Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 871 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. II, 14/01/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 14/01/2011), n.871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11441-2007 proposto da:

G.M. (OMISSIS), G.D. (OMISSIS),

G.G. (OMISSIS), V.G.

(OMISSIS), G.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DESSIE’, presso lo studio dell’avvocato

MARONGIU MARIA ELENA, rappresentati e difesi dall’avvocato CLEMENTE

GIOVANNI;

– ricorrenti –

contro

M.E. (OMISSIS), M.A.

(OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 14586-2007 proposto da:

M.A. (OMISSIS) M.E.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE LIEGI

35/B, presso lo studio dell’avvocato BANDINI ANDREA, rappresentati e

difesi dall’avvocato GALLO GIOVANNI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

G.G., V.G., G.A., G.M.,

G.D., G.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 252/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 10/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato Bandini Andrea con delega depositata in udienza

dell’Avv. Gallo difensore del resistente presente alla (pane delle

conclusioni del P.M.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI MAURIZIO che ha concluso per il ricorso principale:

inammissibilità in subordine il rigetto del 1 motivo, l’accoglimento

del 2 motivo; per il ricorso incidentale: l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 2.11.84 M.M., proprietario di un immobile in (OMISSIS), citava al giudizio del Tribunale di Salerno il vicino G.O.A., lamentando che questi aveva realizzato, su un edificio costruito sul proprio fondo, tre balconate a distanza illegale e, nell’elevare un muro a protezione di una scarpata, occupato parzialmente il suolo dell’istante, per cui ne chiedeva la condanna all’arretramento delle suddette opere, al pagamento di un’indennità di occupazione ed al risarcimento dei danni.

Si costituiva il G., congiuntamente al figlio M., intervenuto quale donatario (al pari dei fratelli P. e G. in virtù di atto pubblico del 30.3.78) del fondo paterno, ed entrambi eccepivano che era stato l’attore, edificando successivamente alla costruzione, intrapresa sul loro fondo nel 1966, a sconfinare occupandolo parzialmente, non osservando le distanze prescritte dall’art. 873 c.c., e creando stillicidio, per cui spiegavano domanda riconvenzionale, al fine di ottenerne la condanna all’arretramento, previa determinazione del confine, oltre al risarcimento dei danni.

Il contraddittorio veniva esteso agli altri due figli del convenuto, i quali, costituitisi, si associavano alle posizioni del padre e del fratello.

Successivamente, con citazione del 7.4.92, G.P., G. e M., convenivano il M. e la moglie C. I. davanti al suddetto tribunale, al fine di sentirli condannare alla demolizione di un piccolo fabbricato, adibito a garage, di recente costruito in adiacenza a quello dell’attore e, come quest’ultimo, a distanza non legale.

I M. – C. si costituivano, resistevano a tale domanda e chiedevano, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni, per le violazioni delle distanze, che a loro volta ascrivevano alla controparte.

Riunite la cause ed istruite con prove documentali, testimoniali e consulenza tecnica di ufficio, con sentenza 1/7-10/11/00, il Tribunale di Salerno, in persona del g.o.a. della sezione stralcio, in parziale accoglimento delle reciproche domande, per il resto disattese, condannava i G. ad arretrare il parapetto delle loro balconate di m. 1 ed il M. al pagamento di un indennizzo, dell’importo di L. 10.000.000, per la costruzione del piccolo fabbricato aggiunto, compensando interamente le spese del giudizio.

Tale sentenza veniva congiuntamente appellata da C.A., vedova ed erede di G.O., deceduto nel 1993, da G.M. e G.G., in proprio e quali eredi del padre suddetto, nonchè da V.G., in proprio e quale esercente potestà sui figli minori D. e G.A., quali eredi di G.P., sua volta deceduto nel (OMISSIS).

