Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8718 del 04/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 04/04/2017, (ud. 30/01/2017, dep.04/04/2017),  n. 8718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10773-2015 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.G.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 1A, presso lo studio

dell’avvocato DIANA RULLI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIORGIO MARGHERI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5566/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/10/2014 R.G.N. 5164/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega verbale Avvocato PESSI

ROBERTO;

udito l’Avvocato RULLI DIANA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.G.S. è stato licenziato dalla Poste italiane s.p.a., di cui era dipendente con mansioni di portalettere, in data 15/11/2010, all’esito di un procedimento disciplinare. Il licenziamento è stato intimato per giusta causa sulla base della contestazione che il lavoratore, in congedo straordinario dal 13 luglio al 13 settembre 2010 per assistere il genitore portatore di handicap, non aveva comunicato, come imposto per usufruire del beneficio, che la madre dal 30 luglio 2010 era ricoverata a tempo pieno presso una struttura specializzata e aveva poi confermato la circostanza del non ricovero il 13 agosto 2010 con una mendace dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

2. Il licenziamento è stato impugnato dal lavoratore dinanzi al Tribunale di Roma, che ha rigettato la domanda. La Corte d’appello di Roma, sull’impugnazione del P., ha confermato la ritualità del procedimento disciplinare e la sussistenza dei fatti addebitati; ha tuttavia ritenuto che il licenziamento irrogato fosse sproporzionato rispetto ai fatti contestati e accertati, avuto anche riguardo alle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di sanzioni disciplinari, le quali prevedono il licenziamento in relazione a mancanze più gravi di quella oggetto di causa, assimilabile piuttosto ad una delle ipotesi per cui lo stesso contratto prevede una sanzione conservativa.

3. Poste italiane ricorre per la cassazione della sentenza, sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso il lavoratore. Le parti depositano memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A. In via preliminare, deve ritenersi infondata l’eccezione di inammissibilità del presente ricorso, sollevata dal P., sul presupposto di una presunta acquiescenza della Poste Italiane S.p.A. alla sentenza resa dalla Corte d’appello. E’ noto infatti che l’acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi dell’art. 329 cod. proc. civ., consiste nell’accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest’ultimo caso, l’acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l’interessato abbia posto in essere atti da quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione (Cass. 21/01/2008, n. 1156).

A.1. Ora, i fatti su cui la parte fonda la detta eccezione – reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro; pagamento delle somme indicate nella sentenza; inserimento del lavoratore in corsi di aggiornamento e formazione; irrogazione allo stesso di numerose sanzioni disciplinari, mancanza di una volontà espressa di impugnare la sentenza – sono inidonei a far emergere tale inequivoca volontà, essendo piuttosto espressione dell’intento della parte di ottemperare alla sentenza dotata di efficacia esecutiva, ponendosi al riparo dalla eventualità di una esecuzione forzata (Cass. Sez. U, 21/02/1997, n. 1616; Cass. 20/04/1990, n. 3282; Cass. 25/06/2014, n. 14368; Cass. 28/08/2007, n. 18187; Cass. 9/06/2004, n. 10963), e di evitare ulteriori pregiudizi, quali eventuali domande risarcitorie del lavoratore per la violazione degli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro (cfr. Cass. 6/05/1999, n. 4543). L’eccezione deve pertanto respingersi.

B. E’ altresì infondata l’eccezione di improcedibilità e di inammissibilità del ricorso per il mancato deposito del contratto collettivo, il quale invece risulta depositato nel testo integrale e la parte ha trascritto nel ricorso le singole disposizioni collettive applicabili alla fattispecie in esame.

1. Con il primo motivo di ricorso la società denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2104 e 2119 cod. civ., nonchè degli artt. 54, 55 e 56 del CCNL 2007. Essa censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il licenziamento senza preavviso fosse sproporzionato rispetto alla obiettiva gravità dei fatti, senza considerare che la condotta del lavoratore, anche alla luce dei suoi precedenti disciplinari, molti dei quali richiamati nella lettera di contestazione, era di gravità tale da ledere in modo irreversibile il rapporto di fiducia.

2. Con il secondo motivo Poste italiane s.p.a. denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme contrattuali, in particolare degli artt. 54, 55 e 56 del CCNL 2007. Ritiene che la Corte territoriale abbia dato una lettura non corretta delle norme della contrattazione collettiva, le quali consentono la sanzione espulsiva (anche) in caso di violazione dolosa di leggi o regolamenti o doveri d’ufficio che possono arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla società o a terzi, nonchè per fatti o atti dolosi in genere compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro (art. 56, comma 6 del C.C.N.L. 2007, lett. C e K). Inoltre l’art. 55 contempla tra gli elementi di cui la datrice di lavoro deve tener conto al fine di graduare la sanzione anche del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio, e tale circostanza non era stata adeguatamente valutata dalla corte territoriale.

