Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8708 del 29/03/2021

Cassazione civile sez. II, 29/03/2021, (ud. 09/10/2020, dep. 29/03/2021), n.8708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26776/2019 proposto da:

N.Q., rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo

Gilardoni, con studio in Brescia, via Vittorio Emanuele II, n. 109;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), ope legis domiciliato in Roma, Via

Dei Portoghesi 12, presso Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia, depositata il

25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– N.Q., cittadino (OMISSIS), ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Venezia di rigetto dell’opposizione proposta avverso il diniego della protezione internazionale e di quella umanitaria subordinatamente richiesta, decisi dalla competente Commissione territoriale;

– a sostegno della domanda il richiedente asilo ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese a seguito di un’aggressione patita nel (OMISSIS) da parte dei membri della comunità sciita a causa del suo rifiuto a concedere gratuitamente il fondo sul quale edificare una moschea; aggiungeva di avere ricevuto minacce di morte dal gruppo (OMISSIS) e (OMISSIS) sicchè lasciava il Pakistan;

– il Tribunale di Venezia, dopo avere proceduto all’audizione del richiedente, rigettava le domande di protezione ritenendo il suo racconto vago e non circostanziato ed aggiungeva di non ravvisare specifiche ragioni di vulnerabilità ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– la cassazione del decreto è chiesta sulla base di un motivo di merito, previa formulazione di un’eccezione di legittimità costituzionale, cui resiste con controricorso il Ministero dell’interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– in via preliminare il ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., comma 1, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, là dove prevede che il procedimento è deciso con decreto non reclamabile e, quindi, escludendo il doppio grado di giudizio;

– la questione è, come già osservato da questa Corte (cfr. Cass. 27700/2018; id. 28119/2018) manifestamente infondata perchè non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con listante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione;

– con riguardo al motivo di merito il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, per avere il tribunale negato rilevanza, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, alla condizione di estrema povertà dello straniero nel Paese d’origine, nonostante tale condizione fosse idonea a compromettere in modo radicale il raggiungimento degli standard minimi per un’esistenza dignitosa, alla luce del principio giurisprudenziale enunciato da questa Corte nella sentenza n. 4455/2018;

– la censura è inammissibile poichè, come pure precisato nella sentenza citata e sviluppato nella giurisprudenza successiva (cfr. Cass. 16119/2020) ai fini dell’accertamento della situazione di vulnerabilità allegata dal richiedente, il giudice del merito, in virtù del proprio dovere di collaborazione istruttoria officiosa, è tenuto ad operare una comparazione tra la condizione di integrazione raggiunta dal richiedente asilo nel paese di accoglienza, e quella nella quale verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio forzato, da valutarsi all’attualità, dovendosi verificare se ivi si sia determinata una situazione, dettata da ragioni d’instabilità politica o altro, di assoluta ed inemendabile povertà per alcuni strati della popolazione, o per tipologie soggettive analoghe a quelle del ricorrente, e di conseguente impossibilità di poter provvedere almeno al proprio sostentamento, dovendosi ritenere configurabile, anche in tale ipotesi, la violazione dei diritti umani, al di sotto del loro nucleo essenziale;

– con riguardo a detta comparazione il decreto impugnato dà conto che il compenso lavorativo desunto dalla busta paga allegata dal richiedente asilo non appare idoneo ad assicurargli una esistenza dignitosa in Italia mentre nel paese di origine lo stesso lavorava come idraulico;

– risulta, pertanto, svolta l’indagine comparativa e la censura si limita a ribadire i principi giurisprudenziali senza confutare nello specifico i termini di confronto considerati nella sentenza impugnata;

– attesa l’inammissibilità del motivo, il ricorso va dichiarato inammissibile e, in applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 2100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2021

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