Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8712 del 04/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 04/04/2017, (ud. 19/01/2017, dep.04/04/2017),  n. 8712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9540-2011 proposto da:

B.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GIUSEPPE MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

SINESIO, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO CAPONNETTO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato RITA RASPANTI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA ROSSI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 509/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 13/04/2010 R.G.N. 1221/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato CRIPPA LETIZIA per delega Avvocato ROSSI ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il 27/12/2001, Bo.Gi., dipendente di B.G., subì un infortunio mentre era intento a svolgere lavori di sopraelevazione di un edificio di proprietà del B..

Su ricorso dell’Inail, proposto ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11 il Tribunale di Agrigento condannò il datore di lavoro al pagamento delle somme corrisposte dall’Istituto assicurativo al lavoratore infortunato, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Il B. propose appello e la Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’impugnazione, confermando il giudizio del tribunale secondo cui l’infortunio si era verificato per la mancanza di opportune misure antinfortunistiche e non era ravvisabile alcuna condotta abnorme dell’infortunato.

Contro la sentenza, il B. propone ricorso per cassazione sostenuto da due motivi, cui resiste l’Inail con controricorso, depositando anche memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione la falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11.

Il secondo motivo riguarda la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 20 nonchè degli artt. 1227, 2055, 1299 c.c., e art. 41 c.p.. Nel suo controricorso l’Inail eccepisce l’inammissibilità per tardività del ricorso per cassazione rilevando che la sentenza della Corte d’appello era stata, su suo impulso, notificata in data 2 luglio 2010 al procuratore del B. costituito nel giudizio di appello e nel domicilio eletto. Il ricorso per cassazione notificato solo in data 29 marzo 2011 era pertanto da ritenersi tardivo essendo ormai decorso il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2.

L’eccezione è fondata. In calce alla sentenza della corte d’appello, depositata dal controricorrente, risulta che il provvedimento è stato notificato ad istanza dell’Inail al procuratore di B., nel domicilio eletto presso l’avvocato (OMISSIS). Dalla relazione di notificazione risulta altresì che l’atto è stato ricevuto da un addetto all’ufficio.

Il ricorso per cassazione, notificato il 29 marzo 2011, è senz’altro tardivo, essendo ormai decorso il termine previsto dall’art. 325 c.p.c.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. In applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre al 15% di spese generali e altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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