Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8714 del 29/03/2021

Cassazione civile sez. II, 29/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 29/03/2021), n.8714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23272/2019 R.G. proposto da:

I.O., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Forlì, alla via Giorgio

Regnoli, n. 51, presso lo studio dell’avvocato Giulio Marabini, che

lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore.

– intimato –

avverso la sentenza n. 250/2019 della Corte d’Appello di Bologna;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 17 novembre 2020 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. I.O., cittadino della (OMISSIS), di religione cristiana, formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che suo padre era a capo del culto idolatrico tradizionalmente praticato nel suo villaggio d’origine; che alla morte del padre, avvenuta il (OMISSIS), era stato sollecitato ad assumerne il ruolo; che, rifiutatosi, era stato su disposizione degli anziani del villaggio intimidito e percosso; che, reiterata la sua indisponibilità, onde sottrarsi ai pericoli per la sua incolumità, si era dato alla fuga; che per ritorsione sua madre e sua sorella erano state uccise; che non aveva inteso denunciare l’accaduto alla polizia, temendo di essere accusato della morte dei suoi familiari; che dunque per tali ragioni si era determinato ad abbandonare la Nigeria ed aveva dapprima, attraverso il Niger, raggiunto la Libia, ove era rimasto per quattro mesi, e dalla Libia era approdato in Italia.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con ordinanza in data 5.3.2017 il Tribunale di Bologna respingeva il ricorso con cui I.O., avverso il provvedimento della commissione territoriale, aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria, in ulteriore subordine il riconoscimento della protezione umanitaria.

4. I.O. proponeva appello.

Resisteva il Ministero dell’Interno.

5. Con sentenza n. 250/2019 la Corte di Bologna rigettava il gravame.

Evidenziava la corte che i motivi di gravame non valevano a smentire le incongruenze e le lacune poste in risalto dal primo giudice con riferimento ad aspetti significativi della vicenda narrata dall’appellante.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso I.O.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett. e), artt. 4, 9, 15 e 20 della direttiva 2004/83/CE e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio.

Deduce che la corte d’appello ha reputato inattendibili le sue dichiarazioni e nondimeno non ha provveduto, così come avrebbe in ogni caso dovuto ai fini dell’invocata protezione sussidiaria dell’art. 14 cit., ex lett. c), in esplicazione dei suoi doveri istruttori officiosi, ad acquisire informazioni aggiornate in ordine alla situazione sociopolitica della Nigeria ed, in particolar modo, in ordine allo stato in cui vivono le comunità cristiane ed al ruolo dei culti tradizionali.

Deduce altresì che la corte d’appello per nulla ha tenuto conto della documentazione e delle “C.O.I.” qualificate all’uopo prodotte, da cui viceversa si evince che la Nigeria versa in una situazione di violenza indiscriminata.

8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19; l’omessa motivazione.

Premette che aveva censurato il primo dictum nella parte in cui il tribunale aveva negato il riconoscimento della protezione umanitaria alla stregua delle reputata inattendibilità delle sue dichiarazioni.

Indi deduce che la Corte di Bologna ha omesso qualsivoglia motivazione al riguardo, viepiù che la corte bolognese avrebbe comunque dovuto valutare il suo diritto alla protezione umanitaria indipendentemente dalla ritenuta inattendibilità delle sue dichiarazioni.

Deduce inoltre che, in considerazione della situazione di instabilità politica in cui versa la Nigeria, ben avrebbe dovuto la corte emiliana accordargli la protezione umanitaria.

9. Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina del secondo.

10. Questa Corte spiega che, in tema di protezione internazionale, il principio in virtù del quale quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso, se è applicabile ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non può invece essere invocato nell’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c), del medesimo decreto, poichè in quest’ultimo caso il dovere del giudice di cooperazione istruttoria sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente, purchè egli abbia assolto il proprio dovere di allegazione (cfr. Cass. (ord.) 29.5.2020, n. 10286; Cass. 28.7.2020, n. 16122).

11. In questi termini si osserva quanto segue.

Per un verso, il ricorrente aveva addotto alla corte distrettuale, così assolvendo il suo onere di allegazione, il pericolo, per i cittadini nigeriani di fede cristiana, di un danno grave derivante da situazioni di violenza generalizzata ed indiscriminata, su iniziativa di frange estremiste musulmane e coinvolgenti l’intero nigeriano (cfr. ricorso, pagg. 7 – 8; cfr. sentenza d’appello, pag. 3).

Per altro verso, a fronte della summenzionata allegazione, per nulla si giustifica l’affermazione della corte territoriale secondo cui la ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dall’appellante “sulle ragioni del proprio allontanamento dal paese d’origine rende tali dichiarazioni inidonee a suffragare il riconoscimento di una qualsiasi forma di protezione internazionale” (così sentenza d’appello, pag. 8).

12. Beninteso la surriferita affermazione neppure si legittima alla stregua dell’ulteriore puntualizzazione della Corte di Bologna secondo cui non poteva reputarsi acclarata la provenienza di I.O..

Risulta invero che il ricorrente ha vissuto nel villaggio di (OMISSIS) e si è poi trasferito, in età scolare, a (OMISSIS), ove è nato.

13. In accoglimento dunque del primo motivo del ricorso la sentenza n. 250/2019 della Corte d’Appello di Bologna va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

14. Alla enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1, del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dalle pronunce di questa Corte n. 10286/2020 e n. 16122/2020 dapprima citate.

15. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit..

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza n. 250/2019 della Corte d’Appello di Bologna e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2021

 

 

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