Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8709 del 11/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 11/05/2020), n.8709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8181/13 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.c.a.r.l., in persona del Curatore

Fallimentare, avv. Michele Franchella;

– intimato –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise

n. 5/1/12 pronunciata il 24.10.2011 e depositata il 1.2.2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19.11.2019 dal Consigliere Giuseppe Saieva.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Curatore Fallimentare della (OMISSIS) S.c.a.r.l., avv. Michele Franchella, impugnava l’avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA, emesso dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di (OMISSIS), per l’anno d’imposta 1999, deducendone l’illegittimità per carenza di prove e di motivazione.

2. La Commissione Provinciale di Campobasso, accoglieva il ricorso ritenendo privo di motivazione l’avviso di accertamento che richiamava per relationem il PVC della Guardia di Finanza.

3. L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate veniva parzialmente respinto dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise che, con sentenza n. 5/1/12, pronunciata il 24.10.2011 e depositata l’1.2.2012, riconosceva la legittimità dell’avviso di accertamento, ritenendo che il contribuente non avesse fornito alcuna prova dell’inerenza dei costi contestati; epurava tuttavia l’atto impositivo dalla parte riguardante l’applicazione delle sanzioni che riteneva non potessero gravare sul curatore del fallimento il quale, nella sua qualità di terzo subentrante nell’amministrazione del patrimonio dell’impresa per l’esercizio dei poteri conferitigli dalla legge, non poteva rispondere delle azioni e delle omissioni, dolose o colpose, riferibili all’imprenditore fallito.

4. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, chiedendone l’annullamento.

5. Il curatore fallimentare della (OMISSIS) S.c.a.r.l., ritualmente intimato non si costituiva in giudizio.

6. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 19.11.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis-1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con un unico motivo l’Agenzia censura la sentenza impugnata per “violazione dell’art. 11, e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 2 e 21, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”, ritenendo che contrariamente a quanto affermato dalla C.T.R. non vi è ragione per distinguere il debito del fallito per le sanzioni tributarie da tutti gli altri debiti maturati prima del fallimento, a nulla rilevando che l’irrogazione delle sanzioni sopravvenga in pendenza della procedura concorsuale.

2. La doglianza dell’Agenzia appare fondata.

3. Invero, priva di qualsiasi pregio si appalesa la tesi della C.T.R. secondo cui alla società fallita non potrebbe ascriversi alcuna responsabilità per violazioni commesse dal fallito in bonis che ormai ricadrebbero sul curatore fallimentare privo di qualsiasi responsabilità per le violazioni stesse.

3.1. La censura è infondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 25606 dell’1.12.2006), dal quale il collegio non ritiene discostarsi, secondo cui, in tema di sanzioni pecuniarie per violazioni delle leggi tributarie, qualora il contribuente sia stato dichiarato fallito, l’avvenuta irrogazione della sanzione per il mancato pagamento di un debito d’imposta sorto in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento esclude la rilevanza di qualsiasi considerazione attinente all’elemento soggettivo della violazione ed all’impossibilità per il curatore di effettuare pagamenti a favore di singoli creditori in lesione della “par condicio creditorum”, trovando la sanzione il suo presupposto in una violazione commessa quando l’imprenditore era ancora “in bonis”, e fermo restando che la soddisfazione del relativo credito deve aver luogo secondo le regole del concorso (cfr. anche: Sez. 5, Sentenza n. 21078 del 13.10.2011).

3.2. Invero quanto dovuto dall’imprenditore a titolo di sanzione per le violazioni tributarie a lui ascrivibili impone al curatore gli stessi obblighi di qualsiasi altro debito dell’impresa, senza alcun riferimento al suo personale elemento soggettivo, che quindi non ha rilievo.

3.3. E’ innegabile infatti che il curatore del fallimento non è rappresentante, nè successore del fallito, ma semplice terzo subentrante nell’amministrazione del patrimonio dell’imprenditore fallito per l’esercizio dei poteri conferitigli dalla legge; ma tale qualità non determina alcuna successione personale, nè alcuna estinzione del debito dell’imprenditore per le violazioni da lui commesse.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere quindi accolto e la sentenza impugnata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo dell’odierno intimato. Le spese liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza; vanno viceversa compensate le spese di giudizio dei gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente che condanna al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito. Compensa le spese di giudizio dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2020

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