Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8715 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. II, 15/04/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 15/04/2011), n.8715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO

BROFFERIO 3, presso lo studio degli avvocati CARDARELLI ANTONIO e

CARDARELLI TIZIANA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.R., G.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE ANGELICO 205, presso lo studio dell’avvocato FALASCA

REMO, rappresentati e difesi dall’avvocato LA BELLA GIUSEPPE, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1766/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

30.11.06, depositata il 18/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Antonio Cardarelli che si riporta

ai motivi del ricorso;

udito per i controricorrenti l’Avvocato Domenico Porrone (per delega

avv. Giuseppe La Bella) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Il ricorrente, P.R., impugna la sentenza n. 1766 del 2007 della Corte d’appello di Roma che riformava la sentenza del Tribunale di Roma, accertando la linea di confine tra i fondi delle parti.

Il ricorso è stato passato alla notifica a mezzo posta in data 9 maggio 2008.

2. Resistono con controricorso gli intimati, N.R. e G.S., i quali preliminarmente eccepiscono la tadività dell’impugnazione, avendo lo stesso ricorrente impugnato per revocazione la medesima sentenza della Corte d’appello di Roma con notificazione richiesta il 6 novembre 2007 ed eseguita il 22 novembre 2007 nei loro confronti. Di qui il decorso del termine breve di 60 giorni anche per impugnazione per cassazione, decorrente dalla notificazione della citazione per revocazione.

3. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

4. – Il ricorso è inammissibile perchè tardivo.

Come correttamente osservato dai resistenti, i quali hanno allegato copia della citazione per revocazione della sentenza d’appello, l’impugnazione è inammissibile perchè tardiva. Il ricorrente ha proposto impugnazione per revocazione della sentenza oggi impugnata per cassazione con citazione notificata il 22 novembre del 2007. Con effetto da tale data, in mancanza di sospensione del termine da parte del giudice dell’appello, decorrevano i 60 giorni per l’impugnazione per cassazione.

Al riguardo questa Corte ha avuto già occasione di affermare il seguente principio di diritto (Cass. 2007 n. 14267, confermato negli stessi termini da Cass. 2009 n. 10053): “La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinatario) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398 cod. proc. civ., comma 4”.

Le osservazioni formulate con la memoria depositata non consentono di giungere a diverse conclusioni. Infatti, la circostanza che si tratti di due diversi processi (quello per revocazione e quello relativo al giudizio di cassazione) non rileva, posto che la proposizione del giudizio di revocazione implica di per sè la conoscenza di fatto della sentenza, proprio in ragione degli argomenti svolti dalla parte tecnica a ciò specificamente deputata. Di qui l’equiparazione ai fini della decorrenza del termine breve.

5. – Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 700,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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