Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8714 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. II, 15/04/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 15/04/2011), n.8714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMEZIA 44,

presso lo studio dell’avvocato FARALLO PIERO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GRAVANTE LUIGI, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.J.;

– intimata –

sul ricorso 7278-2008 proposto da:

J.S., titolare dell’Allevamento del L.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 38, presso lo studio

dell’avvocato RANIERI LUCREZIA, rappresentata e difesa dall’avvocato

MONTEFUSCO GAETANO, giusta procura in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3865/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

10/11/06, depositata il 19/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO, che

nulla osserva sulla relazione ex art 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – P.A. impugna la sentenza n. 3865 del 2006 della Corte d’appello di Napoli decisa il 10 novembre 2006 e pubblicata il 19 dicembre 2006.

P.A. aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Napoli l’odierna intimata, S.J., in relazione all’acquisto di un cane pastore tedesco che risultava affetto da vizi; chiedeva quindi la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

Il Tribunale, esperita l’istruttoria ed effettuata anche CTU veterinaria, con sentenza del 15 gennaio 2002 dichiarava la risoluzione del contratto e condannava la convenuta al pagamento della somma di L. 1.500.000 a titolo di restituzione del prezzo d’acquisto oltre interessi e spese di lite.

La Corte territoriale, adita dalla venditrice S.J., accoglieva l’appello e rigettava le domande proposte dal P.. Al riguardo la Corte territoriale osservava che, come correttamente rilevato dall’appellante, non era stata provata la data della scoperta del vizio occulto e quindi la tempestività della denuncia nel termine di 8 giorni dalla scoperta ai sensi dell’art. 1495 c.c., comma 1. Esaminava al riguardo le risultanze istruttorie, giungendo alla conclusione secondo la quale “le risultante probatorie acquisite non offrono alcuna dimostrazione in ordine alla tempestività della considerata denuncia e, pertanto, la pretesa del P. deve, in riforma della decisione impugnata, essere rigettata in ciascuna delle sue articolazioni, noto essendo che il termine di decadenza prescritto dall’art. 1495 c.c., riguarda tutte le anioni spettanti al compratore per vizi o la mancanza di qualità della cosa e pertanto anche quella di risarcimento dei danni relativi”. La sentenza, infine, disponeva la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio, ricorrendo giusti motivi in relazione alle “peculiari connotazioni, obiettive e subbiettive, della vicenda processuale esaminata”.

2. – Resiste con controricorso l’intimata S.J., che propone anche ricorso incidentale, iscritto al numero generale di ruolo 7278 del 2008.

3. Il ricorrente principale articola due motivi di ricorso.

3.1 – Col primo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1490 e 1495 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione”.

3.2 – Con il secondo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., nonchè illogica motivazione”.

In relazione ad entrambi i motivi non vengono formulati quesiti di diritto.

4 – La resistente e ricorrente in via incidentale S.J. formula un unico motivo di ricorso incidentale, denunciando la violazione dell’art. 92 c.p.c., in ordine alla disposta compensazione delle spese. Assume che la motivazione adottata in relazione alle “peculiari connotazionioni, obiettive e subbiettive, della vicenda processuale” non sia idonea a supportare la decisione. Al riguardo formula il seguente quesito: “può il giudice del secondo grado compensare le spese di lite se dichiara la piena soccombenza di una delle parli, indicando quali giusti motivi “le peculiari condizioni, obiettive e subbiettive, della vicenda processuale”?”.

5. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che, previa riunione, il ricorso principale debba essere dichiarato inammissibile per mancanza dei quesiti in violazione dell’art. 366 bis c.p.c. e che il ricorso incidentale debba essere respinto perchè infondato.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

La ricorrente incidentale ha depositato memoria.

6. – I ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

7. Il ricorso principale è inammissibile, perchè, quanto alla formulazione dei quesiti, non risponde alle prescrizioni contenute nell’art. 366 bis c.p.c..

Infatti, il ricorso, tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata, è soggetto “ratione temporis” (vedi D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) alle nuove disposizioni regolanti il processo di cassazione, tra cui segnatamente, per quel che rileva, l’art. 366 bis c.p.c. (inserito dall’art. 6 del citato D.Lgs.) a termini del quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, numeri 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo “si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto” e nel caso di cui al 5 con la “chiara indicazione del fatto controverso”.

L’impugnazione in esame, pur deducendo nei motivi con cui si denuncia violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali, non contiene alcun quesito di diritto.

Altrettanto è da dirsi per le censure sollevate con riferimento a vizi di motivazione, che non appaiono correttamente formulate, atteso che la loro esposizione non si conclude con un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità, in conformità con l’orientamento l’espresso di recente dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 20603 del 2007.

8 -. Il ricorso incidentale sulle spese è infondato. Infatti, la Corte territoriale ha affrontato espressamente il tema delle spese del giudizio e ne ha disposto la compensazione, pur avendo accolto integralmente l’appello, così escludendo una soccombenza (neanche parziale) della odierna ricorrente, valutando tutta la vicenda sostanziale e processuale, sinteticamente indicandone i motivi, facendo riferimento alle “peculiari connotazioni, obiettive e subbiettive, della vicenda processuale”. Si tratta di motivazione non apparente, specie avuto riguardo alla specificità della vicenda, che si è ampiamente illustrata, che indica un giudizio di merito consentito al giudice dell’appello ai sensi dell’art. 92, sufficiente e non censurabile in quanto tale in questa sede, giudizio che ha riguardo evidentemente anche al diverso esito della lite nei due gradi. Le considerazioni svolte con la memoria non offrono elementi di valutazione ulteriori che possano consentire di giungere ad una diversa conclusione.

9. – Iva peculiarità della vicenda giudiziaria portata all’esame di questa Corte e l’esito del presente giudizio, che vede le parti entrambe soccombenti, induce a compensare integralmente le spese anche del presente giudizio.

P.T.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta, compensando integralmente le spese del giudizio tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA