Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 871 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. I, 17/01/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 17/01/2020), n.871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13526-2018 proposto da:

E.G., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato LUCA

FROLDI giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA n. 3283/2018, depositato

il 15.3.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28.11.2019 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

E.G. propone ricorso, affidato ad unico motivo,per la cassazione del provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso da lui presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale, di diniego della sua richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, o, in subordine, di protezione umanitaria; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che il tribunale abbia fondato la decisione sui verbali di audizione della Commissione territoriale e sulle conclusioni del suo difensore, omettendo di ascoltarlo e di richiedergli chiarimenti, al fine di verificare la veridicità dei fatti narrati e la corrispondenza tra le dichiarazioni da lui rese dinanzi alla Commissione e quanto dedotto nell’atto introduttivo del giudizio, nonchè di attivare i propri potere istruttori officiosi;

1.2. le doglianze risultano del tutto generiche: nel motivo non si fa neppure cenno alla vicenda narrata da G. (che, peraltro, il giudice ha ritenuto credibile, limitandosi a rilevare che le ragioni che avevano spinto il richiedente asilo ad emigrare erano di natura esclusivamente economica e perciò inidonee a giustificare l’accoglimento delle domande) nè si individuano le informazioni decisive, tali da determinare un diverso esito del procedimento, che, in concreto, avrebbero potuto essere acquisite qualora al ricorrente fossero stati richiesti chiarimenti (cfr. Cass. n. 2119/2019);

1.3. va aggiunto che lo stesso ricorrente – contraddittoriamente – dà atto in premessa (pag. 2 del ricorso) di essere stato ascoltato dal presidente del collegio;

1.4 non è dato, infine, comprendere quali poteri istruttori officiosi il tribunale avrebbe omesso di attivare, posto che nel decreto si dà conto della situazione politica della Nigeria e, in particolare, dell'(OMISSIS), dal quale proviene il richiedente, e si citano le fonti (UNCHR, report EASO) dalle quali le informazioni sono state tratte;

2. il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

3. in assenza di attività difensiva del Ministero dell’Interno non si provvede sulle spese;

4. va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Prima Civile, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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