Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8714 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. III, 13/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 13/04/2010), n.8714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., da:

V.R., elettivamente domiciliata in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c.,

comma 2, rappresentata e difesa dall’avv. Brandi Bisogni Michele

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ASSITALIA ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante,

domiciliato in Napoli, Via S. Lucia n. 173, presso lo studio

dell’avv. Palmieri Fabrizio;

– intimata –

e contro

E.A., domiciliata in Napoli, Via San Vincenzo n. 12

Sez. F;

– intimata –

avverso la sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli n.

1685/06 in data 14 ottobre 2004, pubblicata in data 24 maggio 2005;

Udita la relazione del Consigliere dott. URBAN Giancarlo;

udito l’avv. Brandi Bisogni Michele;

udito il P.M. in persona del Cons. Dott. GOLIA Aurelio che si è

riportato alle conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24 maggio 2005 il Giudice di Pace di Marano di Napoli rigettava la domanda di risarcimento di un danno da incidente stradale proposta da V.R. nei confronti di Assitalia Assicurazioni s.p.a. e di E.A., perchè estinta per prescrizione.

Ricorre per cassazione V.R. con due motivi.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente denuncia con il primo motivo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2943, 2947, 2962 e 2963 c.c. in quanto la interruzione della prescrizione si perfeziona non già al momento della spedizione della richiesta di risarcimento, ma a quello della ricezione da parte del danneggiante; con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 22 e del D.P.R. n. 45 del 1981, artt. 8 e 9.

La pronunzia resa nella sentenza impugnata, è stata resa “secondo equità”, in quanto relativo a un danno non superiore a Euro 1.100;

le norme processuali prevedono che le sentenze pronunziate dal Giudice di Pace ai sensi dell’art. 113 c.p.c. siano impugnabili con ricorso per cassazione, oltre che per le violazioni e i motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 2, solo – con riferimento al n. 3 dello stesso articolo – per violazioni della Costituzione, delle norme di diritto comunitario sovranazionali, della legge processuale, nonchè, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia, restando pertanto escluse, anche dopo tale pronuncia, le altre violazioni di legge, mentre sono soggette a ricorso per cassazione – in relazione al n. 4 dello stesso art. 360 c.p.c. – per nullità attinente alla motivazione, solo ove questa sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse o, comunque, inidonee ad evidenziare la “ratio decidendi” (in tal senso: Cass. 19 marzo 2007 n. 6382). Ne deriva l’inammissibilità del ricorso in quanto si tratta di censure riferite a violazione di norme sostanziali.

Il ricorso merita quindi di essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese poichè le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

PQM

Visto l’art. 375 c.p.c.;

la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

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