Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8714 del 11/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 11/05/2020), n.8714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 27334/2016 R.G. proposto da:

SALINI IMPREGILO s.p.a. (già IMPREGILO s.p.a.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per

procura speciale in atti, dagli Avv.ti Giancarlo Zoppini, Cristiano

Caumont Caini, e Giuseppe Pizzonia, con domicilio eletto presso lo

studio dell’Avv. Giancarlo Zoppini in Roma, via della Scrofa, n. 57;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a. (già EQUITALIA NORD s.p.a.)

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa, per procura speciale in atti, dall’Avv. Prof. Marcello

Cecchetti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in

Roma, piazza Barberini, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 2331/15/2016, depositata il 19 aprile 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 gennaio 2020

dal Consigliere Dott. Cataldi Michele;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Basile Tommaso, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso;

uditi l’Avv. Laura Puddu, su delega scritta dell’Avv. Giancarlo

Zoppini, per la ricorrente e l’Avv. Marcello Cecchetti per la

controricorrente;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.La Impregilo s.p.a. (poi divenuta Salini Impregilo s.p.a.), con ricorso notificato alla Equitalia Nord s.p.a., ha impugnato, dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Milano, la cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo, a titolo provvisorio, di un terzo delle imposte accertate, per l’anno 2006, a mezzo di due distinti avvisi d’accertamento, contestando l’atto impugnato nella parte in cui richiedeva – ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17, come modificato dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, e successivamente dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 32, comma 1, lett. a), convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 – i compensi di riscossione anche in caso di adempimento entro la scadenza di 60 giorni dalla data di notifica della cartella.

2.L’adita CTP ha rigettato il ricorso.

3.La contribuente ha quindi impugnato la sentenza di primo grado e l’adita Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza n. 2331/15/2016, depositata il 19 aprile 2016, ha respinto l’appello.

4.La contribuente ha allora proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della predetta sentenza d’appello.

5. Equitalia servizi di riscossione s.p.a. (già Equitalia Nord s.p.a.) si è costituita con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo, la ricorrente contribuente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, e art. 112 c.p.c., per non avere il giudice a quo dichiarato l’estinzione parziale del giudizio, pur avendo dato atto, nel corpo della sentenza, che, per quanto riguarda i compensi di riscossione relativi ad uno degli avvisi d’accertamento (quello n. TMB086B01106/2011) presupposti dalla cartella controversa, era intervenuto già un provvedimento di sgravio da parte dell’Amministrazione finanziaria, che aveva anche rimborsato alla contribuente quanto già pagato per il medesimo titolo.

Come eccepito dall’ufficio controricorrente, il motivo è inammissibile, per difetto di interesse della contribuente ricorrente.

Infatti, la lettura congiunta e coordinata della motivazione e del dispositivo della sentenza impugnata evidenzia inequivocabilmente che il giudice a quo – così come deduce infatti la stessa ricorrente, oltre che la controricorrente – ha dato comunque atto (alla pag. 2) del predetto sgravio e del relativo rimborso da parte dell’Amministrazione finanziaria, che aveva anche rimborsato alla contribuente quanto già pagato per il medesimo titolo.

La circostanza che tale incontestata e sostanziale soluzione stragiudiziale di parte della lite non si sia tradotta altresì, come lamenta la ricorrente, anche nella formale dichiarazione di “estinzione parziale del giudizio”, non sollecita, nel caso di specie, alcun apprezzabile ulteriore interesse della ricorrente ad ottenere, attraverso l’impugnazione, una definizione processuale che, per quanto dedotto in questa sede, nulla aggiungerebbe alla già conseguita soddisfazione della pretesa della contribuente di non pagare gli importi che le sono stati restituiti. Nè, peraltro, tale interesse potrebbe coincidere con quello della contribuente a non essere costretta a continuare a partecipare ad un giudizio divenuto inutile per la sopravvenuta sostanziale cessazione della materia del contendere, atteso che, nel caso di specie, la controversia aveva per oggetto anche gli importi, richiesti con la cartella impugnata,in ragione di un diverso accertamento presupposto, non parimenti definito tramite sgravio e quindi di per sè solo idoneo a giustificare la prosecuzione del procedimento.

