Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8717 del 30/03/2021
Cassazione civile sez. trib., 30/03/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 30/03/2021), n.8717
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 9510 del ruolo generale dell’anno
2014, proposto da:
GDF SUEZ Energie s.p.a. – già Italcogim Energie s.p.a. – in persona
del legale rappresentante pro tempore C.A., rappresentata e
difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to
Tullio Elefante, elettivamente domiciliata presso lo studio del
difensore, in Roma Via Cardinal de Luca n. 10;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro
tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Basilicata, n. 21/03/2014, depositata in data 16
gennaio 2014, notificata il 5 febbraio 2014.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15 ottobre 2020 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati
Viscido di Nocera.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale De
Augustinis Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
uditi per la società contribuente l’Avv.to Tullio Elefante e per
l’Agenzia delle dogane l’avv.to dello Stato Gianna Galluzzo.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 21/03/2014, depositata in data 16 gennaio 2014, la Commissione tributaria regionale della Basilicata, rigettava l’appello proposto da Italcogim Energie s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 309/02/2011 della Commissione tributaria provinciale di Potenza che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso il provvedimento di diniego prot. n. (OMISSIS), notificato in data 8 aprile 2010, con il quale l’Ufficio delle dogane aveva respinto la richiesta di rimborso avanzata dall’a contribuente in data 17 settembre 2009 mediante compensazione dell’assunto credito di accisa di Euro 27.155,48 maturato in relazione alla fornitura di gas erogata nel periodo 2006-2007 (avendo la società interrotto la fornitura di gas naturale nella provincia di Matera nel 2007) con gli acconti da pagare nel 2009 (epoca in cui la medesima aveva ripreso l’attività di fornitura).
2. La CTR – nel confermare la sentenza di primo grado- in punto di diritto, per quanto di interesse, ha affermato che la domanda di rimborso presentata da Italcogim Energie s.p.a. in data 17 settembre 2009, del credito di accisa di Euro 27.155,48 sul gas naturale distribuito dalla società nella Provincia di Matera, relativo al periodo 2006-2007, era tardiva, in quanto era decorso il termine di decadenza biennale, D.Lgs. n. 504 del 1995, ex art. 14, comma 2, (TUA), decorrente dal 27 febbraio 2007 (data di presentazione della dichiarazione di consumo, relativa all’anno 2006) per il credito maturato nel 2006 e decorrente dalla data del versamento per l’unica rata di acconto relativa al mese di gennaio 2007.
3. Avverso la sentenza della CTR, GDF SUEZ Energie s.p.a. – già Italcogim Energie s.p.a. – propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle dogane.
4. Il ricorso fissato originariamente in camera di consiglio, è stato all’udienza del 10 settembre 2019 rinviato a nuovo nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, (TUA), per avere la CTR ritenuto erroneamente applicabile l’art. 14, comma 2, cit., ancorchè, nella specie, l’istanza di rimborso avesse ad oggetto non già somme ab origine indebitamente versate ma un credito di accisa derivante da regolari versamenti.
2.Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la insufficiente motivazione della sentenza impugnata su un fatto decisivo e controverso per il giudizio, per avere la CTR – anche a ritenere applicabile il termine di decadenza ex art. 14, comma 2, TUA ad ipotesi diverse dall’indebito versamento – omesso di argomentare in ordine alla eccepita decorrenza del termine di decadenza della domanda di rimborso dalla data di presentazione della dichiarazione di consumo relativa all’anno 2007 (31 marzo 2008), essendo stato il credito di Euro 24.748,56 relativo all’anno 2006, utilizzato nel corso del 2007 per il pagamento dei ratei nonchè ricalcolato, a seguito della mancata erogazione di gas, nell’importo di Euro 27.155,48, considerando la compensazione delle partite di credito/debito fino al dicembre del 2007.
3.Il primo motivo è fondato, anche se per una ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla ricorrente; ciò in base al principio secondo cui “la Corte di cassazione può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti, fermo restando che l’esercizio del potere di qualificazione non può comportare la modifica officiosa della domanda per come definita nelle fasi di merito o l’introduzione nel giudizio d’una eccezione in senso stretto” (Cass. sez. 3, n. 18775 del 28/07/2017; sez. 3, n. 17015 del 28/06/2018).
Nella specie, l’Agenzia delle dogane di Potenza emetteva un provvedimento di diniego prot. (OMISSIS) “dell’istanza di “rimborso mediante compensazione” in quanto la stessa era stata prodotta “oltre i termini biennali di decadenza previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, come specificato anche dalla Circolare esplicativa 48/D prot. 3913 del 26 luglio 2002. Nel caso specifico, infatti, tale termine decorreva dalla data di presentazione della dichiarazione di consumo dell’anno 2006, ossia dal 27/2/07” (v. pag. 3 del ricorso).
La CTR, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato l’appello della contribuente affermando che la domanda di “rimborso mediante compensazione” presentata in data 27/2/2007 doveva considerarsi intempestiva in quanto per il credito maturato nell’anno 2006, il rimborso avrebbe dovuto essere richiesto entro due anni dal termine di decorrenza del 27.2.2007 e per l’unica rata di acconto relativa al mese di gennaio 2007, la richiesta di rimborso avrebbe dovuto essere presentata entro due anni dall’effettivo versamento.
In materia, questa Corte (dando seguito a Cass., sez. 5, 17.4.2013, n. 9283, e Cass., sez. 5, 1.2.2019, n. 3051.) ha affermato il condivisibile principio secondo cui: “In tema di accise sull’energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale – costituendo una modalità di pagamento dell’imposta, in quanto detratto “ex lege” dai successivi versamenti di acconto – non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza D.Lgs. n. 504 del 1995, ex art. 14, comma 2, (TUA) per il rimborso dell’eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell’ultima dichiarazione”. (Cass., sez. 5, n. 16261 del 18/06/2019); nella detta pronuncia si è precisato che – in considerazione del meccanismo di compensazione prescritto ai sensi dell’art. 56, comma 1, del TUA – secondo cui “Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto”, operante fino all’esaurimento del rapporto tributario medesimo -, l’accredito – in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto – risulta una modalità di pagamento dell’accisa sui consumi di energia elettrica (come di gas metano), per cui, in corso di rapporto tributario, non è configurabile come “pagamento indebito”, con conseguente inapplicabilità del termine di decadenza biennale ex art. 14, comma 2, TUA. Infatti, il versamento in più dell’accisa diventa indebito nel momento in cui – terminata la somministrazione – rimane a conguaglio una maggiore somma versata che il contribuente non è più obbligato ad utilizzare in compensazione. Dunque, solo alla fine del rapporto tributario, nel caso in cui emerga dall’ultima dichiarazione di consumo, un conguaglio a credito, quest’ultimo darà luogo a un “pagamento indebito” e il contribuente proprio come nel c/c ordinario ex art. 1823 c.c. al momento della chiusura del conto- potrà esigere il credito medesimo con decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, TUA dalla data del pagamento in eccesso che, in sostanza, coincide con il momento di presentazione dell’ultima dichiarazione annuale dalla quale sia risultato il credito di imposta. Tale orientamento trova riscontro anche in Cass., sez. 5, 18 giugno 2020, n. 11813 secondo cui: “in tema di accise sui prodotti energetici, nel corso del rapporto: a) il credito maturato per eccedenza dei versamenti non incorre in alcuna decadenza ove regolarmente riportato nelle successive dichiarazioni; b) è preclusa, fino alla chiusura del rapporto medesimo, la possibilità di ottenere il rimborso del credito stesso, sicchè non può essere accolta la richiesta anticipata di rimborso; c) è consentito, senza che sia rilevabile o eccepibile alcuna decadenza, il trasferimento contabile del credito ad altra posizione gestita dal medesimo contribuente. Allorchè il rapporto sia definito, il credito maturato per eccedenza dei versamenti compiuti integra un indebito oggettivo, rispetto al quale la parte può chiedere il rimborso (o il trasferimento contabile del credito) con istanza da presentare entro il termine biennale di decadenza decorrente dall’ultima (e definitiva) dichiarazione di consumo”.
Nella specie, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi di diritto, per avere affermato – a fronte di un credito di accisa relativo agli anni 2006/2007 di complessivi Euro 27.155,48 e di un rapporto di somministrazione di gas cessato nel 2007 – che, per il credito maturato nel 2006, il termine di decadenza ex art. 14, comma 2, cit. per la presentazione dell’istanza di rimborso (nella specie, mediante accredito dell’imposta da utilizzare per il pagamento dell’accisa ex art. 14, comma 4, vigente ratione temporis) decorresse dalla data di presentazione della dichiarazione di consumo del 2006 (27/2/07), mentre per il credito d’imposta relativo al rateo di acconto del gennaio 2007, dalla data del relativo versamento, senza considerare che solo al termine del rapporto di somministrazione (2007) e, dunque, dalla data per la presentazione della dichiarazione di consumo relativa all’anno 2007 (2008) tale termine poteva iniziare a decorrere, non essendo prima di tale data configurabile un pagamento indebito (stante la previsione della detrazione ex lege dei ratei eventualmente versati in eccesso) con conseguente tempestività dell’istanza di rimborso presentata dalla società contribuente in data 17 settembre 2009.
L’accoglimento, per le ragioni di cui sopra, del primo motivo rende inutile la trattazione del secondo che, dunque, è assorbito.
In conclusione, va accolto il primo motivo nei sensi di cui in motivazione, assorbito il secondo; con cassazione della sentenza impugnata e, decidendo nel merito, con accoglimento del ricorso originario proposto dalla società contribuente avverso il provvedimento di diniego n. (OMISSIS).
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e del presente giudizio, stante la formazione della giurisprudenza in materia dopo la proposizione del ricorso per cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario proposto dalla società contribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021