Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8708 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. III, 13/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 13/04/2010), n.8708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14094/2006 proposto da:

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAPRANICA 78, presso lo studio dell’avvocato MAZZETTI

FEDERICO, rappresentata e difesa dall’avvocato BONGIORNO GALLEGRA

Antonino giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

C.NE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato RINALDI FERRI Luigi,

che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

C.M.S. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, C.NE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato

RINALDI FERRI LUIGI, che lo rappresenta e difende giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

F.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 671/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

Sezione Terza Civile, emessa il 16/6/2005, depositata il 30/06/2005,

R.G.N. 499/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/02/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato FEDERICO MAZZETTI per delega dell’Avvocato ANTONINO

BONGIORNO GALLEGRA;

udito l’Avvocato LUIGI RINALDI FERRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.A., titolare di una agenzia di mediazione, conveniva dinanzi al Tribunale di Chiavari C.M.S., R. L. e F.M. esponendo di avere ricevuto dal C. l’incarico di reperire un acquirente per un immobile in vendita e di aver individuato un possibile interessato nel R..

Questi aveva formulato una proposta di acquisto ma la stessa era stata rifiutata dal C. in quanto la cifra offerta era inferiore a quella richiesta. S. apprendeva quindi che la vendita era stata procurata da altro mediatore.

Tanto premesso l’attrice chiedeva che i convenuti fossero condannati a corrisponderle l’intera provvigione pattuita o, in subordine, una quota della medesima. Evocava quindi in giudizio anche il titolare della seconda agenzia, per l’ipotesi subordinata che venisse riconosciuto l’apporto anche di quest’ultima, onde suddividere il compenso provvigionale.

Si costituivano il C. e il R. contestando la versione dei fatti fornita dalla S..

Il Tribunale, riconosciuto il fondamento della domanda attrice, condannava C. e R. a corrispondere alla S. Euro 4.467,35 ciascuno, oltre accessori; respingeva la domanda di manleva proposta contro tale F., titolare di altra agenzia di mediazione, e condannava in solido C. e R. alle spese in favore dell’attrice.

La sentenza veniva appellata da C. e R..

La Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 30.5.2005, n. 671 respingeva la domanda proposta da S.A. e poneva a suo carico le spese processuali affrontate da C.M.S., R.L. e F.M..

Proponeva ricorso per cassazione S.A. con due motivi.

Resistevano con controricorso R.L. e C.M. S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è stato notificato a F.M..

Con i due motivi del ricorso, che per la loro stretta connessione richiedono una trattazione unitaria, parte ricorrente rispettivamente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1754 e 1755 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”; “Omessa e contraddittoria motivazione circa il fatto, ritenuto decisivo dalla Corte di Appello di Genova, della messa in relazione delle parti ex artt. 1754 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Sostiene S.A. che la Corte d’Appello non ha considerato come il R. avesse formulato al C., il 19.12.2000, una proposta irrevocabile di acquisto, poi rifiutata, nella quale era indicato il proprio nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. Di conseguenza, prosegue la ricorrente, il C. era venuto a conoscenza dei dati anagrafici del R. e quest’ultimo era a sua volta venuto a conoscenza dei dati del primo.

Poichè ai fini del diritto alla provvigione è sufficiente che il mediatore metta in relazione le parti del contratto principale, prosegue la ricorrente, l’impugnata sentenza, che tale diritto ha negato, deve essere cassata.

I motivi non possono essere accolti.

In primo luogo infatti essi vertono essenzialmente su profili fattuali che in presenza di una congrua motivazione, quale quella adottata dalla Corte territoriale di Genova, non possono essere sindacati in sede di legittimità.

Per altro verso deve ritenersi corretto quanto affermato da tale Corte, ossia che il diritto alla provvigione spetta a chi abbia effettivamente svolto opera di mediazione, cooperando a mettere in relazione i soggetti del contratto principale e non limitandosi a segnalare l’affare ad altri il quale provveda poi a ricercare il contraente ed a stabilire il contatto tra le parti (Cass., 4.2.2000, n. 1233).

Come risulta dal testo dell’impugnata sentenza, punto fondamentale ai fini del decidere sul diritto alla provvigione, è stabilire se la S. abbia o no reso noto il nominativo dell’aspirante acquirente.

Ove infatti tale comunicazione non fosse avvenuta non potrebbe ritenersi integrata la prova della messa in contatto dei contraenti, presupposto necessario per la pretesa della provvigione.

Tale punto, oggetto di contestazione, è stato risolto dalla Corte d’Appello in senso negativo, essendo a suo avviso rimasto non dimostrata da parte dell’attrice, sulla quale incombeva l’onere di dimostrare il fondamento della propria pretesa ed in specie di aver procurato il “contatto”, ossia di aver posto in relazione le parti, quantomeno svelando il nome del promittente.

La Corte genovese ha in tal senso stabilito che in data 8 aprile 7000, quando il C. era stato informato dall’attrice del nominativo del soggetto ( R.L.) che aveva formulato l’offerta poi rifiutata, l’incarico conferito alla S. si era ormai esaurito e le parti avevano concluso, grazie alla mediazione del F. ed a condizioni diverse dalle precedenti, un contratto preliminare.

In conclusione, la Corte ha correttamente affermato che l’esaurirsi dell’attività di mediazione prima della conclusione dell’affare esclude il diritto del mediatore alla provvigione.

Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso della S.A., deve essere dunque rigettato e parte ricorrente condannata alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida a favore di R. in Euro 1.000,00 più Euro 100,00 di spese, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge ed a favore di C. in Euro 800,00 più Euro 100,00 di cui Euro 800,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

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