2.Con il secondo motivo, la ricorrente contribuente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17 – come modificato dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, e successivamente dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 32, comma 1, lett. a), convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 – per non avere il giudice a quo ritenuto la natura “non remunerativa, bensì sostanzialmente sanzionatoria”, dell’aggio di riscossione dovuto, in forza di tale disposizione, dal contribuente, in misura proporzionale alle somme iscritte a ruolo e senza la fissazione di un limite massimo del relativo importo, anche in caso di adempimento entro la scadenza di 60 giorni dalla data di notifica della cartella.

Il motivo, come dedotto dalla controricorrente, è inammissibile.

Infatti, la censura non attinge la ratio decidendi sulla quale si fonda, nella motivazione della sentenza impugnata, l’applicabilità della versione del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17 in vigore al momento dell’emissione della cartella di pagamento, piuttosto che quella vigente negli anni d’imposta oggetto degli accertamenti presupposti.

Ha infatti rilevato il giudice a quo che la norma come sopra novellata si applica al caso di specie in quanto coeva all’attività di riscossione, oggetto della sua disciplina, e non per la sua estensione retroattiva agli anni d’imposta oggetto degli accertamenti che hanno preceduto l’emissione della cartella.

La ricorrente non censura specificamente tale conclusione, peraltro conforme all’orientamento – che qui si intende condividere – di questa Corte, secondo cuì l’aggio di riscossione ha natura retributiva, trattandosi del compenso per l’attività esattoriale, e questa natura non muta in base al soggetto – contribuente, ente impositore od entrambi pro quota – a carico del quale è posto il pagamento nelle varie circostanze (Cass. 3 aprile 2014, n. 7868; Cass. 23 dicembre 2015, n. 25932, Rv. 638287). Per questa sua invariabile natura retributiva, quindi, l’aggio deve essere determinato secondo la disciplina vigente al tempo dell’attività di riscossione, senza che possa farsi questione di (ir)retroattività rispetto all’anno d’imposta cui si riferisce l’iscrizione a ruolo (Cass. 28/02/2017, n. 5154; Cass. 14/02/2018, n. 3524 ed ulteriore giurisprudenza ivi citata in motivazione).

Non mettendo la ricorrente in dubbio che, nel caso di specie (e, comunque, in conformità al predetto orientamento), non si verte in tema di applicazione retroattiva della novellata disciplina dell’aggio, la questione della classificazione della natura di quest’ultimo (comunque esclusivamente retributiva) rimane sostanzialmente priva di conseguenze rispetto alla decisione impugnata.

3.All’interno del secondo motivo, la contribuente ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17 come modificato dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, e successivamente dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 art. 32, comma 1, lett. a), convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 – per violazione degli artt. 53 e 97 Cost..

La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, atteso che, come già ritenuto da questa Corte (Cass. 28/02/2017, n. 5154, cit.; Cass. 14/02/2018, n. 3524, cit.) ” la natura retributiva e non tributaria dell’aggio esclude il parametro della capacità contributiva e lascia alla discrezionalità del legislatore la fissazione dei criteri di quantificazione del compenso, non essendo irragionevole che tra questi sia previsto il criterio territoriale degli indici di esazione, nè che una parte del compenso dell’organizzazione esattoriale sia posta a carico del contribuente il quale pure abbia osservato il termine di pagamento della cartella.”; ” nè si ravvisa violazione dell’art. 97 Cost, ipotizzata nella previsione di una quota fissa dovuta anche in assenza di altra attività dell’ente riscossore, oltre alla mera notifica della cartella. Non si ravvisa, infatti, in quale modo tale meccanismo incida sul buon andamento e sulla imparzialità dell’amministrazione.” (Cass. 14/02/2018, n. 3524, cit.).

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 11 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA