Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8716 del 13/04/2010
Cassazione civile sez. III, 13/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 13/04/2010), n.8716
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., da:
C.L., elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle
Milizie n. 19, presso lo studio dell’avv. Scalia Gemma, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
MILANO ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Adriana n. 8, presso lo
studio dell’avv. Biasiotti Mogliazza Francesco, rappresentato e
difeso dall’avv. Cordola Michele giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
S.L. e S.M., domiciliati,
rispettivamente in Bologna, Via San Donato 7 e in Vasto (CH) Via
Pescara n. 64;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1346/05 in
data 3 maggio 2005, pubblicata in data 23 maggio 2005;
Udita la relazione del Consigliere Dott. URBAN Giancarlo;
udito l’avv. Scalia Franca;
udito l’avv. Cordola Michele;
udito il P.M. in persona del Cons. Dott. GOLIA Aurelio che si è
riportato alle conclusioni scritte.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20 dicembre 2001 il Tribunale di Milano in accoglimento della domanda proposta da C.L., condannava i convenuti S. e la Milano Ass.ni s.p.a. al pagamento dell’importo complessivo di L. 5.834.000 a titolo di risarcimento di un danno da incidente stradale.
Con sentenza del 23 maggio 2005 la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello proposto da C.L., che condannava alle spese.
Ricorre per cassazione C.L. con unico motivo.
Resiste con controricorso la Milano Ass.ni s.p.a..
Il ricorrente C. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dei criteri relativi al risarcimento del danno: in particolare, della L. n. 39 del 1977, art. 4 nonchè la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
I rilievi formulati, che riguardano sia la invalidità temporanea che quella permanente, si risolvono in una diversa valutazione degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio di merito, senza che vengano poste in luce carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi. Si deve rilevare che il ricorso per cassazione non può essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento. Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e quindi di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).
In concreto, la parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura, delle risultanze di causa preclusa in questa sede di legittimità.
Il ricorso merita quindi il rigetto; in ragione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
PQM
Visto l’art. 375 c.p.c.;
la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso;
dichiara compensate le spese.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010