Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8713 del 04/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 04/04/2017, (ud. 24/01/2017, dep.04/04/2017),  n. 8713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27086-2011 proposto da:

C.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA XX SETTEMBRE 98-G, presso lo studio dell’avvocato FABIO

SCATAMACCHIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia in ROMA ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente –

e contro

QUESTURA DI POTENZA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 295/2011 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 23/06/2011 R.G.N. 834/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato FABIO SCATAMACCHIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 23 giugno 2011) accoglie l’appello del Ministero dell’Interno avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 2657/2010 e, per l’effetto, respinge la domanda proposta da C.A. onde ottenere la condanna del suindicato Ministero al pagamento, in proprio favore, della somma di Euro 1.160,00 a titolo di differenza sul rimborso delle spese di alloggio sostenute durante una trasferta a Mantova.

La Corte d’appello di Potenza, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il primo giudice ha accolto la domanda sulla base di una circostanza di fatto non allegata nel ricorso introduttivo – rappresentata dalla mancata recettività dell’unica struttura alberghiera convenzionata esistente all’epoca in Mantova – e sulla base di una “causa petendi” – la inesigibilità di un comportamento diverso da quello posto in essere andando in un albergo non convenzionato – non dedotta del suddetto ricorso;

b) in questo modo il giudice ha inammissibilmente sanato d’ufficio il vizio della mancata esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda giudiziale, così allargando la materia del contendere;

c) comunque, nel merito, la domanda è infondata perchè il dipendente, in presenza di un albergo convenzionato, era tenuto a prendervi alloggio e, avendo scelto di alloggiare in un albergo diverso, non può chiedere il rimborso integrale delle spese, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 68.

2. Il ricorso di C.A. domanda la cassazione della sentenza per due motivi; l’intimato Ministero dell’Interno non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione, che non si è poi verificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi dei motivi di ricorso.

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

1.1. Con il primo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 471 del 1978, art. 2 nonchè della L. n. 863 del 1973 e dell’allegata tabella A.

Si sostiene che la Corte territoriale, nel respingere la domanda avrebbe omesso di applicare le disposizioni invocate che prevedono che per i dipendenti con qualifica di dirigenti C3 – come il ricorrente – il diritto al rimborso della missione e delle spese di albergo di 1 categoria (quattro stelle).

In particolare la Corte d’appello avrebbe considerato la domanda infondata perchè in base alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 68, il dipendente in trasferta ha l’obbligo di pernottare in albergo convenzionato con la P.A. e perchè il C. non aveva utilizzato l’albergo convenzionato esistente in Mantova, sicchè non poteva pretendere il rimborso integrale delle spese di alloggio.

Ma tale decisione sarebbe viziata per il fatto che, all’epoca, il Ministero dell’Interno aveva una convenzione con un hotel di Mantova applicabile solo al personale di polizia e non ai dipendenti civili come l’attuale ricorrente.

Per questo, in assenza di una convenzione applicabile nei suoi confronti, in base alla su richiamata disciplina il C. ha diritto al rimborso integrale delle spese di alloggio, come esattamente documentate.

1.2. Con il secondo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio.

Si sostiene che la Corte d’appello ha riformato la sentenza di primo grado sul principale assunto secondo cui il primo giudice, nell’accogliere la domanda, ha violato il principio di cui all’art. 115 c.p.c.in quanto è pervenuto alla suddetta conclusione sul presupposto non allegato ma rilevato d’ufficio dell’assenza in Mantova di un albergo convenzionato che potesse garantire la disponibilità dell’alloggio per tutto il periodo della trasferta.

Si rileva che la questione della inesistenza di un albergo convenzionato ricettivo è una questione di mero fatto nata da un’eccezione proposta dal Ministero convenuto senza fornire alcuna prova al riguardo.

Il Tribunale di Potenza pertanto era tenuto ad esaminarla, come ha fatto correttamente, senza che possa configurarsi alcuna “mutatio o emendatio libelli” da parte del C..

Viceversa la Corte d’appello, ribaltando il verdetto del Tribunale (di accoglimento della domanda), sulla base della allegazione probatoria decisiva dei resistenti in ordine alla mancanza di un albergo recettivo ha violato il suddetto art. 115 c.p.c. che impone di tenere conto delle prove fornite da tutte le parti in giudizio.

2 – Esame delle censure.

2. Il primo motivo non è da accogliere.

2.1. Va, in primo luogo, precisato che la missione di cui si tratta si è svolta dal 4 giugno 2007 al 30 novembre 2007, pertanto la normativa legislativa di riferimento di carattere generale in materia di trattamento di missione del personale civile appartenente al Comparto Ministeri all’epoca era costituita dalla L. 18 dicembre 1973, n. 836, dalla L. 26 luglio 1978, n. 417 e dal D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513 e successive modificazioni ed integrazioni quali quelle introdotte dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266.

