Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8717 del 13/04/2010
Cassazione civile sez. III, 13/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 13/04/2010), n.8717
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., da:
ITALCOSTRUZIONI di GRECO PASQUALE & C. s.n.c., in persona del
legale
rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c.,
comma 2, rappresentato e difeso dall’avv. Belsito Carlo giusta delega
in atti;
– ricorrente –
contro
S.C., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini n.
113, presso lo studio dell’avv. Grasso Rosalba, rappresentato e
difeso dall’avv. Del Bene Patrizia giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1808/05 in
data 5 luglio 2005, pubblicata in data 12 dicembre 2005;
Udita la relazione del Consigliere Dott. URBAN Giancarlo;
udito il P.M. in persona del Cons. Dott. GOLIA Aurelio che si è
riportato alle conclusioni scritte.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12 dicembre 2005 la Corte d’Appello di Firenze rigettava l’appello proposto da Italcostruzioni s.n.c. avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva accertato la esistenza di un accollo da parte della Italcostruzioni s.n.c, di un debito (per L. 215.000.000) già gravante su S.C..
Ricorre per cassazione Italcostruzioni s.n.c. con due motivi.
Resiste con controricorso S.C..
La ricorrente Italcostruzioni s.n.c. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perchè tardivo: la sentenza impugnata risulta notificata in data 19 maggio 2006, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato in data 22 agosto 2006, oltre il termine di giorni 60 previsto dall’art. 325 c.p.c..
Il ricorso merita quindi di essere dichiarato inammissibile; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
PQM
Visto l’art. 375 c.p.c.;
la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.800, di cui Euro 1.600 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010