Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8712 del 11/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 11/05/2020), n.8712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1217/2013 R.G. proposto da:

LABOTEK SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti

RENATO VENERUSO e ROBERTO ZAZZA, elettivamente domiciliato presso lo

studio dell’Avv. ROBERTO ZAZZA in Roma, Via Cola di Rienzo, 28.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, n. 74/47/2012, depositata il 15 maggio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre

2019 dal Consigliere Dott. D’Aquino Filippo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento riferito a IRES, IRAP e IVA per l’anno di imposta 2005, con il quale, a seguito di invito al contraddittorio sulla base degli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis e di una successiva verifica fiscale (con “accesso breve” o istantaneo, finalizzato all’acquisizione di documentazione), nel corso della quel erano stati esibiti diversi documenti contabili, era stata contestata la falsificazione degli studi di settore, in forza della acquisizione dei dati contabili e di bilancio acquisiti a seguito dell’accesso breve;

che la CTP di Caserta ha accolto il ricorso e la CTR della Campania, con sentenza in data 15 maggio 2012, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo corretto l’utilizzo del metodo di accertamento di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 62-bis, relativamente al quale la falsificazione dei dati contenuti nello studio di settore, allegato alla dichiarazione dei redditi (falsificazione consistente, come risultante dalla narrativa della sentenza impugnata, nell’omessa annotazione del valore dei beni strumentali e nella diversa indicazione dei valori indicati nel quadro RS del modello Unico 2006) costituisce di per sè una presunzione “non solo legale ma anche grave”, il che sposta in capo al contribuente l’onere della prova di circostanze tali da giustificare lo scostamento risultante dagli studi di settore;

che la sentenza impugnata ha rilevato, inoltre, che parte contribuente non ha allegato alcun elemento di prova nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale, limitandosi il contribuente a dichiarare che non intendeva proseguire nel contraddittorio e a invocare la nullità degli atti posti in essere dall’amministrazione finanziaria;

che propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a tre motivi; resiste con controricorso l’Ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., denunciandosi ultrapetizione da parte del giudice di appello nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto la gravità dell’elemento indiziario costituito dalla mera falsificazione dei dati inseriti nello studio di settore allegato alla dichiarazione dei redditi, deducendo trattarsi di censura non riproposta dall’Ufficio in sede di gravame;

che il primo motivo è inammissibile, posto che il ricorrente non ritrascrive i motivi di appello in sede di gravame, non consentendo di apprezzare in che termini vi sia stata violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; deve, difatti, essere riaffermato il principio secondo cui rientra nella nozione di error in procedendo, denunciabile a termini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (previa, pertanto, riqualificazione del motivo di ricorso articolato dal ricorrente), al pari della censura di omesso esame della domanda, la censura pronuncia su domanda non proposta (Cass., Sez. III, 19 maggio 2004, n. 9471); nel qual caso, il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente il ricorso introduttivo del giudizio, purchè la circostanza sia ritualmente indicata ed allegata nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, al fine di verificare contenuto e limiti della domanda azionata (Cass., Sez. Lav., 4 aprile 2014, n. 8008); di conseguenza, laddove il fatto non sia stato correttamente esposto, termini in cui è stato esposto, il motivo con cui si censura la nullità della sentenza non è ammissibile (Cass., Sez. III, 17 gennaio 2012, n. 539; Cass., Sez. III, 23 gennaio 2006, n. 1221);

che con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3, art. 62-bis.c1. in combinato disposto con al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, avere l’Ufficio proceduto con una attività di controllo sui dati di bilancio e della contabilità e per avere, poi, avere optato per l’accertamento basato non su tali elementi ma sulla falsificazione dello studio di settore; deduce il ricorrente che, una volta che l’Ufficio abbia optato per l’accertamento di maggiore imponibile attraverso la falsificazione della documentazione relativa agli studi di settore, l’accertamento non avrebbe potuto avere luogo sulla sola base del mero scostamento dei ricavi dichiarati da quelli presunti secondo gli studi di settore, dovendo l’Ufficio optare necessariamente per l’accertamento ordinario;

che con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3, art. 62-bis in combinato disposto con il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, nonchè degli artt. 2697,2727,2729 c.c., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto “legale e grave” la falsificazione dei dati dichiarati nello studio di settore allegato alla dichiarazione dei redditi; deduce il ricorrente che l’avviso di accertamento non può essere emanato solo sulla base dello scostamento dallo studio di settore, bensì in forza di ulteriori elementi; deduce, inoltre, parte ricorrente come, nella specie, sia stata accertata la regolarità della contabilità e dei dati di bilancio e come l’elemento presuntivo preso in esame dal giudice di appello sia privo di pregnanza indiziaria, nè può costituire presunzione legale ma solo presunzione semplice; deduce, pertanto, come il giudice di appello abbia invertito l’onere della prova in danno del contribuente e come abbia erroneamente valutato gli elementi di prova addotti da parte contribuente, i quali avrebbero escluso la pregnanza dell’elemento indiziario preso a fondamento da parte del giudice di appello;

