Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8717 del 11/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 11/05/2020), n.8717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22691/2014 R.G. proposto da:

S.O., rappresentata e difesa, in virtù di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Sebastiano Carnevale (pec:

Sebastiano.carnevale.ordineavvocatiroma.org), elettivamente

domiciliato presso il suo studio in Roma alla via Lucio Papirio n.

7;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata presso i

suoi uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– intimata –

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in

Cosenza in via Paul Harris n. 28;

– intimata –

avverso la sentenza n. 155/1/13 della Commissione Tributaria

Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, depositata in data

24/6/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

gennaio 2020 dal Dott. Napolitano Angelo;

udite le conclusioni del P.G. Dott. Giacalone Giovanni, che ha

chiesto il rigetto del ricorso, e dell’Avv. Sebastiano Carnevale per

la ricorrente;

Fatto

L’agente della riscossione per la provincia di Cosenza notificò ad S.O., per conto del comune di Carpanzano, la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per TARSU relativa all’anno 2007 dell’importo di Euro 440,88.

La S. impugnò la cartella di pagamento dinanzi alla CTP di Cosenza, deducendo la infondatezza della pretesa tributaria.

La CTP rigettò il ricorso con sentenza che la contribuente appello dinanzi alla CTR della Calabria, sede di Catanzaro, facendo valere anche, per la prima volta, la inesistenza della notifica della cartella di pagamento.

La CTR rigettò l’appello.

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare alla discussione orale.

Diritto

Innanzitutto occorre rilevare che non risulta essere stato evocato nel presente giudizio di legittimità il Comune di Carpanzano, ente impositore costituitosi sia in primo grado che in appello.

Il Collegio, pur rilevando che si versi in materia di cause inscindibili, ditalchè sarebbe necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, in applicazione dell’art. 331 c.p.c., nondimeno ritiene che, in ossequio al canone costituzionale della ragionevole durata del processo, quest’ultimo possa essere definito nel merito a prescindere dall’estensione del contraddittorio nei confronti dell’ente locale, che si rileverebbe inutile attesa la infondatezza del ricorso.

1.Con il primo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., art. 167 c.p.c. ed D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”, la S. censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il motivo fondato sulla inesistenza giuridica della notificazione della cartella di pagamento è inammissibile per il divieto della proposizione di nuovi motivi in appello, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1. In particolare, secondo la ricorrente, il Comune impositore, costituito nel giudizio di appello, nulla avrebbe rilevato in relazione all’inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento, sicchè il motivo di impugnazione della cartella fondato su tale vizio della notificazione, seppur proposto solo in sede di appello, avrebbe dovuto essere accolto applicando il principio di non contestazione.

1.1 II motivo è infondato.

Il principio di non contestazione, di cui all’art. 115 c.p.c., comma 1, si colloca nell’ambito della prova dei fatti, esonerando dal relativo onere la parte che abbia dedotto fatti rilevanti ai fini del giudizio non contestati dalla parte costituita.

Orbene, le deduzioni della contribuente a sostegno del motivo di appello fondato sulla inesistenza della notificazione della cartella di pagamento impugnata sono deduzioni giuridiche, non fattuali.

In altre parole, l’inesistenza giuridica o l’invalidità della notificazione della cartella di pagamento non è un fatto da provare, ma l’esito di un giudizio di conformità o meno alla legge di un atto (o meglio, nel caso della notificazione, di una sequenza di atti, il cd. procedimento notificatorio).

Ne consegue che se, rispetto alla prospettazione giuridica di una parte circa la validità o meno della notificazione di una cartella di pagamento, l’altra parte non controdeduce nulla, il giudice rimane libero di valutare la fondatezza e, ancor prima, l’ammissibilità del motivo di impugnazione fondato sulla inesistenza o nullità della notificazione della cartella di pagamento.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 3, e 4, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”, la contribuente contesta l’affermazione della CTR secondo la quale il motivo fondato sulla inesistenza giuridica della notificazione della cartella di pagamento, proposto solo in grado di appello, è inammissibile per violazione del divieto dei nova, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1. Secondo la contribuente, infatti, quella dell’inesistenza della notificazione della cartella di pagamento sarebbe una eccezione rilevabile anche d’ufficio, e dunque sarebbe proponibile anche per la prima volta in grado di appello.

Nel merito, poi, la contribuente contesta l’affermazione della CTR secondo la quale la notificazione della cartella di pagamento mediante invio di raccomandata postale con avviso di ricevimento, secondo la norma di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, non deve avere i requisiti della notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L. n. 890 del 1982, bastando che siano rispettate le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario.

Nel caso di specie, secondo la contribuente, mancando una rituale relazione di notificazione, vi sarebbe l’inesistenza della notificazione della cartella di pagamento impugnata in prime cure.

2.1 Il motivo è infondato.

Il processo tributario è un processo impugnatorio: contro l’atto lesivo della sua sfera giuridica, spetta al contribuente insorgere in giudizio individuando i motivi di illegittimità.

Ne consegue che la deduzione secondo la quale la notificazione della cartella di pagamento eseguita dall’agente della riscossione sarebbe giuridicamente inesistente non è un’eccezione, in quanto non ha ad oggetto un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto fatto valere in giudizio dalla controparte, ma un motivo di impugnazione, che la contribuente avrebbe dovuto proporre sin dal primo grado di giudizio, e cie non può proporre per la prima volta in appello, pena la violazione del divieto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1.

L’infondatezza del motivo di ricorso contro la declaratoria di inammissibilità del motivo d’appello fondato sulla asserita inesistenza giuridica della notificazione della cartella di pagamento impugnata in prime cure assorbe qualsiasi censura contro il giudizio dato dal giudice di appello in merito alla fondatezza di tale motivo. 3. Con il terzo motivo e il quarto motivo, rubricato, l’uno, “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4” e, l’altro, “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”, la contribuente si duole che il giudice di appello, ritenendo ricadere su di essa l’onere della prova della inutilizzabilità dell’immobile e della mancanza dell’allaccio alla rete idrica ai fini dell’esenzione dalla TARSU, abbia giudicato non assolto tale onere. 3.1 I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono inammissibili.

In realtà, la contribuente, nonostante la formale denuncia di violazione di legge e di nullità del procedimento, intende in questa sede rimettere in discussione accertamenti di fatto compiuti in sede di merito circa l’utilizzabilità dell’immobile nel territorio del Comune impositore, accertamenti il cui esito, tuttavia, non può essere sindacato con il ricorso per cassazione, se sufficientemente motivato.

Del resto, non vi è dubbio che l’apparato motivazionale della sentenza di appello, in punto di utilizzabilità dell’immobile della contribuente, raggiunga lo standard minimo costituzionale (SS.UU., n. 8053/2014).

In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

In mancanza dello svolgimento di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle Entrate, non vi è luogo alla pronuncia sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 11 maggio 2020

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