Resistevano al gravame M.M. e i figli E. ed A., questi ultimi quali eredi, unitamente al padre, di C.I., anch’ella deceduta nelle more, e proponevano appello incidentale. Interrotta e riassunta la causa, a seguito della morte anche di M.M., in luogo del quale si costituivano i figli ed eredi M. e A., con sentenza 12.1-10.3.2006 la Corte di Salerno, accolti per quanto di ritenute e rispettive ragioni i reciproci gravami, condannava i M. ad arretrare il minore fabbricato, aderente al preesistente maggior corpo di fabbrica di loro proprietà, a m. 5 dal confine, per la parte fronteggiante il confine inedificato, ed a m. 10, per quella prospiciente il fabbricato dei G., dichiarava non dovuto l’indennizzo liquidato dal primo giudice a favore di questi ultimi, confermava nel resto la sentenza impugnata e compensava interamente le spese del doppio grado del giudizio.

Tali, in sintesi, le ragioni della suddetta decisione:

a) le tre balconate esistenti sul fabbricato G. presentavano il lato più corto parallelo al confine, distavano dallo stesso soltanto cm. 50 circa e, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti principali, erano risultate prive alcun pannello oscurante, sicchè era da confermare l’accoglimento del relativo capo di domanda attrice, salva la possibilità dei convenuti di adottare siffatto accorgimento in sede di esecuzione;

b) le incerte risultanze dell’istruttoria, in particolare della consulenza tecnica, non avevano consentito di accertare quale dei due fabbricati (a parte quello aggiunto dei M.) fosse stato costruito in precedenza, con la conseguenza che non risultava possibile attribuire all’una o all’altra parte la cd. “prevenzione” ai fini delle distanze, dovendosi ritenere plausibile l’ipotesi del primo giudice, di una edificazione pressocchè contemporanea degli stessi;

c) certa era risultata, invece, l’epoca della realizzazione del manufatto aggiunto, aderente a quello preesistente, dei M., che, avvenuta nel 1991, nella vigenza delle norme del locale P.R.G., non aveva rispettato le distanze da quelle prescritte, con riferimento sia al confine, sia al fabbricato dei vicini;

d) non rilevando la conseguita sanatoria agli effetti civilistici, andava accolta la richiesta di riduzione in pristino, mentre era da revocare la statuizione risarcitoria, che, una volta disposta la demolizione ed in assenza di alcuna prova di danno subito medio tempore, non aveva ragione di sussistere;

e) del pari sfornita di prova era rimasta la richiesta risarcitoria attrice, relativa al danno subito dall’esercizio delle illegittime vedute.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, G.G., G.M., V.G., G.A. e G.D., nelle qualità già in narrativa indicate, nonchè quali eredi di C.A., deceduta durante il giudizio di secondo grado.

Hanno resistito E. ed M.A., con controricorso, contenente ricorso incidentale, deducente un unico motivo.

E’ stata infine presentata memoria illustrativa per i ricorrenti principali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei reciproci ricorsici sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale si deduce “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio..”, censurandosi le ragioni del mancato accoglimento della richiesta demolitoria proposta con la domanda riconvenzionale, per non avere la corte di merito compreso che la stessa atteneva ad un corpo di fabbrica, costituente la “gabbia delle scale”, che il M. aveva realizzato a servizio del suo fabbricato originario in epoca recente, a distanza non conforme all’art. 873 c.c., da quello preesistente e sottostante dei G., così creando un’intercapedine vietata.

La circostanza che tale corpo aggiunto sarebbe stato realizzato in epoca successiva alla costruzione di quello principale, dalla corte territoriale ritenuta coeva a quella del fabbricato degli odierni ricorrenti, sarebbe stata evidenziata dallo stesso c.t.u. nella sua relazione, laddove, pur riferendo di non averne potuto accertare con precisione la risalenza, ne avrebbe comunque data per certa, sulla base di elementi oggettivi, la posteriorità cronologica, pure confermata da una prodotta una relazione tecnica di parte, da implicite ammissioni della controparte e da specifiche testimonianze.

Il motivo non merita accoglimento, risolvendosi nel palese ed inammissibile tentativo di accreditare una diversa interpretazione delle risultanze processuali, a fronte di quella, esauriente e logicamente coerente, fornita dai giudici di merito, i quali, contrariamente a quanto lamentato nel mezzo d’impugnazione, hanno anche preso in considerazione la tesi dei G., secondo cui, quanto meno nella parte costituita dalla gabbia delle scale, la costruzione realizzata dai M. sarebbe stata successiva a quella dei deducenti.

