Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 871 del 16/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 16/01/2017, (ud. 26/09/2016, dep.16/01/2017),  n. 871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16485-2014 proposto da:

O.M.O., ammesso al patrocinio a spese dello

Stato, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO, 78, presso

lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentato e difeso

dagli avvocati SILVIO FERRARA e GIUSEPPE DI LEO, giusto mandato alle

liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE

INTERNAZIONALE CASERTA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2352/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

emessa il 28/03/2014 e depositata il 26/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 16485 del 2014 è stata depositata la seguente relazione:

” O.M.O., cittadino nigeriano, proponeva ricorso al Tribunale di Napoli avverso la decisione della Commissione Territoriale che aveva integralmente respinto la domanda di protezione internazionale dal medesimo avanzata: il ricorrente aveva chiesto, infatti, che gli fosse accordato lo status di rifugiato, ovvero, in subordine, la protezione c.d. sussidiaria, ovvero, in estremo subordine, quella per motivi umanitari. Occorre precisare, per ciò che in questa sede ancora rileva, che M. aveva dichiarato, in sede di audizione innanzi alla Commissione, di aver dovuto lasciare la Nigeria perchè perseguitato in ragione del suo credo religioso (cristiano): in particolare, egli aveva affermato che i suoi genitori erano stati uccisi da integralisti islamici, perchè cristiani, e che egli era dovuto fuggire per non incorrere nello stesso fato.

Con ordinanza del 14.10.2013, il Tribunale accoglieva la domanda di M. limitatamente alla richiesta subordinata di protezione umanitaria, confermando, per il resto, la decisione amministrativa.

M. proponeva appello avverso l’ordinanza del Tribunale, ma la Corte territoriale di Napoli respingeva il gravame, per l’effetto confermando la prima decisione giudiziale.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli (n. 2352 del 2014) proponeva ricorso per cassazione M., affidandosi ai seguenti motivi:

1. violazione di legge (art. 360, n. 3), con riferimento D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 5, 7, 8, 11; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 11. Il motivo è sostanzialmente articolato in tre sub-censure:

a. la Corte territoriale avrebbe omesso di esercitare i poteri istruttori d’ufficio che avrebbero potuto fornire ulteriori elementi a sostegno della domanda di protezione sussidiaria del ricorrente;

b. la Corte d’appello di Napoli avrebbe omesso di verificare la ricorrenza, nel caso di specie, della c.d. persecuzione per motivi religiosi, non considerando il materiale probatorio fornito dal ricorrente che tale persecuzione proverebbe; e. il Giudice di secondo grado avrebbe acriticamente ed immotivatamente aderito alla decisione del primo Giudice, avendo “inspiegabilmente rafforzato l’impugnata decisione con l’apodittica motivazione della mancanza di elementi significativi addotti a sostegno della persecuzione denunciata, pur ritenuta veritiera e credibile”; ciò che denoterebbe una carenza logico-argomentativa dell’argomentare del Giudice d’appello.

2. violazione e mancata applicazione D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e artt. 5, 7, 8 e 14; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 27, 32. Violazione e falsa applicazione art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte o comunque rilevabile d’ufficio (art. 360, n. 5), per non avere la Corte d’appello di Napoli esteriorizzato i motivi, personali e soggettivi, del suo convincimento; per avere essa travisato il materiale probatorio offerto in giudizio; e per avere essa omesso di attivare i poteri officiosi che le avrebbero permesso di ottenere altri elementi che suffraghino la domanda di protezione internazionale del ricorrente.

Il ricorso è fondato nei limiti che si vanno a precisare.

La Corte territoriale ha respinto l’appello, per l’effetto confermando l’ordinanza del Tribunale, affermando: “a tutto voler concedere alla credibilità della versione dei fatti narrati dall’appellante innanzi alla commissione territoriale (e richiamate dalla difesa anche dinanzi a questa Corte d’appello, senza tuttavia fornire chiarimenti in ordine alle discordanze rilevate dal giudice di prime cure) deve escludersi che qualsiasi persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a gruppo sociale o opinioni politiche, sia stata consumata in danno dello stesso. Inflitti, l’appellante, dichiaratosi di nazionalità nigeriana, non ha provveduto a produrre alcun significativo documento in merito, riferendo – come evidenziato dal giudice di prime cure – di essere partito dal Paese d’origine perchè la sua famiglia era stata uccisa a causa di tensioni religiose sussistenti nel loro paese”.

In primo luogo, la Corte ha violato il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in quanto non si è attenuta ai criteri stabiliti dalla norma per la valutazione della credibilità soggettiva delle dichiarazioni del richiedente (cfr., ex multis, Cass. civ. 16202 del 2012) e, in specifica violazione del comma 4 del citato articolo, non ha spiegato perchè ha ritenuto di disattendere il “serio indizio” (ossia l’aver M. subito minacce e persecuzioni in Nigeria) fornito dal ricorrente con le sue dichiarazioni.

Poi, si osserva che la legge osta a che tali dichiarazioni siano ritenute non credibili in ragione di carenze documentali cui il Giudice potrebbe (recte: dovrebbe) porre rimedio ricorrendo al potere-dovere d’indagine previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, (cfr., inter alia, Cass. civ. n. 16221 del 2012 e Cass. civ. n. 7333 del 2015); la Corte territoriale, quindi, non avrebbe dovuto limitarsi a rilevare che M. non aveva prodotto dei documenti necessari, fondando solo su questo rilievo la valutazione d’inattendibilità, ma avrebbe anzi dovuto attivarsi essa stessa in tal senso.

Peraltro, la motivazione del provvedimento impugnato è apparente, perchè il Giudice di secondo grado non spiega, neppure sommariamente (nè la relatio alla decisione di primo grado soccorre in questo senso. nel caso di specie, perchè del tutto indeterminata), le specifiche ragioni secondo cui, anche ritenendo credibili le dichiarazioni del ricorrente, andrebbe esclusa la persecuzione a danno di questo. E; appena il caso di segnalare che il vizio motivazionale in esame è censurabile in sede di legittimità anche ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c: infatti, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno precisato che il vizio motivazionale è ora censurabile solo nelle sue forme più gravi, quali, appunto, la motivazione apparente fornita nella sentenza della Corte territoriale di Napoli. (Cass. sez. un. n. 19881 del 2014 “(…) In questa prospettiva, volontà del legislatore e scopo della legge convergono senza equivoci nella esplicita scelta di ridurre al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Ritorna così pienamente attuale la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul vizio di motivazione ex art. 111 Cost., come. formatasi anteriormente alla riforma del D.Lgs. n. 40 del 2006: il vizio si converte in violazione di legge nei soli casi di omissione di motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa incomprensibile, sempre che il vizio fosse testuale.”)

Qualora si condividano le suesposte considerazioni. l’esame del secondo motivo di ricorso (il quale è, comunque, in buona parte riproduttivo del primo) non risulterà necessario, e si converrà sull’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio: non può, infatti, accogliersi la richiesta del ricorrente di decisione nel merito in questa sede, perchè è necessario che il Giudice di merito accerti o meno la credibilità delle dichiarazioni del ricorrente.

Il Collegio aderisce alla relazione depositata e accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

PQM

Accoglie il primo motivo. Assorbito il secondo. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2017

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