che va preliminarmente rilevato come il terzo motivo si presta a una valutazione di inammissibilità, nella parte in cui nega la pregnanza indiziaria della suddetta falsificazione, posto che intende ripercorrere il ragionamento decisorio compiuto dal giudice di appelloò la censura, invocando la violazione dell’art. 2697 c.c., oltre che degli artt. 2727 e 2729 c.c., si incentra sulla motivazione del giudice di appello sotto il profilo di supposte carenze della delibazione e nella individuazione degli elementi indiziari; così facendo, il ricorrente si limita a dedurre supposte carenze della delibazione e nella individuazione del materiale probatorio, valutazioni che spettano al giudice del merito (Cass., Sez. Lav., 7 giugno 2013, n. 14463), essendo consolidato nella giurisprudenza della Corte che il principio del libero convincimento è situato interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, pertanto insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), salvo che si deduca che il giudice del merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o abbia disatteso, valutandole secondo prudente apprezzamento, prove legali (Cass., VI, 17 gennaio 2019, n. 1229);

che, peraltro, il terzo motivo può essere esaminato congiuntamente al secondo e vanno ritenuti infondati nella parte in cui censurano l’operato del giudice di appello ove ha fondato l’accertamento non sulla irregolarità delle scritture contabili ma sugli studi di settore, benchè basandosi sulla falsificazione da parte del contribuente del prospetto degli studi di settore;

che, in particolare, l’accertamento è stato condotto sulla base dell’accertamento presuntivo per parametri a termini del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, procedura di accertamento che rientra tra gli accertamenti di tipo presuntivo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), per i quali l’esistenza di ricavi e compensi non dichiarati viene desunta presuntivamente da elaborazioni statistiche effettuate sulla base di dati contabili rilevabili dalle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti operanti in un medesimo settore produttivo;

che l’accesso allo strumento dello studio di settore, dal quale ha preso le mosse l’Ufficio, consente di ritenere fornita la prova della inattendibilità delle scritture contabili in forza dell’utilizzo di presunzioni qualificate (gravi, precise e concordanti), quali la presenza di gravi incongruenze tra ricavi dichiarati rispetto a quelli

desumibili dall’applicazione dello studio di settore, ove il

contribuente (come nella specie) non ha addotto alcun elemento rispetto allo scostamento rilevato dall’Ufficio, come accertato dalla sentenza impugnata, senza che su tale aspetto sia stato mosso rilievo alcuno; circostanza dalla quale l’Ufficio può trarre elementi sufficienti per rettificare gli importi dichiarati, indipendentemente dalla correttezza delle scritture contabili;

che, in ogni caso, l’accertamento non è stato basato, nel caso di specie, sul mero scostamento dallo studio di settore, bensì sulla ulteriore circostanza in fatto della accertata falsità dello studio di settore, rilevata dal giudice di appello, circostanza che costituisce specifico elemento indiziario con valenza presuntiva data la sua gravità e pregnanza, come accertato dal giudice di appello; nel qual caso, l’accertamento non è, in realtà, scaturito dal mero scostamento degli indici parametrici, ma da un elemento presuntivo acquisito nel corso del contraddittorio, anche formalizzato nelle forme dell’accesso breve;

che l’accesso breve non ha costituito la fase di innesco di un diverso accertamento rispetto a quello basato sugli studi di settore, ma quale strumento istruttorio preliminare, finalizzato ad acquisire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento condotto sempre sulla base degli studi di settore;

che va confermato il costante orientamento di questa Corte, laddove afferma che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza nasce in esito al contraddittorio con il contribuente (Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27617);

che, in ogni caso, l’accertamento ha riguardato il solo accertamento di maggiori componenti positive di reddito, alla stregua di quanto prevede la disciplina in materia di studi di settore, senza estendersi ad accertamenti relativi ad altri aspetti (es. componenti negative di reddito);

che non sussiste inversione dell’onere probatorio, posto che il giudice di appello si è limitato ad accertare sia la pregnanza indiziaria della suddetta falsificazione (il cui onere incombe all’Ufficio), sia l’inconferenza della prova contraria di parte contribuente;

che il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna LABOTEK SRL al pagamento delle spese processuali in favore di AGENZIA DELLE ENTRATE, che liquida in complessivi Euro 7.800,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 11 maggio 2020

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