Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8712 del 13/04/2010
Cassazione civile sez. III, 13/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 13/04/2010), n.8712
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., da:
Avv. P.B., elettivamente domiciliato in Roma, Viale
Angelico n. 301, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da
sè medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c.;
– ricorrente –
contro
M.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pompeo Magno
n. 3, presso lo studio dell’avv. Saverio Gianni, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Roma n. 496/06 in data
23 gennaio 2006, pubblicata in data 31 gennaio 2006;
Udita la relazione del Consigliere dott. URBAN Giancarlo;
udito l’avv. Scialla Luigi per delega dell’avv. P.B.;
udito il P.M. in persona del Cons. Dott. GOLIA Aurelio che si è
riportato alle conclusioni scritte.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20 giugno 2000 5 il Tribunale di Roma revocava il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di P.B. con il quale era stato condannato al pagamento in favore di M.E. dell’importo di L. 69.250.000 e lo stesso P. in solido con S.D. di ulteriori L. 249.230.000 in virtù di alcuni assegni bancari e condannava il P. al pagamento del minor importo di L. 227.849.863, oltre interessi e spese.
Con sentenza del 31 gennaio 2006 la Corte d’ Appello di Roma respingeva l’appello del P., che condannava alle spese.
Ricorre per cassazione P.B. con due motivi.
Resiste con controricorso M.E..
Il ricorrente P. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia con il primo motivo la violazione degli artt. 2697 e 1988 c.c. e la insufficiente e contraddittoria motivazione sulla esistenza del credito. La sentenza impugnata ha dato conto, con attenta e puntuale motivazione, delle ragioni del mancato accoglimento delle tesi sostenute dal P., il quale si è limitato a proporre nuovamente le stesse ragioni già prese in esame dal giudice dell’appello, senza prospettare argomenti che valgano a superare o a modificare le valutazioni assunte dai giudici del merito.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. non avendo la Corte territoriale preso in esame le conclusioni del C.T.U., mentre si sarebbe limitata a ritenere sufficiente il contenuto della scrittura del 17 luglio 1993. Tale motivo di ricorso non è però conforme ai criteri minimi previsti per l’autosufficienza del ricorso per cassazione, in base ai quali, esso deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a individuare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 13 luglio 2004 n. 12912, Cass. U giugno 2004 n. 11133, Cass. 15 aprile 2004 n. 7178, tra le altre; da ultimo, vedi Cass. 24 maggio 2006 n. 12362, Cass. 4 aprile 2006 n. 7825; Cass. 17 luglio 2007 n. 15952). Dal ricorso non risulta, in particolare, quali fossero il contenuto della scrittura indicata.
Il ricorso merita quindi il rigetto; in ragione della natura dei rapporti dedotti ne presente procedimento, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
PQM
Visto l’art. 375 c.p.c.;
la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010