Peraltro, la normativa specifica – e, quindi, da applicare – in merito ai rimborsi per i pernottamenti in missione (o trasferta) era contenuta nella L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 68, e nella contrattazione collettiva (a partire dall’art. 30, commi 2 e ss., del CCNL Comparto Ministeri del 16 maggio 2001).

Tale disciplina particolare – superando quella di cui alla L. 26 luglio 1978, n. 417, art. 2 basata sul rimborso delle spese alberghiere al dipendente inviato in missione, dietro presentazione di specifica documentazione, con richiamo alla tabella A allegata alla L. 18 dicembre 1973, n. 836 per la determinazione del trattamento spettante alle diverse categorie di personale, riferita alle ex qualifiche funzionali – si basava sul sistema delle convenzioni.

In particolare, secondo il suddetto art. 1, comma 68: “le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, stipulano alle condizioni più favorevoli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, convenzioni con società o con catene alberghiere o con associazioni di categoria presso le cui strutture il dipendente in missione è tenuto a pernottare. Il dipendente che non utilizza nella località di missione strutture alberghiere convenzionate ha diritto, su presentazione della relativa documentazione prevista dalle norme o dalle disposizioni contrattuali vigenti in materia, al rimborso della spesa nel limite del costo più basso praticato dalle strutture convenzionate ubicate nella località di missione”.

Ai sensi dell’art. 30, comma 2, CCNL cit. “per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite attuale di complessive Lire 85.700, per i due pasti giornalieri”.

E l’ARAN in un parere espresso con nota del 14 febbraio 2002 n. 1631, reperibile nel sito ufficiale dell’Agenzia – e, quindi, esaminabile da parte di questa Corte (vedi Cass. 28 agosto 2014, n. 18418 e Cass. 4 marzo 2016, n. 4296) – ha chiarito che la suddetta norma contrattuale, “superando, per quanto attiene alla categoria alberghiera, il precedente riferimento alla qualifica ricoperta, non esclude che tutto il personale del Comparto possa avvalersi di un albergo fino a quattro stelle ove non sia possibile una diversa sistemazione, ma, implicitamente, conferma che il pernottamento può avvenire anche in alberghi di categoria inferiore”.

2.2. Pertanto, tutta la suddetta disciplina rispondeva ad un intento di razionalizzazione della spesa, pur mantenendo comunque la facoltà per i dipendenti di scegliere per il soggiorno strutture alberghiere diverse da quelle convenzionate e di poter beneficiare di un rimborso, ma non integrale bensì pari al tetto massimo stabilito contrattualmente.

Nella specie, il ricorrente afferma di avere avuto un rimborso pari ad Euro 4.200,00 ed ha instaurato il presente giudizio per ottenere la somma di Euro 1.160,00 a titolo di differenza sul rimborso delle spese di alloggio sostenute durante la suddetta trasferta in Mantova, nella quale ha pernottato in un albergo diverso da quello convenzionato con l’Amministrazione datrice di lavoro.

Il primo motivo di ricorso, come si è detto, è basato sull’assunto secondo cui all’epoca della missione, il Ministero dell’Interno aveva una convenzione con un unico hotel di (OMISSIS), ma tale convenzione riguardava solo il personale di polizia e non i dipendenti civili come l’attuale ricorrente.

2.3. Tale censura risulta formulata senza il dovuto rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente qualora proponga delle censure attinenti all’esame o alla valutazione di documenti o atti processuali è tenuto ad assolvere il duplice onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, e all’art. 369 c.p.c., n. 4, (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726).

Ciò impedisce a questa Corte di valutare l’esattezza o meno della lettura fornita dalla Corte d’appello alla suddetta convenzione, nel senso della sua applicabilità anche ai dipendenti civili del Ministero dell’Interno e porta, quindi, al rigetto del primo motivo.

3. Il secondo motivo resta assorbito, visto che la decisione sulla infondatezza della pretesa (di cui a p. 6 e ss. della sentenza) – basata sull’anzidetta interpretazione “estensiva” della convenzione, di cui al primo motivo – ha una autonoma ratio idonea, da sola, a fondare il rigetto e tale da rendere superfluo l’esame della prospettata violazione dell’art. 115 c.p.c. su cui si incentra il secondo motivo.

3 – Conclusioni.

4. In sintesi, il primo motivo di ricorso deve essere respinto e il secondo va dichiarato assorbito. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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