorrente con un unico motivo di ricorso impugna tale decisione, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, in relazione agli artt. 200 e 201 C.d.S., nonchè violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S..

Deduce, in particolare, l’Amministrazione che l’uso dell’apparecchiatura in questione, utilizzata dagli agenti operanti, può avvenire anche al di fuori delle strade di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4 e che l’omessa immediata contestazione deve risultare, in tali casi, giustificata secondo le ordinarie disposizioni codicistiche in materia (art. 201 C.d.S., e art. 384 del relativo regolamento), al contrario dei casi di utilizzo nell’ambito del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, nei quali la contestazione immediata non è necessaria senza bisogno di alcuna ulteriore motivazione al riguardo.

5. – Nessuna attività in questa sede svolge parte intimata.

6.- Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

7. – Il ricorso è manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha già affermato il legittimo uso di tali apparecchiature anche su strade diverse da quelle indicate dall’art. 4 del richiamato D.L. sia pure alle ulteriori condizioni codicistiche (art. 201 C.d.S., e art. 384 regolamento d’attuazione) per la contestazione differita, condizioni queste che risultano rispettate. Al riguardo le osservazioni del giudice d’appello che si pongono in consapevole contrasto con Cass. 2008 n. 376, non appaiono sufficienti per rivedere l’orientamento in questione, ulteriormente e successivamente confermato da altre analoghe decisioni e di recente da Cass. 2009 n. 12843.

8. – Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – in quanto dall’accoglimento del ricorso deriva logicamente il giudizio d’infondatezza dei motivi posti a base dell’opposizione avverso il verbale di contestazione in questione – è consentito in questa sede pronunciare nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, e rigettare l’originaria opposizione.

9. Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

LA CORTE Accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta dalla parte intimata. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 450,00 (150,00 Euro per onorari, 250,00 per diritti e 50,00 per spese) per il giudizio di primo grado, in complessivi Euro 550,00 (200,00 Euro per onorari, 300,00 per diritti e 50,00 per spese) per il giudizio di appello, nonchè in complessivi 600,00 Euro (400,00 per onorari e 200,00 Euro per spese) per il giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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