Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8709 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. III, 13/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 13/04/2010), n.8709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14160/2006 proposto da:

V.A. (OMISSIS), P.C. (OMISSIS),

considerati domiciliati “ex lege” in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato CATALANO

Roberto giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

IMM 2000 DI GENESI TEOFANIO, L.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 101/2005 DEL TRIBUNALE di VELLETRI SEDE

DISTACCATA DI ANZIO, emessa il 10/3/2005, depositata il 10/03/2005,

R.G.N. 30298/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/02/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Immobiliare 2000 di Teofanio Genesi conveniva in Giudizio V. A. e P.C. chiedendo il pagamento di onorari professionali per un’attività di mediazione che asseriva di aver svolto in loro favore.

I convenuti chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa L.C. domandandone la condanna al risarcimento dei danni per Euro 2.582,28 (caparra confirmatoria).

Il L. chiedeva a sua volta ai coniugi V. e P. la restituzione del doppio della caparra (oltre 5.000,00 Euro) addebitando loro la responsabilità del mancato acquisto dell’immobile per cui è causa.

Nessuna domanda veniva proposta dall’Immobiliare 2000 nei confronti del L. o viceversa.

Il Giudice di Pace di Anzio accoglieva entrambe le domande principali e condannava i convenuti a corrispondere all’attrice l’importo richiesto; condannava il terzo convenuto a corrispondere ai coniugi V. e P. la somma di Euro 2.582,28 respingendo la domanda del L. verso questi ultimi.

Proponevano appello V.A. e P.C. assumendo che il giudice di prime cure aveva erroneamente fondato il suo convincimento sull’assunto che l’attività di intermediazione fosse stata svolta dall’appellata mentre era stata esercitata da tali E. G. e G.A., non iscritti al ruolo dei mediatori immobiliari, contrariamente a quanto previsto dalla L. 3 febbraio 1989, n. 39. Deducevano inoltre gli attori, quale secondo motivo di gravame, che il primo giudice aveva condannato alle spese di lite L.C. in favore della Immobiliare 2000, mentre tale condanna avrebbe dovuto essere pronunciata in favore di essi appellanti. Concludevano per la riforma della sentenza impugnata in riferimento ai due motivi di appello ora esposti.

L’Immobiliare 2000 concludeva per il rigetto dell’appello con integrale conferma della sentenza di primo grado. L.C. concludeva per il rigetto dell’appello principale e l’accoglimento dell’appello incidentale volto ad ottenere la riforma della sentenza impugnata limitatamente al capo che aveva disposto la condanna del L. al pagamento della caparra confirmatoria a titolo di risarcimento del danno, nonchè al pagamento delle spese processuali in favore di Immobiliare 2.000.

Il Tribunale di Velletri rigettava l’appello proposto in via principale da V. e P.;

Dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto da L. C.;

Confermava in ogni sua parte la sentenza n. 918/2002 del Giudice di Pace di Anzio; compensava interamente le spese di lite tra gli appellanti in via principale e l’appellante in via incidentale;

Condannava V.A. e P.C. alla rifusione delle spese di lite in favore di Immobiliare 2000 di Teofanio Genesi.

Proponevano ricorso per cassazione V.A. e P.C. mentre le parti intimate non svolgevano attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi del ricorso, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, V.A. e P. C. rispettivamente denunciano: 1) “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per erronea applicazione del dettato degli artt. 91, 92, 323 e 336 c.p.c.”; 2) “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per erronea motivazione della compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c.”.

Sostengono i ricorrenti che il Tribunale di Anzio ha modificato la decisione accessoria del Giudice di Pace (condanna del L. alla rifusione delle spese di lite), trasformandola in compensazione, senza avere sul punto riformato la sentenza di primo grado nella quale non vi era stata alcuna soccombenza reciproca fra loro ed il L.. Il Giudice di secondo grado, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto soltanto limitarsi a determinare il beneficiario delle spese alle quali era stato condannato il L. sulla base della sentenza di primo grado.

La conferma di tale sentenza avrebbe quindi dovuto portare alla conferma della condanna del L. alla rifusione delle spese di lite con la sola modifica, attraverso la correzione del dispositivo, di porre le spese stesse a favore degli attuali ricorrenti.

I motivi sono infondati.

Secondo una costante giurisprudenza di questa Corte infatti. Il giudice d’appello è tenuto a sindacare il provvedimento di compensazione delle spese processuali adottato dal giudice di primo grado, anche d’ufficio, ove riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, in quanto il relativo onere va attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite ed inoltre (in caso di conferma) quando il capo della decisione di prime cure abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (Cass., 7 luglio 2006, n. 15557; Cass., 7 gennaio 2004, n. 58).

In questo processo si è verificata la seconda ipotesi in quanto in atto di citazione d’Appello V.A. e P.C. hanno chiesto “vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.

In conclusione, i motivi sono infondati perchè: 1) la sentenza di appello si sostituisce a quella di primo grado anche relativamente alle spese; 2) la compensazione è stata adeguatamente motivata.

I due motivi del ricorso devono essere entrambi rigettati mentre in assenza di attività difensiva di parte intimata nulla deve disporsi per le spese del processo di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone per le spese del processo di cassazione.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

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