Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8711 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. II, 15/04/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 15/04/2011), n.8711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 364/2009 proposto da:

COMUNE DI STIGNANO (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 32, presso lo studio

dell’avvocato CARNUCCIO Francesco, che lo rappresenta e difende,

giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.L. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 296/2008 del TRIBUNALE di LOCRI, SEZIONE

DISTACCATA di SIDERNO del 9/07/08, depositata il 22/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS, che nulla

osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Il Comune di Stignano impugna la sentenza suindicata con la quale il giudice unico del Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, rigettava l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del Giudice di Pace di Stilo che, a sua volta, aveva accolto l’opposizione proposta dall’odierna parte intimata avverso la sanzione amministrativa conseguente a violazione al Codice della Strada, accertata a suo carico dalla Polizia Municipale, per la violazione dell’art. 142 C.d.S., rilevata a mezzo apparecchiatura elettronica (autovelox), gestita direttamente dagli agenti operanti su strada statale 106 (tratto interno al Comune).

2. – Dalla sentenza impugnata risulta che l’opponente avanti al Giudice di Pace aveva tra l’altro dedotto la violazione dell’articolo 200 del Codice della Strada (obbligo di immediata contestazione) e l’inidoneità tecnica della strumentazione d’accertamento. In appello il Comune deduceva (1) la falsa e erronea applicazione degli artt. 200 e 201 C.d.S., non risultando necessaria la contestazione immediata, essendo stato l’accertamento effettuato con dispositivi di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 4; (2) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, in relazione agli artt. articoli 200 e 201 C.d.S..

3. – Il Tribunale rigettava l’appello del Comune, ritenendo che la apparecchiatura utilizzata (velomatic 512) non potesse essere impiegata su strade diverse da quelle indicate dalla D.L. n. 121 del 2002 e che l’accertamento operato con l’apparecchiatura in questione dovesse ritenersi inattendibile in mancanza di prova dell’avvenuta omologazione, non avendo l’amministrazione depositato nei due gradi di giudizio il certificato di omologazione del Velomatic 512 matricola 1590 utilizzato.

4. – L’Amministrazione ricorrente impugna con quattro motivi tale decisione, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., art. 384, 345 reg. esec. C.d.S., nonchè contraddittoria e/o insufficiente motivazione. Deduce l’amministrazione che l’uso dell’apparecchiatura in questione, utilizzata dagli agenti operanti, può avvenire anche al di fuori delle strade di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, e che l’omessa immediata contestazione deve risultare, in tali casi, giustificata secondo le ordinarie disposizioni codicistiche in materia (art, 201 C.d.S. e art. 384 rel. reg. C.d.S.), al contrario dei casi di utilizzo nell’ambito del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, nei quali la contestazione immediata non è necessaria. Deduce, inoltre, il Comune ricorrente che non sussiste l’onere per l’amministrazione di fornire la prova dell’avvenuta omologazione dell’apparecchiatura in concreto utilizzata per la rilevazione della velocità, essendo sufficiente l’omologazione del relativo modello, omologazione che nel caso in questione risultava anche indicata nel verbale di contestazione, come affermato dalla stessa sentenza impugnata.

5. – Nessuna attività in questa sede svolge parte intimata.

6. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

7. – Il ricorso appare manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha già affermato: (1) il legittimo uso di tali apparecchiature anche su strade diverse da quelle indicate dall’art. 4 del richiamato D.L., sia pure alle ulteriori condizioni codicistiche (201 C.d.S. e art. 384 reg. att. C.d.S.) per la contestazione differita, condizioni queste che risultano rispettate (Cass. 2008 n. 17905); (2) la non necessità della omologazione dello strumento in concreto di utilizzato, ma soltanto del relativo modello (Cass. 2004 n. 5889, Cass. n. 8649).

8. – II ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato.

Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l’opposizione originariamente proposta.

9. – Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

LA CORTE accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta dalla parte intimata. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 450,00 Euro per il giudizio di primo grado (Euro 200,00 per diritti, Euro 180,00 per onorari e Euro 70,00 per spese); in complessivi Euro 550,00 per il giudizio di appello (Euro 250,00 per diritti, Euro 230,00 per onorari e Euro 70,00 per spese) e in complessivi 600,00 Euro per il giudizio di legittimità (Euro 400,00 per onorari e Euro 200,00 per spese) oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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