3. Il terzo motivo ha ad oggetto la violazione dell’art. 112 disp. att. c.p.p., art. 132 disp. att. c.p.p., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 3 e con esso la parte si duole del mancato esame da parte del giudice del merito dell’eccezione, proposta dalla stessa Poste italiane in via subordinata, con la quale si era chiesto di riqualificare il licenziamento, in caso di ritenuta insussistenza della giusta causa, come sorretto da giustificato motivo soggettivo.

4. I motivi, che si affrontano congiuntamente, sono infondati.

4.1. In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, denotando scarsa inclinazione all’attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza.

4.2. La nozione di giusta causa è nozione legale e il giudice non è vincolato alle previsioni contrattuali configuranti determinate condotte quali giusta causa di recesso: tuttavia ciò non gli impedisce di far riferimento alle valutazioni che le parti sociali abbiano fatto della gravità di determinate condotte come espressive di criteri di normalità (cfr. Cass. 14/2/2005, n. 2906), con la conseguenza che il datore di lavoro non potrà in linea di principio (e cioè, in assenza di puntuali controindicazioni in punto di proporzionalità) irrogare un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione (cfr. Cass. 29/9/2005, n. 19053).

4.3. Il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell’illecito commesso si sostanzia, dunque, nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore, dovendo altresì considerarsi che tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 c.c., sicchè l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (L. n. 604 del 1966, art. 3) ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (art. 2119 c.c.) (Cass. 10/12/2007, n. 25743).

4.4. Questo giudizio è istituzionalmente rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Cass. 19/10/2007, n. 21965; Cass. 7/4/2004, n. 6823): esso va condotto non sulla base di una valutazione astratta dell’addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all’intensità dell’elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all’assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo (Cass. 13/02/2012, n. 2013; Cass. 26/04/2012, n. 6498; Cass. 2/3/2011, n. 5095; Cass. 22/6/2009, n. 14586).

5. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. In particolare, la Corte ha svolto una valutazione coordinata e unitaria dei dati legalmente rilevanti ai fini della valutazione della proporzionalità della sanzione, dando rilievo non solo al fatto in sè considerato – raffrontato ad altre mancanze previste nel contratto collettivo e assimilabili al fatto contestato al lavoratore, come ad esempio la simulazione di malattia o di altri impedimenti ad assolvere gli obblighi di servizio, sanzionate con provvedimenti di natura conservativa – ma anche al contesto delle circostanze in cui i fatti si sono svolti (genitrice in stato di handicap grave, pur sempre meritevole di assistenza continua nonostante il ricovero) e all’intensità dell’elemento intenzionale (percezione soggettiva del ricorrente sulla temporaneità del ricovero indotta dalle dichiarazioni di un medico). La Corte ha tenuto conto anche delle molteplici sanzioni già irrogate al lavoratore ritenendo che esse non fossero tali da incidere sulla gravità della condotta, essendo molte ancora sub judice. Ha quindi espresso un giudizio non astratto, nè incoerente con gli “standards” di valori dell’ordinamento desumibili dalla coscienza sociale, nè infine disancorato dalle evidenze istruttorie. In tale giudizio è evidentemente racchiuso anche quello relativo alla mancanza di un giustificato motivo soggettivo idoneo a giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 3. L’omessa motivazione sul punto, pertanto, non ha carattere decisivo.

6. Non sussiste pertanto la denunciata violazione di legge dovendosi peraltro rilevare che, con il ricorso in esame, la società ha piuttosto inteso contestare il giudizio valutativo della corte territoriale opponendo una propria diversa valutazione dei fatti di causa senza veramente specificare quale parte del giudizio sia non coerente rispetto agli “standards”, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale.

6.1. Sotto questo aspetto, con riguardo cioè alla denuncia di vizi motivazionali, occorre ricordare che nel caso in esame trova applicazione il nuovo testo dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

A norma dell’art. 54, comma 3, del medesimo decreto, tale disposizione si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012). La sentenza gravata è stata depositata in cancelleria il 27/10/2014, sicchè trova applicazione ratione temporis la nuova disposizione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

6.2. Con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, le Sezioni Unite hanno chiarito, con riguardo ai limiti della denuncia di omesso esame di una quaestio facti, che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consente tale denuncia nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

6.3. In proposito, è stato, altresì, affermato che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (sent. 8053/14 cit.).

6.4. Nel caso in esame, manca il “fatto storico” censurabile ex art. 360 c.p.c., n. 5, il quale non può identificarsi con il giudizio espresso dalla Corte territoriale circa la mancanza di proporzionalità tra il fatto contestato la sanzione irrogata, giudizio che, come su esposto, la Corte territoriale ha adeguatamente e coerentemente espresso.

7. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente vizio, in applicazione del principio della soccombenza. Poichè il ricorso è stato notificato in data successiva al 31 gennaio 2013, ricorrono le condizioni per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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