Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8708 del 11/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 11/05/2020), n.8708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23218/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12;

– ricorrente –

contro

C.A., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Lai del

Foro di Cagliari ed elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi

Luciani, n. 1, presso lo studio dell’avv. Daniele Manca Bitti;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sardegna n. 27/01/2012 pronunciata il 24.5.2012 e depositata il

18.6.2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19.11.2019 dal Consigliere Giuseppe Saieva.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. C.A. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari gli avvisi di accertamento con cui, a seguito di indagini bancarie svolte dalla Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate rettificava, ai fini delle imposte IRPEF, IRAP ed IVA (oltre addizionali), la dichiarazione relativa all’anno 2004.

2. La C.T.P. rigettava il ricorso del contribuente il cui appello veniva viceversa accolto con sentenza n. 27/01/2012, pronunciata il 24.5.2012 e depositata il 18.6.2012, dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, la quale riteneva illegittimo l’avviso impugnato che, in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, era stato emesso prima dello scadere del termine di sessanta giorni dal rilascio del verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, pur non ricorrendo alcun caso di particolare e motivata urgenza

3. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, chiedendo l’annullamento della sentenza anzidetta.

4. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 19.11.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c..

5. Nel termine previsto dall’art. 378 c.p.c., il ricorrente ha depositato una memoria, lamentando la mancata concessione da parte dell’ufficio impositore di un termine per fornire chiarimenti ed insistendo nella declaratoria di inammissibilità o comunque nel rigetto del ricorso dell’Agenzia.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con un unico motivo l’Agenzia deduce “violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, ed omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5,” in quanto la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, troverebbe applicazione solo per gli accertamenti eseguiti a seguito di accessi, ispezioni e verifiche condotte materialmente presso i luoghi deputati all’esercizio dell’attività del contribuente ma non anche in ipotesi di attività istruttoria, di controllo e verifica svolta presso gli uffici della stessa Amministrazione finanziaria.

2. Il ricorso è fondato.

3. Secondo questa Corte la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che il termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento decorre dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27623; Cass. 14 dicembre 2016, n. 25692), mentre non opera nelle ipotesi di accertamenti cd. “a tavolino”, ossia nei casi in cui la pretesa impositiva sia scaturita dall’esame di atti sottoposti a verifica dall’Amministrazione finanziaria sulla base di una istruttoria interna ed esaminati in ufficio (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27732; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27420; Cass. 9 ottobre 2014, n. 21391).

4. Nella specie la C.T.R. non si è attenuta ai suddetti principi ed ha ritenuto applicabile la citata L., art. 12, comma 7, in una ipotesi di verifica effettuata dall’Amministrazione finanziaria presso i propri uffici, ritenendo di avvalorare la propria affermazione (invero erronea) con due riferimenti del tutto inconferenti ad una decisione di questa Corte (18096/11) e ad una ordinanza di inammissibilità della Corte Costituzionale (244/09).

5. Infine va disattesa la doglianza del contribuente riproposta nella memoria depositata prima dell’udienza, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 9.12.2015, n. 24823, hanno ribadito “che in relazione ai tributi “armonizzati”, affinchè il difetto di contraddittorio endoprocedimentale determini la nullità del provvedimento conclusivo del procedimento impositivo, non è sufficiente che, in giudizio, chi se ne dolga si limiti alla relativa formalistica eccezione, ma è, altresì, necessario che esso assolva l’onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato (cfr. Cass. 11453/14, 25054/13, S.U. 20935/09), e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali l’ordinamento lo ha predisposto”. Nel caso di specie il contribuente non ha assolto l’onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, nè ha fornito i chiarimenti espressamente a lui richiesti dall’Ufficio, talchè la censura non appare meritevole di ulteriore seguito.

6. Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Sardegna, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sardegna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2020

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