Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8713 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. III, 13/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 13/04/2010), n.8713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., da:

S.A., S.G. E P.A.,

elettivamente domiciliate in Roma, Via L. Rizzo n. 36, presso lo

studio dell’avv. Iannacci Antonio, rappresentate e difese dagli

avv.ti Cianci Franco e Cianci Benedetto giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

U.C.I. UFFICIO CENTRALE ITALIANO s.c.r.l., in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Filippo

Civinini n. 28, presso lo studio dell’avv. Fancello Serra Gianfranco

e dell’avv. Montanari Elisabetta, che lo rappresentano e difendono

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

PI.IO., D.N., domiciliati in Milano,

Corso Sempione n. 39, presso U.C.I.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 46/06 in data

10 gennaio 2006, pubblicata in data 17 gennaio 2006;

Udita la relazione del Consigliere Dott. URBAN Giancarlo;

udito l’avv. Cianci Benedetto;

udito il P.M. in persona del Cons. Dott. GOLIA Aurelio che si è

riportato alle conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15 ottobre 2001 il Tribunale di Milano condannava la Milano Assicurazioni s.p.a., in solido con P.A., S. A. e S.G., quali eredi del defunto S. E. al pagamento della somma di L. 20 milioni in favore di Pi.Io. e di D.N. a titolo di risarcimento di danni cagionati a seguito di un incidente stradale.

Con sentenza del 17 gennaio 2006 la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello proposto da P.A., S.A. e S.G.R., ritenuta la colpa esclusiva di S. E. nel sinistro.

Ricorrono per cassazione P.A., S.A. e S.G. con cinque motivi.

Resiste con controricorso la U.C.L..

Le ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le ricorrenti denuncia con il primo motivo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. nonchè la insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla sussistenza della cosiddetta prova liberatoria necessaria a superare la presunzione di colpa prevista dall’art. 2054 c.c., comma 2; con il secondo motivo si denunciano i medesimo vizi in relazione alla valutazione della prova testimoniale; con il terzo motivo si denunciano i medesimi vizi in relazione alla individuazione al punto in cui sarebbe avvenuta la collisione tra i due mezzi; con il quarto motivo si denunciano gli stessi vizi in relazione alla valutazione delle conclusioni del C.T.U.; con il quinto motivo si denuncia la violazione dell’art. 141 C.d.S. e la omessa, illogica e contraddittoria motivazione in relazione alla valutazione che il superamento della massima velocità consentita non avrebbe dato luogo alla produzione dell’evento.

Detti rilievi, che vanno trattati in unico contesto perchè connessi tra loro, si risolvono in una diversa valutazione degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio di merito, senza che vengano poste in luce carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi. Si deve rilevare che il ricorso per cassazione non può essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento. Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e quindi di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

In concreto, la parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura, delle risultanze di causa preclusa in questa sede di legittimità.

Il ricorso merita quindi il rigetto; in ragione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

PQM

Visto l’art. 375 c.p.c.;

la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

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