Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8711 del 11/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 11/05/2020), n.8711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1938/14 R.G. proposto da:

V.R., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al

ricorso, dall’avv. Paolo Vermiglio, con domicilio eletto presso lo

studio dell’avv. Pietro Saija, in Roma, via Principessa Clotilde, n.

2;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Sicilia n. 127/27/13 depositata in data 31 maggio 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre

2019 dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera.

Fatto

RILEVATO

che:

1. V.R., titolare della ditta Trattoria Agostiniana, ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale in epigrafe indicata, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto, nella misura del 50 per cento, le sanzioni irrogate con l’avviso di accertamento – con il quale l’Ufficio aveva accertato, in relazione all’anno d’imposta 2005, maggiori ricavi sulla base dei cd. studi di settore – confermando nel resto la sentenza impugnata;

2. l’Agenzia delle entrate resiste mediante controricorso;

3. con il primo motivo la contribuente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e art. 53 Cost., per avere i giudici d’appello fondato il loro convincimento soltanto sulla presunta gravità dello scostamento del reddito dichiarato rispetto a quello nascente dallo studio di settore, senza soffermarsi a verificare se gli elementi presuntivi utilizzati dall’Amministrazione fossero gravi, precisi e concordanti e senza esaminare tutte le argomentazioni contrarie offerte;

4. con il secondo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., contestando che la Commissione regionale ha omesso di pronunciarsi sull’eccepito difetto di motivazione dell’avviso di accertamento e sulla ulteriore questione concernente la determinazione delle sanzioni irrogate nei termini previsti dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12;

5. in prossimità dell’adunanza camerale del 5 dicembre 2019, fissata per la decisione, è pervenuta istanza di rinuncia della ricorrente che ha chiesto pronunciarsi l’estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata disposta con D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv., con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 e di non avere, quindi, più interesse alla prosecuzione del giudizio ed allegando documentazione comprovante l’adesione alla definizione agevolata;

6. l’istanza risulta ritualmente notificata all’Agenzia delle entrate;

7. va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv., con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato (Cass. 3 ottobre 2018, n. 24083);

8. applicando il principio richiamato al ricorso in esame, questo Collegio rileva che la parte ricorrente ha documentato di avere presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e l’avvenuta comunicazione dell’esattore;

9. in difetto di contestazioni da parte dell’Agenzia delle entrate sui documenti prodotti dal contribuente con l’istanza, in conformità ai principi indicati da Cass. n. 24083 del 2018, va, quindi, dichiarata l’estinzione del processo di cassazione per il verificarsi della fattispecie prevista dalla legge che regola l’adesione agevolata;

10. la situazione sostanziale resterà regolata dal contenuto dell’atto comunicato dall’esattore a seguito della dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata, mentre l’eventuale anche parziale inadempimento determinerà la sua evoluzione nei termini indicati dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225;

11. le spese, in ragione della intervenuta definizione agevolata della lite, devono essere integralmente compensate tra le parti;

12. non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo”, posto che, in tema di impugnazioni, l’D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., sez. 6 – 1, ord. n. 23175 del 12/11/2015; Cass., sez. 5, ord. n. 31732 del 7/12/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo per rinunzia della ricorrente e

compensa integralmente le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 11 maggio 2020

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