Anche sotto tal profilo i giudici di appello hanno proceduto ad un’analitica disamina delle risultanze di causa, segnatamente di quelle testimoniali, ed avendo rilevato un insanabile contrasto tra la opposte versioni (v. pagg. 10 u, p., 11 p.p.) ed un’oggettiva incertezza al riguardo, in difetto di decisivi elementi atti a conferire maggior credito all’una o all’altra te si, sono pervenuti alla ragionevole conclusione, coerente del resto al riportato parere peritale, che i due fabbricati fossero coevi in tutte le loro rispettive consistenze.

Pertanto il motivo, non evidenziando alcuna effettiva e rilevante omissione o testuale illogicità dell’apparato argomentativo della decisione, ma proponendo un raffronto comparativo dello stesso con la diversa propugnata ipotesi di lettura delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità (dove il vaglio critico va limitato alla tenuta logico – giuridica della motivazione in sè considerata), è inammissibile, in quanto contenente esclusive in censure in fatto.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 873 c.c., con connesse carenze e contraddittorietà di motivazione, censurandosi il mancato riconoscimento del risarcimento del danno, conseguente alla illegittima costruzione da parte del M. del garage, oggetto della statuizione demolitoria, considerata la sussistenza di un pregiudizio in re ipsa, derivante dall’esistenza di un manufatto a distanza illegale e perdurante fino alla relativa eliminazione.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale i M., deducendo violazione degli artt. 905 e 1226 c.c. lamentano il mancato riconoscimento del risarcimento dei danni derivanti dalla realizzazione delle balconate costituenti veduta, pur oggetto della confermata condanna all’arretramento, deducendo che il pregiudizio patrimoniale sarebbe stato insito alla sottoposizione di fatto del loro fondo ad una servitù senza titolo, comportante, fino alla relativa eliminazione, lesione del diritto degli istanti alla libertà e riservatezza.

I due mezzi d’impugnazione, ciascuno corredato da adeguato quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. proponenti opposte ma analoghe censure avverso le reiezioni delle rispettive richieste risarcitorie, correlate all’accertamento delle violazioni sulle distanze (rispettivamente tra costruzioni ex art. 873 c.c. e norme integrative e per la realizzazione di vedute dirette e balconi ex art. 905 c.c.) dall’una e dall’altra parte commesse, sono entrambi fondati.

Le censurate statuizioni reittive si pongono, infatti, in contrasto con il costante insegnamento di questa Corte, secondo cui in siffatti casi il danno è in re ipsa, derivando dall’illegittimo asservimento di fatto di un fondo rispetto all’altro, che il proprietario subisce, medio tempore fino alla esecuzione della statuizione restitutoria, per effetto della limitazione o compressione dell’esercizio della facoltà dominicali di godimento del proprio bene (tra le altre, v.

Cass. nn. 7972/08, 3341/02, 10600/99, 2975/98). In siffatti casi il pregiudizio è insito nella violazione stessa, consistendo, nell’ipotesi di inosservanza delle distanze tra edifici, nella presenza di un’intercapedine vietata (la cui nocività è presunta dalla disposizione imponente il distacco minimo), in quella di una veduta a distanza non legale, nelle limitazioni della libertà e della riservatezza, nelle ordinarie e quotidiane attività domestiche o lavorative, subite dal proprietario del fondo di fatto asservito;sicchè, non occorrendo una prova specifica della sussistenza del danno, il giudice può procedere, in mancanza di specifici elementi atti a quantificarlo, a liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (in tal senso v. la già citata Cass. n. 7972/08).

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo esame ad altra Corte d’Appello, che in ragione della vicinanza ai luoghi di cui è causa, si designa in quella di Potenza, la quale provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo di quello principale, accoglie il secondo motivo di tale ricorso, nonchè il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese del presente giudiziosi la Corte d’Appello di Potenza.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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