Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8715 del 13/04/2010
Cassazione civile sez. III, 13/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 13/04/2010), n.8715
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., da:
P.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via della
Giuliana n. 63, presso lo studio dell’avv. Coderoni Antonio, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avv. Ridella Augusto giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
FONDIARIA – SAI s.p.a., in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliato in Roma, Via della Conciliazione n. 44,
presso lo studio dell’avv. Perilli Maria Antonietta, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
AXA ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante,
domiciliato in Bologna, Piazza Malpighi n. 6 (studio avv. Orselli
Patrizia);
– intimata –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 614/05 in
data 15 aprile 2005, pubblicata in data 30 maggio 2005;
Udita la relazione del Consigliere dott. URBAN Giancarlo;
udito l’avv. Amatore Salvatore per delega avv. Coderoni Antonio;
udito il P.M. in persona del Cons. Dott. GOLIA Aurelio che si è
riportato alle conclusioni scritte.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’11 dicembre 2001 il Tribunale di Piacenza condannava le società assicuratrici SAI s.p.a. e U.A.P. Ass.ni s.p.a. in solido al pagamento dell’indennizzo richiesto da P. S. a seguito del furto della propria autovettura, pari a L. 78.300.000.
Con sentenza del 30 maggio 2005 la Corte d’Appello di Bologna accoglieva l’appello della SAI s.p.a. e dell’AXA Ass.ni s.p.a. (già U.A.P. s.p.a.) e, ritenuto che il P. non fosse legittimato a chiede l’indennizzo, rigettava la domanda proposta dallo stesso, che condannava alla restituzione di quanto percepito, oltre al pagamento delle spese dei due gradi.
Ricorre per cassazione P.S. con unico motivo.
La Fondiaria Sai s.p.a. ha resistito con controricorso.
Il ricorrente P. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c. nonchè l’omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione al difetto di legittimazione attiva del P., posto che l’auto oggetto di furto risultava intestata a Leasfin s.r.l. e la polizza assicurativa risultava vincolata a favore della stessa.
Osserva la Corte che la ratio decidendi assunta dalla Corte territoriale è fondata sia sulla mancanza di legittimazione attiva del P., sia sulla prescrizione del diritto all’indennizzo: la censura indicata dal ricorrente si limita invece a rilevare soltanto la prima questione, ignorando del tutto la seconda, con la conseguenza che l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla “ratio decidendi” non censurata e quindi la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (in tal senso: Cass. 18 aprile 1998 n. 3951).
Il ricorso merita quindi il rigetto; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
PQM
Visto l’art. 375 c.p.c.;
la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010